Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2025, proposto dal sig. prof. TI IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, n. 79/2025, depositata in data 07.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. RA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 79 del 7 febbraio 2025 la sezione lavoro del Tribunale di Verona ha:
-dichiarato il diritto del sig. prof. TI IN ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L n. 107/2015 per l’anno scolastico 2020/2021;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare al sig. prof. TI IN la prestazione oggetto di causa, previa emissione della carta docente ed accredito della somma indicata sulla carta docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. prof. TI IN, liquidate in complessivi € 258,00, per compensi professionali, ed € 21,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata il 10 febbraio 2025 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (urp@postacert.istruzione.it, estratto dall’indice P.A. - I.P.A.; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dall’indice P.A. - I.P.A.; drve@postacert.istruzione.it estratto dall’Indice dei domicili digitali della pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi brevemente i.p.A.) in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge.
3. Il sig. prof. TI IN ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale di Verona n. 79/2025 del 7 febbraio 2025, condannandolo a corrispondere il detto beneficio entro un congruo termine comunque non superiore a 90 gg.;
-dichiarare nulli eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
-nominare un Commissario ad acta il quale assuma tutti gli atti necessari nel caso di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione;
-condannare infine lo stesso Ministero anche al pagamento delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione all’uopo rilasciata dal competente ufficio il 17 marzo 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, provvedendo in favore della parte ricorrente a costituire, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, comma 121° della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 500,00.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
-ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di costituire in favore del sig. prof. TI IN, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado prevista dall’art. 1, comma 121° della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 500,00, il tutto nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito inadempiente al pagamento delle spese della presente lite, che in considerazione dei valori minimi e apportando le riduzioni del caso ai sensi dell’art. art. 4, comma 4°, del D.M. n. 55/2014, liquida in € 500 (cinquecento/00), oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato, spese tutte distratte in favore degli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
RA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO