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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2024, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1696/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. SALA VERA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. OBODAI DANIELA ODURA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Le parti hanno contratto matrimonio il 13/08/2007 in Ghana. Dal matrimonio sono nati i figli (maggiorenne), Persona_1 Per_2
(24/12/2010) e (9/10/2012). Persona_3
La casa co uzzara.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dich arazione personale.
A tal fine ha allegato:
▶che i figli minorenni non autosufficienti;
▶che entrambe le parti lavorano.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinari). si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_2 vincolo, ma ha chiesto che l'importo a suo carico sia limitato a € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 12/11/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per trattative e con note di trattazione scritta del 20/11/2024 hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: «1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale alla moglie che vi abiterà con i figli;
il marito lascerà la casa coniugale entro il 15.02.2025;
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo modalità che saranno concordate tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e degli impegni scolastici e di vita quotidiana dei figli minori;
4) disporre che il Sig. provveda, a titolo di mantenimento CP_1 dei figli, al pagamento a di € 300,00 (150,00 cadauno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, così come specificate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) l'Assegno Unico per i figli sarà percepito nella misura del 100% dalla madre;
6) spese compensate.»
Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità delle figlie. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione delle parti, che avevano contratto matrimonio il 13/08/2007 in Ghana;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 26/11/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1696/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. SALA VERA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. OBODAI DANIELA ODURA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Le parti hanno contratto matrimonio il 13/08/2007 in Ghana. Dal matrimonio sono nati i figli (maggiorenne), Persona_1 Per_2
(24/12/2010) e (9/10/2012). Persona_3
La casa co uzzara.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dich arazione personale.
A tal fine ha allegato:
▶che i figli minorenni non autosufficienti;
▶che entrambe le parti lavorano.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinari). si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_2 vincolo, ma ha chiesto che l'importo a suo carico sia limitato a € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 12/11/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per trattative e con note di trattazione scritta del 20/11/2024 hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: «1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale alla moglie che vi abiterà con i figli;
il marito lascerà la casa coniugale entro il 15.02.2025;
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo modalità che saranno concordate tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e degli impegni scolastici e di vita quotidiana dei figli minori;
4) disporre che il Sig. provveda, a titolo di mantenimento CP_1 dei figli, al pagamento a di € 300,00 (150,00 cadauno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, così come specificate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) l'Assegno Unico per i figli sarà percepito nella misura del 100% dalla madre;
6) spese compensate.»
Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità delle figlie. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione delle parti, che avevano contratto matrimonio il 13/08/2007 in Ghana;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 26/11/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli