Sentenza breve 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11544 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 10.01.2025 (con cui è stata rettificata e nuovamente approvata, a seguito di riesame, la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di n. 485 posti - Area degli Operatori/Profili Prof. UO IO OPERATORE SOCIO SANITARIO) - di cui è stato notificato avviso al ricorrente tramite PEC in data 10.01.2025 (con lettera prot. n. -OMISSIS-/16) -, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal Concorso pubblico in oggetto;
- ogni atto presupposto, come la Deliberazione del CS n. 1513 del 25.11.2024 di prima approvazione della graduatoria provvisoria, nonché ogni atto conseguente e/o comunque connesso, come la Deliberazione del CS n. 225 del 20.02.2025 di nuova approvazione della graduatoria rettificata, nella parte in cui escludono il ricorrente dal novero degli donei del concorso in oggetto;
- ove occorra, Bando del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di n. 485 posti - Area degli Operatori/Profili Prof. UO IO OPERATORE SOCIO SANITARIO;
Accertamento del diritto del ricorrente, in conseguenza dell’annullamento dei suddetti atti, ad essere collocato nella graduatoria di merito come IDONEO (posizione 6785), avendo ottenuto il punteggio di 46 (23 + 23) per le 2 prove di esame e avendo diritto ad ottenere per i titoli un punteggio pari a 0,052 (o un punteggio che lo collocherebbe comunque fra gli idonei), condannando l’amministrazione in forma specifica, ex art. 30, comma 2, del c.p.a. ed art. 2058 c.c., ad attribuire alla ricorrente il punteggio per titoli come indicato sopra e nelle conclusioni, e ad inserire il ricorrente nella graduatoria degli idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 10.1.2025 -con cui è stata rettificata e nuovamente approvata, a seguito di riesame, la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di n. 485 posti - Area degli Operatori/Profili Prof. UO IO operatore socio sanitario - e di cui è stata data comunicazione tramite PEC in data 10.1.2025) -, con cui è stata disposta l’esclusione della stessa dalla partecipazione al concorso pubblico di cui trattasi, in conseguenza della mancata allegazione dell’attestato OSS alla domanda di partecipazione inoltrata attraverso il sistema telematico.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria del 25 novembre 2024 e nel merito l’infondatezza.
3. Alla camera di consiglio dell’11 aprile 2025 è stato dato avviso ex art. 60 c.p.a. di possibile sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato così trattenuto in decisione.
4. Si prescinde dalle eccezioni preliminari in rito sollevate da parte dell’amministrazione - che, purtuttavia sembrano apparire fondate in considerazione della mancata impugnazione nei termini della graduatoria iniziale del 25.11.2024, nell’ambito della quale si legge che “ RITENUTO OPPORTUNO, sulla base delle risultanze acquisite, procedere allo scioglimento della riserva di ammissione alla procedura concorsuale, posta con DDG n. 95 del 26.01.2024, mediante: AMMISSIONE di n. 7136 candidati, per i quali risulta riscontrato l’effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando concorsuale; ESCLUSIONE di n. 317 candidati, riportati nell’Allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente atto, per i quali si è evidenziata la carenza dei requisiti sostanziali di ammissibilità stabiliti dal bando, escludendo sin d’ora qualsiasi pretesa o diritto da parte dei medesimi, indipendentemente dall’esito delle prove;”, laddove il nominativo del ricorrente non compariva nell’Allegato 2, in quanto escluso per la “carenza dei requisiti sostanziali di ammissibilità ”, con la conseguente immediata lesività della stessa per il ricorrente, il quale, peraltro, alla data del 10.1.2025, di pubblicazione della prima rettifica, che non ha inciso in alcun modo sulla sua specifica posizione, nonché di comunicazione del motivo per cui l’amministrazione ha ritenuto in concreto la carenza di cui sopra, era ancora nei termini per l’impugnazione della predetta originaria graduatoria del 25.11.2024, in scadenza al 24.1.2025 - attesa, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso per le brevi ma esaustive considerazioni che seguono.
Come già ritenuto da questa Sezione in un precedente in termini ove, al pari della fattispecie in questione, era stata omessa l’allegazione dell’attestato OSS (sent. 16 aprile 2025 n. 7516), si rileva che: “ Quanto al primo profilo di censura dedotto, inerente la presunta ambiguità del bando in relazione alla comminatoria dell’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi in conseguenza della mancata allegazione dell’attestato OSS, si evidenzia che:
- il bando prevedeva espressamente che “ … 2. REQUISITI DI AMMISSIONE … 2.2 REQUISITI SPECIFICI …
Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito ai sensi del Provvedimento 22.02.2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di RE e OL (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.04.2001 – Serie Generale) o titolo riconosciuto equipollente ai sensi di legge. …
Tutti i requisiti di ammissione richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando determina l’esclusione. L’Amministrazione può stabilire in qualsiasi momento, anche in corso di espletamento della selezione, l’esclusione dei candidati per i quali venga accertata la carenza dei requisiti di ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando …
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA …
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio: non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa e non sarà possibile effettuare rettifiche/integrazioni successivamente alla scadenza del termine. … Dichiarazioni da rilasciare in sede di compilazione della domanda telematica … il possesso dei requisiti specifici di partecipazione al concorso, specificando gli estremi dei titoli posseduti e allegando obbligatoriamente l’attestato di qualifica di operatore sociosanitario …
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA TELEMATICA - IN FORMATO PDF
Documentazione da ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
… - copia attestato di qualifica di operatore sociosanitario o altro equipollente; …
ATTENZIONE
il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda indicate dal bando, la mancata sottoscrizione della domanda, la carenza dei requisiti generali e specifici, l’omissione delle dichiarazioni ovvero l’assenza degli allegati obbligatori richiesti, determinano l’esclusione dalla procedura
… ai fini dell’accertamento della validità del titolo richiesto per l’ammissione al presente concorso, si ribadisce che i candidati sono tenuti ad allegare obbligatoriamente la copia dell'attestato specifico di operatore socio sanitario o attestato equipollente, corredato, qualora conseguito all’estero, di eventuale documento di equiparazione al titolo italiano; …
Non saranno ammesse domande trasmesse con modalità differenti da quella disposta dal bando. L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazione dipendenti da errata gestione della procedura telematica da parte del candidato, da mancata/errata comunicazione ovvero eventuale variazione dei recapiti e-mail e PEC nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione …”; nell’allegato A, quindi, disponeva che “I DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE SONO: - documento di identità valido; - documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); - decreto di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione conseguito all’estero; - ricevuta di pagamento del contributo concorsuale (ove effettuato); - copia completa e firmata domanda PRODOTTA TRAMITE PORTALE (tutte le pagine, non solo l’ultima) priva della scritta FACSIMILE”;
- dal tenore testuale del bando emerge in modo chiaro e univoco la necessità dell’allegazione dell’attestato OSS alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale a pena di esclusione dalla stessa; la previsione è espressamente esplicitata più volte, e, in particolare, alla pag. 4 del bando viene effettuato un puntuale richiamo in tal senso (vedasi la parte rubricata “ATTENZIONE”, evidenziato in colore giallo per evidenti ragioni); nonché alla successiva pag. 5, sempre all’interno del paragrafo “ATTENZIONE” e tutto evidenziato in giallo in apposito riquadro, sempre per evidenti ragioni, è riportata la specificazione ulteriore che “Non saranno ammesse domande trasmesse con modalità differenti da quella disposta dal bando”;
- non può, pertanto, fondatamente sostenersi che vi fosse un’ambiguità in tal senso del bando per il solo fatto che, nell’allegato A, nella parte relativa all’esclusione, non sia stato specificamente riprodotto pure l’indicazione dell’attestato OSS; d'altronde la ricorrente dimostra di avere correttamente compreso le indicazioni del bando, avendo prontamente provveduto alla relativa allegazione, sebbene inidonea ai fini, per errore materiale alla stessa imputabile;
- la previsione del bando di concorso dell’onere di allegazione alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, a pena di esclusione, dell’attestato OSS (ossia di uno dei requisiti essenziale specifici richiesti ai fini della partecipazione) appare legittima in quanto onere, da un lato, rispondente ai canoni di economicità e speditezza, consentendo un più veloce e semplice controllo della dichiarazione sostitutiva, attività che comporta un dispendio di tempo e risorse per l’amministrazione, e, dall’altro, agevolmente esigibile nei confronti del partecipante.
Quanto all’ulteriore motivo concernente la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione, del soccorso istruttorio (e/o la mancata previsione del soccorso istruttorio all’interno del bando con la sua conseguente illegittimità sotto il predetto profilo), deve rilevarsi che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, che deve animare ogni candidato in sede di partecipazione ad un concorso pubblico, e in funzione della tutela del principio della par condicio tra i candidati, il soccorso istruttorio non può essere legittimamente e utilmente azionato da parte dell’amministrazione ai fini dell’integrazione di documentazione (comprovante il possesso di uno specifico requisito di ammissione alla procedura) espressamente richiesta dal bando a pena di esclusione dalla partecipazione alla stessa.”
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.