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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10985/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. MANZO MARIO, Parte_1 C.F._1
IZ EM
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. BENINTENDI FABRIZIO, CP_1 P.IVA_1
VIA CERNAIA 24 TORINO
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 24.128,37 oltre
interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto per essere non
provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non
essere stato prodotto l'estratto conto certificativo ex art. 50 TUB e, di conseguenza, non indicata la
percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere la documentazione
contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova, perché
inidonea a dimostrare per il rapporti di finanziamento in questione il momento iniziale
dell'inadempimento, la decadenza dal beneficio del termine e la formazione del credito preteso, e,
pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di
pagamento n. 2303/2024 del 24/06/24, notificato il 06/07/24, scaturito nell'ambito della procedura
iscritta al RG 7729/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Brescia nella persona del Giudice
Dott. Posio, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi
come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 570,00 per
compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad
Euro 24.128,37, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni
addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto
di finanziamento n. 6088365, prodotto nella fase monitoria, nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto
per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza,
fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e,
quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di
pagamento n. 2303/2024 del 24/06/24, notificato il 06/07/24, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 7729/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Brescia nella persona del Giudice
Dott. Posio, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi
come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 570,00 per
compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento
delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito
pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi, avanzata dalla Soci età odierna opposta, per tutte le
motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere
il tasso d'interesse applicato al contratto di finanziamento n. 6088365, prodotto nella fase monitoria,
superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere il
tasso d'interesse applicato superiore al tasso medio, ex art. 644 coma 3 c.p., ed in entrambi i casi
per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una
prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma
2 c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir meno della certezza, liquidità
ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare
nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2303/2024 del 24/06/24, notificato il 06/07/24,
scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 7729/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale
di Brescia nella persona del Giudice Dott. Posio, intimava all'esponente il pagamento dell'importo
pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura
liquidate in complessivi Euro 570,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del
legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie,
dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento
di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte opposta:
• Respingere, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig.
avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n° 2303/2024 R.G. n. 7729/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 24/06/2024 e per l'effetto confer-mare il decreto ingiuntivo opposto.
• In ogni caso condannare il sig. al pagamento dell'importo di € 24.128,37 oltre Parte_1
agli interessi contrattuali di mora dalla data di scadenza fino al saldo, nei limiti di cui alla legge
108/96, ed oltre alle spese così come liquidate in decreto, per i motivi esposti in narrativa.
• Con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2303/2024 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 24.128,37, era riferita a somme non restituite, oggetto di un contratto di finanziamento acceso dall'opponente per l'acquisto di una autovettura;
- che non era stata fornita adeguata prova del credito;
- che il contratto era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, non riportando in modo corretto il TAEG;
- che erano stati applicati interessi usurari.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_2
in particolare, evidenziando la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali.
Il giudice originario assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la rimessione della causa in decisione.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di difetto di prova del credito.
Va, infatti, per prima cosa disattesa la contestazione in ordine alla carenza di prova del diritto di credito.
Come, infatti, già rilevato in corso di causa, il credito ingiunto trae origine da contratto di finanziamento chirografario, documentato da parte opposta attraverso la produzione, già in fase monitoria, del contratto, completo delle condizioni economiche pattuite (piano rateale di rimborso e spese, che prevedeva la restituzione della somma finanziata mediante 96 versamenti mensili di €
410,50 + 3,50 di spese di incasso).
A fronte di tale produzione, parte opponente in termini generici ha obiettato come non sarebbe chiarito da quale rata decorrerebbe la mora e si sarebbe formato il credito, senza considerare come,
viceversa, parte opposta sin con il ricorso monitorio avesse chiarito quale fosse stata l'ultima rata pagata e, pertanto, da quando fosse cominciato l'inadempimento dell'opponente.
Versandosi in un ambito di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore l'onere di provare l'adempimento, una volta che il creditore abbia provato il titolo negoziale costituente il fondamento della pretesa e abbia allegato l'inadempimento del debitore.
L'opponente, invece, non solo non ha negato di avere beneficiato dell'erogazione del finanziamento,
ma non ha provato e neppure allegato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria dedotta in contratto.
Erroneità del TAEG
In secondo luogo parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del suo oggetto, essendo stato indicato un TAEG errato.
Senza soffermarsi nel caso di specie sulla effettiva erroneità o meno del TAEG contrattuale, vanno comunque individuate quali siano sul piano giuridico le conseguenze che discendono ipotizzata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non
comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre
spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
La lettura combinata dei due commi sopra riportati, quindi, porta parte degli interpreti a ritenere che dal 19.9.2010 l'indicazione di un TAEG non corretto comporterebbe la nullità della relativa clausola,
con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., così come sostanzialmente invocato dalla difesa di parte opponente.
In realtà bisogna osservare come i due commi sopra riportati abbiano un ambito applicativo differente,
in quanto il sesto comma, facendo riferimento al TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ex art. 124 TUB, si riferisce alla fase precontrattuale e, quindi, anche al documento di sintesi predisposto e consegnato al cliente in vista della successiva stipula del contratto di finanziamento;
viceversa, il settimo comma, parlando di clausole contrattuali, opera con riferimento al contratto stipulato dall'intermediario e dal cliente.
Sennonchè mentre tale ultimo comma contempla le ipotesi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG, il sesto comma si dedica all'ipotesi dell'erroneità del TAEG indicato, parlando di costi indebitamente non considerati nel conteggio del dato informativo o considerati in modo non corretto.
L'utilizzo di espressioni differenti per descrivere il vizio preso in considerazione nelle due disposizioni, porta chi scrive a ritenere non sovrapponibili le stesse e, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere la reazione dell'ordinamento, individuando in modo differente il vizio rilevante nelle due fattispecie.
In altre parole, una volta stipulato il contratto il legislatore ha confezionato il rimedio sanzionatorio della riconduzione del TAEG al tasso minimo B.O.T. solo in caso di mancata indicazione del dato informativo o quando lo stesso sia stato indicato in modo nullo, in ipotesi perchè indeterminato e/o indeterminabile (ad esempio tramite un richiamo per relationem a un dato non univoco o comunque suscettibile di variare a seconda del differente contesto geografico sul territorio nazionale); tale rimedio, viceversa, non può essere praticato con riferimento al vizio meno radicale e, quindi, di minor pregiudizialità, costituito da un errore nell'indicazione del TAEG, che, sebbene non corretto,
comunque è stato riportato in contratto in modo univoco.
Tale differente ipotesi, infatti, non può sic et simpliciter essere equiparata alla nullità della clausola indicativa del TAEG, pena altrimenti non giustificare perché il legislatore abbia ritenuto di distinguere i vizi rilevanti nel dettato del sesto comma rispetto al settimo comma dell'articolo in esame.
In sede di interpretazione della norma, infatti, deve darsi precedenza alle soluzioni interpretative che,
rimanendo fedeli al dato testuale, attribuiscano il giusto rilievo alle differenze concettuali espresse dalla terminologia scelta dal legislatore.
Se così è, quindi, si tratta di individuare il rimedio esperibile in caso di TAEG validamente indicato in contratto, ma con riferimento a un dato non corretto, come appunto ipotizzato nel caso di specie.
Si potrebbe sostenere come, in difetto di specifica previsione, non operando né il sesto comma dell'art. 125 bis TUB, in quanto riguardante la fase precontrattuale, né il settimo comma, riferito a vizi differenti, l'avere calcolato il TAEG in modo non corretto si configuri come un inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria ad opera del mutuatario.
Considerato, quindi, come quest'ultimo, quando ha concluso il contratto, ha consapevolmente accettato le condizioni economiche del mutuo (e, quindi, l'importo mutuato, i costi e gli oneri collegati specificamente indicati, il piano di ammortamento concordato e, quindi, l'ammontare della rata costante per la durata programmata del contratto, così come le coperture assicurative), il danno patito per avere confidato in un costo complessivo del mutuo inferiore a quello reale consisterà
nell'eventuale differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva “scartato”, in quanto apparentemente più
onerose, ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose.
Tale rimedio risarcitorio sarebbe del tutto coerente con la funzione meramente informativa del TAEG,
considerato come esso non costituisca oggetto di una pattuizione fra le parti, ma sia semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti;
se così è, quindi, l'errata indicazione del TAEG, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonchè la stipula di determinate assicurazioni o garanzie;
semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.
Il danno risarcibile, pertanto, dovrebbe essere ricollegato alle conseguenze dell'errato convincimento,
in coerenza con la funzione informativa del TAEG e, quindi, potrebbe essere riconosciuto solo là
dove il mutuatario provasse che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.
Tale soluzione, apparentemente più in linea con il dato normativo, entra tuttavia in contrasto con le indicazioni date dall'art. 23 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,
il quale dispone che “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i
provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive”.
Orbene, il mero rimedio risarcitorio si prospetta come una sanzione priva dei connotati di efficacia e di dissuasività richiesti dalla normativa comunitaria, considerate non solo le difficoltà probatorie in ordine al danno risarcibile, come sopra tratteggiate, ma anche il paradosso, per cui il medesimo vizio,
ossia l'errore nell'indicazione del dato, nella fase precontrattuale verrebbe sanzionato in modo più
rigoroso rispetto all'equivalente, ma più grave ipotesi, di errore nell'indicazione del TAEG esplicitato nel contratto.
Per tale ragione deve ritenersi non soddisfacente la soluzione interpretativa da ultimo esaminata,
sebbene apparentemente risulti quella più facilmente conciliabile con il dato normativo primario nazionale.
Esclusa, quindi, tale soluzione, si tratta di verificare se e quale dei due differenti rimedi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'art. 125 bis possa più agevolmente essere esteso in via interpretativa alla fattispecie in esame.
Parte della giurisprudenza, come sopra anticipato, affermando come l'errata indicazione del TAEG
comporterebbe la nullità della relativa clausola, ha ritenuto operante la sanzione del TAEG sostitutivo parametrato al tasso minimo B.O.T.
Sennonchè tale soluzione, la quale finisce in sostanza per estendere la fattispecie di nullità della clausola relativa al TAEG a una ipotesi non contemplata dalla norma (il mero errore di indicazione,
anzichè l'assenza o la nullità della clausola), non solo risulta difficilmente conciliabile con la disciplina codicistica in materia di nullità contrattuali, ma, ancora una volta, non appare rispondente all'esigenza “comunitaria” di assicurare che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.
Sotto il primo profilo, infatti, l'interpretazione criticata entra in conflitto con l'art. 1418 c.c., il quale pretende che la nullità discenda da una contrarietà a norma imperativa o sia prevista da una specifica disposizione di legge, in tal modo escludendo la possibilità che tale vizio possa essere ricavato in via analogica.
Nel caso di specie la norma imperativa impone di indicare nel contratto il TAEG e, infatti, il settimo comma dell'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità l'ipotesi in cui tale dato informativo non venga indicato;
ma nel diverso caso in cui il TAEG sia indicato, sia pure in modo errato, la norma imperativa non è violata e l'ipotesi presa in considerazione non risulta neppure contemplata dalla disposizione di legge, ossia sempre il settimo comma in esame;
ne consegue che l'affermazione in tale caso della nullità si prospetti come una sua applicazione analogica a un vizio differente da quello per il quale la sanzione è prevista dalla legge ex art. 1418 c.c.
Tale soluzione interpretativa, inoltre, se sicuramente efficace e dissuasiva, non risponderebbe al parametro della proporzionalità, andando a sanzionare nello stesso modo il mero errore nella quantificazione del TAEG e il vizio ben più grave e radicale, costituito dalla mancata indicazione tout
court del dato informativo.
Sicuramente più agevole sul piano interpretativo è, invece, estendere la sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB all'ipotesi in esame, ossia di errata indicazione in contratto del TAEG.
Anche in tale caso, infatti, sovviene una nullità, questa volta della clausola relativa al costo che, pur dovendo essere considerato ai fini della determinazione del TAEG, non è stato incluso o è stato considerato in modo errato.
Tale nullità, però, a differenza di quanto sopra visto con riferimento al settimo comma della medesima norma, risulta prevista dal legislatore proprio per il medesimo vizio di cui si discute.
E' vero che il sesto comma della norma attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della Banca d'Italia
del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale;
ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le “clausole del contratto” relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come “la nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto”
La sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB, infine, appare pienamente rispondente alle esigenze richieste dalla Direttiva comunitaria, considerato come la gratuità del costo non correttamente contemplato comporti un effetto rilevante e immediato a vantaggio del cliente finanziato e, quindi, un risultato efficace e allo stesso tempo dissuasivo per l'intermediario, oltre che proporzionato alla minore gravità del vizio, se confrontato con la sanzione più incisiva dettata dal settimo comma dell'art. 125 bis TUB per la violazione informativa più grave, costituita dalla assenza o nullità del dato.
Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.
Avendo, invece, parte opponente ricollegato all'ipotizzata erroneità del TAEG il differente effetto della nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, senza, viceversa, esplicitare rispetto aquali costi non conteggiati risiederebbe la prospettata erroneità nell'indicazione del TAEG, la contestazione sul punto non può trovare accoglimento, a prescindere da una effettiva verifica in ordine alla correttezza o meno del dato informativo contenuto nel contratto.
Usura.
Per ultimo, va disattesa anche la contestazione riferita alla pattuizione di interessi usurari.
Premesso, infatti, come l'opponente mai abbia sostenuto come il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura. Sennonchè deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.
In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie,
ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò
assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.
Sempre in chiava di usura oggettiva, la difesa di parte opponente ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento e, così facendo, riscontrare il superamento del Tasso Soglia.
Sennonchè anche sotto tale profilo la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del finanziamento non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Conclusioni.
In difetto di ulteriori ragioni di contestazione, l'opposizione in esame deve quindi essere rigettata,
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.990,0, oltre i.v.a. e c.p.a.,
di cui euro 390,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2303/2024 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.990,0, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025
Il giudice
CO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10985/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. MANZO MARIO, Parte_1 C.F._1
IZ EM
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. BENINTENDI FABRIZIO, CP_1 P.IVA_1
VIA CERNAIA 24 TORINO
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 24.128,37 oltre
interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto per essere non
provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non
essere stato prodotto l'estratto conto certificativo ex art. 50 TUB e, di conseguenza, non indicata la
percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere la documentazione
contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova, perché
inidonea a dimostrare per il rapporti di finanziamento in questione il momento iniziale
dell'inadempimento, la decadenza dal beneficio del termine e la formazione del credito preteso, e,
pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di
pagamento n. 2303/2024 del 24/06/24, notificato il 06/07/24, scaturito nell'ambito della procedura
iscritta al RG 7729/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Brescia nella persona del Giudice
Dott. Posio, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi
come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 570,00 per
compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad
Euro 24.128,37, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni
addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto
di finanziamento n. 6088365, prodotto nella fase monitoria, nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto
per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza,
fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e,
quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di
pagamento n. 2303/2024 del 24/06/24, notificato il 06/07/24, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 7729/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Brescia nella persona del Giudice
Dott. Posio, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi
come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 570,00 per
compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento
delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito
pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi, avanzata dalla Soci età odierna opposta, per tutte le
motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere
il tasso d'interesse applicato al contratto di finanziamento n. 6088365, prodotto nella fase monitoria,
superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere il
tasso d'interesse applicato superiore al tasso medio, ex art. 644 coma 3 c.p., ed in entrambi i casi
per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una
prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma
2 c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir meno della certezza, liquidità
ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare
nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2303/2024 del 24/06/24, notificato il 06/07/24,
scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 7729/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale
di Brescia nella persona del Giudice Dott. Posio, intimava all'esponente il pagamento dell'importo
pari ad Euro 24.128,37 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura
liquidate in complessivi Euro 570,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del
legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie,
dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento
di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte opposta:
• Respingere, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig.
avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n° 2303/2024 R.G. n. 7729/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 24/06/2024 e per l'effetto confer-mare il decreto ingiuntivo opposto.
• In ogni caso condannare il sig. al pagamento dell'importo di € 24.128,37 oltre Parte_1
agli interessi contrattuali di mora dalla data di scadenza fino al saldo, nei limiti di cui alla legge
108/96, ed oltre alle spese così come liquidate in decreto, per i motivi esposti in narrativa.
• Con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2303/2024 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 24.128,37, era riferita a somme non restituite, oggetto di un contratto di finanziamento acceso dall'opponente per l'acquisto di una autovettura;
- che non era stata fornita adeguata prova del credito;
- che il contratto era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, non riportando in modo corretto il TAEG;
- che erano stati applicati interessi usurari.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_2
in particolare, evidenziando la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali.
Il giudice originario assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la rimessione della causa in decisione.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di difetto di prova del credito.
Va, infatti, per prima cosa disattesa la contestazione in ordine alla carenza di prova del diritto di credito.
Come, infatti, già rilevato in corso di causa, il credito ingiunto trae origine da contratto di finanziamento chirografario, documentato da parte opposta attraverso la produzione, già in fase monitoria, del contratto, completo delle condizioni economiche pattuite (piano rateale di rimborso e spese, che prevedeva la restituzione della somma finanziata mediante 96 versamenti mensili di €
410,50 + 3,50 di spese di incasso).
A fronte di tale produzione, parte opponente in termini generici ha obiettato come non sarebbe chiarito da quale rata decorrerebbe la mora e si sarebbe formato il credito, senza considerare come,
viceversa, parte opposta sin con il ricorso monitorio avesse chiarito quale fosse stata l'ultima rata pagata e, pertanto, da quando fosse cominciato l'inadempimento dell'opponente.
Versandosi in un ambito di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore l'onere di provare l'adempimento, una volta che il creditore abbia provato il titolo negoziale costituente il fondamento della pretesa e abbia allegato l'inadempimento del debitore.
L'opponente, invece, non solo non ha negato di avere beneficiato dell'erogazione del finanziamento,
ma non ha provato e neppure allegato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria dedotta in contratto.
Erroneità del TAEG
In secondo luogo parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del suo oggetto, essendo stato indicato un TAEG errato.
Senza soffermarsi nel caso di specie sulla effettiva erroneità o meno del TAEG contrattuale, vanno comunque individuate quali siano sul piano giuridico le conseguenze che discendono ipotizzata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non
comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre
spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
La lettura combinata dei due commi sopra riportati, quindi, porta parte degli interpreti a ritenere che dal 19.9.2010 l'indicazione di un TAEG non corretto comporterebbe la nullità della relativa clausola,
con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., così come sostanzialmente invocato dalla difesa di parte opponente.
In realtà bisogna osservare come i due commi sopra riportati abbiano un ambito applicativo differente,
in quanto il sesto comma, facendo riferimento al TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ex art. 124 TUB, si riferisce alla fase precontrattuale e, quindi, anche al documento di sintesi predisposto e consegnato al cliente in vista della successiva stipula del contratto di finanziamento;
viceversa, il settimo comma, parlando di clausole contrattuali, opera con riferimento al contratto stipulato dall'intermediario e dal cliente.
Sennonchè mentre tale ultimo comma contempla le ipotesi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG, il sesto comma si dedica all'ipotesi dell'erroneità del TAEG indicato, parlando di costi indebitamente non considerati nel conteggio del dato informativo o considerati in modo non corretto.
L'utilizzo di espressioni differenti per descrivere il vizio preso in considerazione nelle due disposizioni, porta chi scrive a ritenere non sovrapponibili le stesse e, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere la reazione dell'ordinamento, individuando in modo differente il vizio rilevante nelle due fattispecie.
In altre parole, una volta stipulato il contratto il legislatore ha confezionato il rimedio sanzionatorio della riconduzione del TAEG al tasso minimo B.O.T. solo in caso di mancata indicazione del dato informativo o quando lo stesso sia stato indicato in modo nullo, in ipotesi perchè indeterminato e/o indeterminabile (ad esempio tramite un richiamo per relationem a un dato non univoco o comunque suscettibile di variare a seconda del differente contesto geografico sul territorio nazionale); tale rimedio, viceversa, non può essere praticato con riferimento al vizio meno radicale e, quindi, di minor pregiudizialità, costituito da un errore nell'indicazione del TAEG, che, sebbene non corretto,
comunque è stato riportato in contratto in modo univoco.
Tale differente ipotesi, infatti, non può sic et simpliciter essere equiparata alla nullità della clausola indicativa del TAEG, pena altrimenti non giustificare perché il legislatore abbia ritenuto di distinguere i vizi rilevanti nel dettato del sesto comma rispetto al settimo comma dell'articolo in esame.
In sede di interpretazione della norma, infatti, deve darsi precedenza alle soluzioni interpretative che,
rimanendo fedeli al dato testuale, attribuiscano il giusto rilievo alle differenze concettuali espresse dalla terminologia scelta dal legislatore.
Se così è, quindi, si tratta di individuare il rimedio esperibile in caso di TAEG validamente indicato in contratto, ma con riferimento a un dato non corretto, come appunto ipotizzato nel caso di specie.
Si potrebbe sostenere come, in difetto di specifica previsione, non operando né il sesto comma dell'art. 125 bis TUB, in quanto riguardante la fase precontrattuale, né il settimo comma, riferito a vizi differenti, l'avere calcolato il TAEG in modo non corretto si configuri come un inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria ad opera del mutuatario.
Considerato, quindi, come quest'ultimo, quando ha concluso il contratto, ha consapevolmente accettato le condizioni economiche del mutuo (e, quindi, l'importo mutuato, i costi e gli oneri collegati specificamente indicati, il piano di ammortamento concordato e, quindi, l'ammontare della rata costante per la durata programmata del contratto, così come le coperture assicurative), il danno patito per avere confidato in un costo complessivo del mutuo inferiore a quello reale consisterà
nell'eventuale differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva “scartato”, in quanto apparentemente più
onerose, ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose.
Tale rimedio risarcitorio sarebbe del tutto coerente con la funzione meramente informativa del TAEG,
considerato come esso non costituisca oggetto di una pattuizione fra le parti, ma sia semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti;
se così è, quindi, l'errata indicazione del TAEG, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonchè la stipula di determinate assicurazioni o garanzie;
semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.
Il danno risarcibile, pertanto, dovrebbe essere ricollegato alle conseguenze dell'errato convincimento,
in coerenza con la funzione informativa del TAEG e, quindi, potrebbe essere riconosciuto solo là
dove il mutuatario provasse che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.
Tale soluzione, apparentemente più in linea con il dato normativo, entra tuttavia in contrasto con le indicazioni date dall'art. 23 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,
il quale dispone che “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i
provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive”.
Orbene, il mero rimedio risarcitorio si prospetta come una sanzione priva dei connotati di efficacia e di dissuasività richiesti dalla normativa comunitaria, considerate non solo le difficoltà probatorie in ordine al danno risarcibile, come sopra tratteggiate, ma anche il paradosso, per cui il medesimo vizio,
ossia l'errore nell'indicazione del dato, nella fase precontrattuale verrebbe sanzionato in modo più
rigoroso rispetto all'equivalente, ma più grave ipotesi, di errore nell'indicazione del TAEG esplicitato nel contratto.
Per tale ragione deve ritenersi non soddisfacente la soluzione interpretativa da ultimo esaminata,
sebbene apparentemente risulti quella più facilmente conciliabile con il dato normativo primario nazionale.
Esclusa, quindi, tale soluzione, si tratta di verificare se e quale dei due differenti rimedi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'art. 125 bis possa più agevolmente essere esteso in via interpretativa alla fattispecie in esame.
Parte della giurisprudenza, come sopra anticipato, affermando come l'errata indicazione del TAEG
comporterebbe la nullità della relativa clausola, ha ritenuto operante la sanzione del TAEG sostitutivo parametrato al tasso minimo B.O.T.
Sennonchè tale soluzione, la quale finisce in sostanza per estendere la fattispecie di nullità della clausola relativa al TAEG a una ipotesi non contemplata dalla norma (il mero errore di indicazione,
anzichè l'assenza o la nullità della clausola), non solo risulta difficilmente conciliabile con la disciplina codicistica in materia di nullità contrattuali, ma, ancora una volta, non appare rispondente all'esigenza “comunitaria” di assicurare che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.
Sotto il primo profilo, infatti, l'interpretazione criticata entra in conflitto con l'art. 1418 c.c., il quale pretende che la nullità discenda da una contrarietà a norma imperativa o sia prevista da una specifica disposizione di legge, in tal modo escludendo la possibilità che tale vizio possa essere ricavato in via analogica.
Nel caso di specie la norma imperativa impone di indicare nel contratto il TAEG e, infatti, il settimo comma dell'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità l'ipotesi in cui tale dato informativo non venga indicato;
ma nel diverso caso in cui il TAEG sia indicato, sia pure in modo errato, la norma imperativa non è violata e l'ipotesi presa in considerazione non risulta neppure contemplata dalla disposizione di legge, ossia sempre il settimo comma in esame;
ne consegue che l'affermazione in tale caso della nullità si prospetti come una sua applicazione analogica a un vizio differente da quello per il quale la sanzione è prevista dalla legge ex art. 1418 c.c.
Tale soluzione interpretativa, inoltre, se sicuramente efficace e dissuasiva, non risponderebbe al parametro della proporzionalità, andando a sanzionare nello stesso modo il mero errore nella quantificazione del TAEG e il vizio ben più grave e radicale, costituito dalla mancata indicazione tout
court del dato informativo.
Sicuramente più agevole sul piano interpretativo è, invece, estendere la sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB all'ipotesi in esame, ossia di errata indicazione in contratto del TAEG.
Anche in tale caso, infatti, sovviene una nullità, questa volta della clausola relativa al costo che, pur dovendo essere considerato ai fini della determinazione del TAEG, non è stato incluso o è stato considerato in modo errato.
Tale nullità, però, a differenza di quanto sopra visto con riferimento al settimo comma della medesima norma, risulta prevista dal legislatore proprio per il medesimo vizio di cui si discute.
E' vero che il sesto comma della norma attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della Banca d'Italia
del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale;
ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le “clausole del contratto” relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come “la nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto”
La sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB, infine, appare pienamente rispondente alle esigenze richieste dalla Direttiva comunitaria, considerato come la gratuità del costo non correttamente contemplato comporti un effetto rilevante e immediato a vantaggio del cliente finanziato e, quindi, un risultato efficace e allo stesso tempo dissuasivo per l'intermediario, oltre che proporzionato alla minore gravità del vizio, se confrontato con la sanzione più incisiva dettata dal settimo comma dell'art. 125 bis TUB per la violazione informativa più grave, costituita dalla assenza o nullità del dato.
Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.
Avendo, invece, parte opponente ricollegato all'ipotizzata erroneità del TAEG il differente effetto della nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, senza, viceversa, esplicitare rispetto aquali costi non conteggiati risiederebbe la prospettata erroneità nell'indicazione del TAEG, la contestazione sul punto non può trovare accoglimento, a prescindere da una effettiva verifica in ordine alla correttezza o meno del dato informativo contenuto nel contratto.
Usura.
Per ultimo, va disattesa anche la contestazione riferita alla pattuizione di interessi usurari.
Premesso, infatti, come l'opponente mai abbia sostenuto come il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura. Sennonchè deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.
In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie,
ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò
assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.
Sempre in chiava di usura oggettiva, la difesa di parte opponente ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento e, così facendo, riscontrare il superamento del Tasso Soglia.
Sennonchè anche sotto tale profilo la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del finanziamento non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Conclusioni.
In difetto di ulteriori ragioni di contestazione, l'opposizione in esame deve quindi essere rigettata,
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.990,0, oltre i.v.a. e c.p.a.,
di cui euro 390,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2303/2024 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.990,0, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025
Il giudice
CO ER