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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1685 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 17.06.2025 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente tra
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. Parte_1 C.F._1
Mete, giusta procura in calce al presente atto;
attore
e
geom. (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_2 C.F._2
SI LL in forza di mandato in calce all'atto di costituzione convenuto
e
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
16.06.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro il geom. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“in via principale, riconoscere e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale del convenuto geom. , per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'incarico CP_3 affidatogli per l'ottenimento del condono edilizio relativo all'immobile di cui in premessa;
- per l'effetto, condannare il convenuto geom. alla restituzione della somma di CP_3
€ 5.000,00, corrispostagli per l'esecuzione dell'incarico della pratica di condono edilizio di cui in
1 premessa;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno quantificabile in via equitativa nella somma di € 5.000,00,
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio maggiorati di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge.
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe rappresentava che:
- Il sig nel maggio del 2015 si era rivolto al geom. al fine di farsi redigere una Pt_1 CP_3 perizia di stima di un immobile sito in Catanzaro C.da Santa Domenica n. 54 dovendo intraprendere un'azione di usucapione su detto immobile.
- Il Geom a seguito di sopralluogo consigliava all'attore di inoltrare una pratica al fine CP_3 di ottenere la concessione in sanatoria per ottenere il condono presso il Comune di
Catanzaro;
- Accettato il consiglio, il conferiva incarico al geom sia di redigere la perizia Pt_1 CP_3 giurata di stima sia quello di avviare la pratica di condono edilizio;
- Che a seguito di continue richieste di acconti da parte del geom. imputandole a suo CP_3 dire alle spese per bolli e per pagare le rate di condono, il sig si trovava a sborsargli Pt_1 la somma di euro 5.000,00 senza tuttavia ricevere alcuna ricevuta di pagamento di tali esborsi;
- Alla richiesta di un ulteriore acconto, il sig. tramite la propria figlia, chiedeva Pt_1 chiarimenti al geom. circa le somme versate fino a quel momento nonché le ricevute CP_3 dei pagamenti delle rate di condono, senza che quest'ultimo riuscisse a provare i versamenti effettuati per conto del e senza riuscire a dare alcuna spiegazione sulle Pt_1 somme incassate, provvedendo tuttavia ad emettere n. 4 fatture dell'importo complessivo di euro 4.378,36 relativamente all'attività espletata ovvero “ “Perizia ed asseverazione dei requisiti urbanistici - edilizi ed igienico sanitari di immobile”, “perizia di stima immobili”, “elaborati grafici immobili”, perizia giurata di costruzione di immobili” .
Sulla scorta di queste premesse l'attore, ravvisando nei fatti di causa l'inadempimento da parte del convenuto alle obbligazioni assunte, concludeva come sopra riportato.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta il Geom. , il quale,. CP_3 preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della negoziazione assistita , contestava nel merito ogni addebito, sostenendo che nessun incarico era stato mai conferito al professionista relativamente al condono edilizio essendo lo stesso già presentato da altro professionista( ing. ) e che tale pratica era pendente presso gli organi Persona_1 competenti del Comune di Catanzaro dovendo essere integrata con nuova documentazione, essendo
2 emerso che l'immobile era stato ampliato e non corrispondente ai dati catastali e che pertanto, il geom. aveva provveduto a redigere gli elaborati grafici e perizia di asseverazione dei requisiti CP_3 urbanistici edilizi e igienico-sanitari dell'immobile, al fine di ottenere la concessione in sanatoria.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e successivamente, all'udienza del
17.06.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
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La domanda è parzialmente fondata, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rilevare che l'eccepita improcedibilità dell'azione per mancata presentazione della domanda di negoziazione assistita deve essere disattesa atteso che tale adempimento è stato regolarmente espletato come rilevato con provvedimento reso dal precedente magistrato in data 14.10.2018.
Nel presente giudizio è dedotta la responsabilità contrattuale del geometra per inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente-attore.
Come noto la responsabilità professionale, in quanto responsabilità derivante da obbligazione contrattuale, è disciplinata, in primo luogo, dagli artt. 1176 e 1218 c.c. Peraltro, viene in rilievo anche l'art. 2236 c.c., secondo il quale, nel caso in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo nelle fattispecie di dolo o di colpa grave. La questione sottoposta al professionista deve avere natura tecnica e, quindi, strettamente collegata alle regole dell'arte. Quanto alla particolare sua difficoltà, essa va riferita alla perizia derivante dal normale bagaglio di cognizioni tecniche che un buon professionista della categoria considerata, deve possedere.
Quanto ai presupposti della responsabilità, rispetto all'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia di cui al primo comma dell'art. 1176, il secondo comma del medesimo articolo indica un metro di diligenza più severo da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata e rappresentato dall'applicazione delle regole tecniche elaborate da una determinata disciplina ed atte all'esecuzione dell'obbligo (c.d. perizia tecnica).
Pertanto, affinchè si possa invocare la responsabilità di un professionista intellettuale è necessario che questi sia inadempiente alle regole di diligenza richieste per la natura dell'attività esercitata.
Peraltro, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola,
3 obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale.
Con riguardo al riparto dell'onere della prova, come in tutte le fattispecie di responsabilità contrattuale, è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (per tutte, cfr. Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).
La prova del nesso di causalità e della prevedibilità del danno, che sono elementi costitutivi della responsabilità contrattuale da inadempimento, grava, ovviamente, sul creditore che è tenuto a fornire prova non solo della riferibilità causale immediata e diretta del danno lamentato alla prestazione mancata, ma anche della conoscenza o prevedibilità, da parte del debitore, di tutti gli elementi di fatto rilevanti al fine di consentirgli di prevedere il pregiudizio derivante alla controparte dall'inadempimento anche nel suo concreto ammontare.
Tutto ciò premesso, passando ora ad esaminare la vicenda concreta, con riferimento al contenuto della domanda formulata dal in cui lamenta da un lato il mancato Parte_1 assolvimento dell'incarico circa la presentazione della pratica di concessione in sanatoria, per poi arrivare a chiedere la responsabilità del professionista per il mancato assolvimento della pratica di condono edilizio, si osserva quanto segue.
Il condono e la sanatoria edilizia sono due procedure che rispondono alla stessa esigenza e cioè quella di mettere in regola un abuso edilizio, tuttavia, presentano differenze significative nelle situazioni in cui vengono applicate.
La principale differenza risiede nel fatto che il condono è un provvedimento speciale che permette ai cittadini di regolarizzare gli abusi edilizi su opere ed edifici ultimati entro una certa data e con determinate caratteristiche;
la sanatoria, invece, è una procedura che permette il sanamento degli abusi in qualunque momento a fronte del pagamento di una sanzione.
Il condono edilizio consente di regolarizzare un intervento edilizio per cui non solo non si dispone del titolo abilitativo ma che non poteva essere realizzato secondo la normativa vigente. Può essere richiesto solo durante specifiche finestre temporali, ovvero con una legge speciale che dà la possibilità di condonare abusi edilizi realizzati entro una data precisa.
La sanatoria edilizia invece, permette di regolarizzare un intervento edilizio che poteva essere realizzato, ma per cui non si dispone di un titolo abilitativo e può essere realizzata sempre.
Sostanzialmente, a differenza del condono edilizio, la sanatoria (art. 36, D.P.R. 380/2001) è
4 applicabile solo agli abusi formali che rispettano i regolamenti urbanistici-edilizi, ma che sono stati eseguiti senza autorizzazione amministrativa (Corte di Cassazione sentenza penale n. 4625/2022).
Per richiedere la sanatoria edilizia è necessario presentare una serie di documenti specifici: la domanda di sanatoria, la relazione tecnica asseverata redatta da un professionista abilitato, il progetto delle opere abusive, elaborati grafici aggiornati, il certificato di destinazione urbanistica, la documentazione catastale e le dichiarazioni di conformità degli impianti. Inoltre, va allegata
l'attestazione del pagamento delle sanzioni e la documentazione relativa alla legittimità dell'immobile.
Nel caso in esame la domanda dell'attore deve qualificarsi come responsabilità del professionista per la mancata presentazione della pratica per la concessione in sanatoria, pervenuto a tale conclusione vi è che dall'escussione della teste Avv. Galera avvenuto all'udienza del 18.05.2021 la stessa ha dichiarato che: ““Ero a conoscenza dell'esistenza di una pratica di condono poiché il giorno in cui andai con il geometra a casa dei sigg.ri lo stesso avanzò la proposta di inoltrare Pt_1 una pratica di concessione in sanatoria e gli stessi furono d'accordo”; tale circostanza è stata altresì confermata dalla teste che alla domanda: “Vero che a seguito di sopralluogo, il geom. Testimone_1
suggeriva al sig. di inoltrare la pratica di concessione in sanatoria al fine di ottenere il CP_3 Pt_1 condono presso il Comune di Catanzaro”, confermava la circostanza specificando che: ”Confermo la circostanza. Lo disse personalmente anche a me”.
Che il condono fosse stato già eseguito, risulta del resto dalla Perizia di asseverazione dei requisiti urbanistici - edilizi ed igienico sanitari di immobile, depositata in atti da parte convenuta dove il aveva espressamente dichiarato che era stato avanzato condono fin dall'anno 1995 prot. Pt_1
7561.( cfr perizia di asseverazione ).
Pertanto alla luce delle risultanze probatorie ed attesa la ricostruzione fattuale della vicenda in uno con il quadro probatorio documentale (non essendo stata richiesta una perizia tecnica ), da cui questo giudice può trarre elementi formativi per il suo convincimento, questo giudicante rileva che la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per quanto di ragione si dirà.
Innanzitutto occorre rilevare che nell'atto introduttivo, l'attore pone in evidenza la richiesta di due specifici incarichi conferiti al geom. , uno rivolto alla redazione di una perizia giurata di CP_3 stima al fine di intraprendere un procedimento di usucapione e l'altro quello di curare la pratica per ottenere la concessione in sanatoria.
Tra gli allegati prodotti da parte convenuta, quali “ Perizia ed asseverazione dei requisiti urbanistici - edilizi ed igienico sanitari di immobile”, “perizia di stima immobili”, “elaborati grafici immobili”, perizia giurata di costruzione di immobili” , non risulta tuttavia prodotta la domanda di
5 concessione in sanatoria, né risultano depositate le ricevute di pagamento delle sanzioni per il rilascio della stessa.
Deve pertanto desumersi che i vari elaborati tecnici, pur risultando propedeutici al rilascio della concessione edilizia, sono da considerarsi tamquam non esset non avendo avuto alcuna funzione al fine per cui era stato incaricato il geom. ,con la conseguenza che l'importo contenuto nelle CP_3 fatture n. 1, 3 e 5 del 22 febbraio 2016 pari ad euro 3.236,00 dovrà essere restituito non avendo il geom. assolto all'incarico relativo alla pratica di rilascio per la concessione in sanatoria;
non CP_3 altrettanto può dirsi per quanto riguarda la somma di euro 1.142,92 relativa alla perizia giurata di stima dell'immobile costituente l'incarico ricevuto dal per intraprendere l'azione di Pt_1 usucapione.
Ebbene dalle riportate conclusioni, il profilo di doglianza nei confronti del professionista appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento. Infatti in merito all' incarico relativo alla redazione di una perizia giurata di stima dell'immobile al fine di intraprendere l'azione di usucapione, il convenuto ha regolarmente adempiuto a tale obbligo risultando in atti la perizia giurata di stima dell'immobile di talché non si ravvedono motivi per il mancato assolvimento dell'incarico, provvedendo il professionista a presentare la parcella per un importo di euro 1.142,92. Per quanto riguarda l'incarico relativo allo svolgimento della richiesta di concessione in sanatoria, parte convenuta non ha provato né ha richiesto di provare anche con l'ausilio di consulenza tecnica, che la redazione degli elaborati di “ 1) Perizia ed asseverazione dei requisiti urbanistici - edilizi ed igienico sanitari di immobile”, 2) “elaborati grafici immobili”, 3) perizia giurata di costruzione di immobili, sia stata effettivamente depositata, unitamente alla domanda di concessione in sanatoria ed alle ricevute dei versamenti sanzionatori, ai competenti uffici tecnici del Comune di Catanzaro.
In definitiva, alla luce della documentazione esaminata osserva il Tribunale come gli inadempimenti allegati dall'attore, riguardano solo quello relativo alla pratica per il rilascio della concessione in sanatoria emergendo in tal modo un comportamento del convenuto censurabile CP_3 ai sensi del canone di diligenza professionale di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. ma non anche quello relativo alla perizia giurata di stima che doveva servire a parte attrice per intraprendere azione di usucapione, risultando tale adempimento perfettamente adempiuto dal convenuto.
Quanto poi alla ulteriore richiesta di parte attrice di condanna del convenuto della somma equitativamente stabilita in euro 5.000,00 per risarcimento dei danni subiti, tale richiesta deve essere respinta atteso che non è stato in alcun modo provato la consistenza di tale danno ed il nesso causale con la domanda principale .
Conclusivamente in accoglimento parziale della spiegata domanda, parte convenuta è condannata a restituire, rispetto alle somme corrisposte dal sig. la somma pari ad Parte_1
6 euro 3.857,08 ( 5.000 – 1.142,92) oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Quanto alle spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, in favore dell'erario, essendo il Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato secondo il D.M. 147/2022 previa applicazione di una riduzione del
30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) sulla base dello scaglione di riferimento al minimo e con riduzione alla metà, ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002.
.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice con conseguente condanna di
[...]
alla restituzione della somma di euro 3.857,08 oltre interessi dalla domanda fino CP_3 al soddisfo.
- condanna , al pagamento in favore dell'erario, essendo CP_3 Parte_1 ammesso al gratuito patrocinio, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.153,00 di cui 264,00 per spese ed euro 889,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 13 novembre 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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