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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1338/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO
APPELLANTE contro
GI ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRAGUTO ANTONIO e dell'avv. CIPOLLA LUCIANA
( ) VIA FARINI 9 40124 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, con reiezione di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, previa eventuale ammissione di CTU contabile, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
908/21 emessa dal Tribunale di Modena, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque basata su presupposti errati, accogliere il presente appello e così giudicare:
- accertato e dichiarato che la banca ha contrattualizzato condizioni usurarie (oggettivamente e pagina 1 di 7 concretamente) e/o relativamente alle CMS indeterminate, pronunciarsi: in via principale a. sulla gratuità del rapporto di conto corrente n. 10227;
b. sulla gratuità delle linee di credito come concesse;
in via subordinata c. sulla illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto perché indeterminate/indeterminabili.
- Conseguentemente, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto Bancario convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e che allo stato e salvo miglior determinazione in corso di causa ammontano ad Euro 52.975,89 oltre interessi dal 27/04/2009, ovvero dalla data di citazione in primo grado, al saldo come previsti dall'Art. 1284, comma 4 del Codice Civile, ovvero, per le sole CMS alla ripetizione di euro 4.444,74.
In ogni caso e specie con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa e di CTP del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. “
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso notificato ex art. 342 e 348 bis cod. proc. civ.; nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 908/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio (oggi ) Parte_1 CP_2 Controparte_1
allegando di aver stipulato in data 1.06.2006 il contratto di conto corrente n. 10227, assistito da apertura di credito, chiuso il 27 aprile 2009.
Secondo la prospettazione di parte attrice, il rapporto sarebbe stato caratterizzato da usura oggettiva originaria, usura soggettiva, applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto, e pertanto chiedeva la condanna della banca alla restituzione di euro 52.975,89
pagina 2 di 7 oltre interessi.
2. resisteva alla domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependo la CP_2
prescrizione della domanda di ripetizione e allegando la correttezza degli addebiti praticati.
Il Tribunale, istruita la causa con CTU, rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo carico le spese della consulenza tecnica, osservando che il consulente, con percorso motivato e condivisibile, nel contraddittorio con i periti di parte, aveva escluso che il rapporto fosse caratterizzato da usura originaria all'epoca della pattuizione, non rilevando ai sensi dell'art. 1815 cc gli eventuali superamenti sopravvenuti del tasso soglia usura in costanza di rapporto, dovuti a eventuali variazioni al ribasso di quest'ultimo (SS.UU. n. 24675/2017), evidenziando che i diversi calcoli del ctp di parte attrice si fondavano su un criterio di calcolo del TEG non conforme alla formula della
Banca d'Italia.
3. Osservava, inoltre, che l'impostazione del CTU era stata confermata dalle SS.UU. n.
16303/2018, che individuando un tasso “ad hoc” per le commissioni di massimo scoperto nella fase temporale anteriore al loro inserimento nella determinazione del TEGM da parte della Banca d'Italia, avevano escluso che potessero essere, per quel periodo, computate nel
TEG dei singoli rapporti, dal momento che gli elementi rilevanti sia agli effetti della ricostruzione del tasso in concreto applicato, sia agli effetti della rilevazione trimestrale del
TEGM, “sono gli stessi”.
4. Con riferimento alla cd. usura soggettiva, il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, con riferimento all'anticipo effetti (euro 400.000,00), non fosse stata fornita la prova della sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro (cioè al capitale messo a disposizione dalla banca), non potendosi ricavare per implicito dall'altro elemento richiesto dalla norma, ovvero la condizione di difficoltà economica, essendosi parte attrice limitata ad allegare che si trattava di tassi sproporzionati.
5. Con riferimento alla CMS, riteneva il Tribunale che un'interpretazione complessiva delle clausole del contratto di conto corrente portava a ritenere determinabile la condizione economica essendo indicata, come nel caso di specie, la sua percentuale (intra ed extra fido), dal momento che, se la liquidazione di tutte le altre competenze era trimestrale, era pagina 3 di 7 ragionevole concludere che il contratto prevedesse l'addebito della commissione di massimo scoperto con la stessa scansione temporale (così come poi era avvenuto).
6. Avverso la sentenza ha proposto appello e si è costituita in Parte_1
giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di Controparte_1
rigettare l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche, che sono state depositate solo dalla difesa di . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta l'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal CTU per la verifica dell'usura orginaria, nonché l'erronea pretermissione delle spese di istruttoria e di revisione del finanziamento, non incluse nel calcolo del TEG, deducendo a tale riguardo che il CTU avrebbe errato nel non considerare i costi trimestrali di revisione/concessione di affidamenti nel computo del TEG ab origine del rapporto, in palese violazione delle indicazioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti che espressamente ne prevedevano l'inclusione nella verifica della usurarietà. Sostiene l'appellante che includendo i costi di revisione/concessione affidamento nella verifica del TEG ab origine si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia pro tempore, come eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
9. Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale di Modena non abbia ritenuto provata l'usura soggettiva ab origine, deducendo che le evidenze della Centrale dei
Rischi riportate in atto di citazione sono inoppugnabili, evidenziando che i rapporti con tutte le banche con le quali intratteneva rapporti erano deteriorati, Parte_1
in sconfino cronico dagli affidamenti concessi e segnalate come gravemente critiche.
In particolare si lamenta che il Tribunale di Modena non abbia ritenuto provato che il tasso pattuito con la banca fosse sproporzionato “rispetto alla prestazione di denaro (cioè al capitale messo a disposizione dalla banca)”, a tale riguardo deducendo che, invece, parte attrice aveva evidenziato come il tasso pattuito per la concessione di credito per pagina 4 di 7 anticipazioni bancarie fosse esageratamente superiore al TEGM pro tempore vigente per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche – oltre 5.000 euro”, producendo in giudizio la G. U. Anno 147°, Numero 72, del
27/03/2006 (v. doc. n. 10 fascicolo di primo grado).
Da tale documento si evince che il TEGM era all'epoca pari al 5.79%: il Tasso Limite vigente ottenuto aumentando della metà il TEGM rilevato (ex art. 2 L. 108/96 vigente) era quindi pari al 8.675%. e, pertanto, si deduce che il tasso TEG contrattualizzato dalla banca per la concessione di credito (“anticipi, sconti commerciali”) fosse decisamente superiore e sproporzionato in quanto pari al 8.4718%, quindi solamente pochi centesimi inferiore al Tasso Soglia del 8.675%, configurandosi in tal modo il reato di usura in concreto.
10. Con il terzo motivo si lamenta che il Giudice modenese avrebbe errato nel ritenere correttamente pattuita la CMS prevista in contratto, deducendo che invece nel documento contrattuale di cui al n. 9 (e cioè il contratto vero e proprio che regola i rapporti
Banca/Cliente) l'unica parte relativa alla CMS dispone “commissione sul massimo scoperto
1.000%” senza null'altro indicare, e che sarebbe pertanto evidente l'indeterminabilità di detta commissione, posto che la semplice indicazione della percentuale applicata non sarebbe sufficiente a garantire il rispetto dei disposti ex art. 1346 c.c., e a tale riguardo richiedendo la ripetizione delle commissioni addebitate pari ad euro 4.444,74.
11. L'appellata resistendo in giudizio ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità di questa specifica domanda di ripetizione in quanto domanda nuova non formulata nei termini preclusivi del primo grado, nel quale l'odierna appellante aveva richiesto solo la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi usurari.
12. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo relativo all'usura oggettiva, sarebbe sufficiente a motivare il suo rigetto la circostanza che l'appellante si è limitata a riproporre le stesse questioni già sollevate dal ctp di parte attrice alle quali il CTU ha dato puntuale riscontro nella sua relazione (cfr. pagg. 10-11 della CTU).
pagina 5 di 7 La censura è, infatti, palesemente infondata in quanto l'appellante ripropone un criterio di calcolo del TEG del tutto inattendibile poiché non conforme alle Istruzioni della Banca
d'Italia, nonché, l'asserito mancato conteggio delle spese per revisione fido trimestrali che, invece, sono state puntualmente conteggiate dal CTU, come risulta per tabulas dalla replica alle osservazioni del ctp di parte attrice: “Quanto al mancato inserimento nei conteggi delle spese per revisione fido trimestrali di euro 96,75 e delle spese sostenute per l'anticipo effetti connesse all'erogazione del credito, l'osservazione del CTP non è corretta. Al riguardo si rimanda ai prospetti di pag. 8 e 9 della presente relazione (redatti sulla base delle risultanze degli estratti conto in atti dal 1 trimestre 2008 al 29 aprile 2009) dove, nelle note, è specificato che sono state inserite nella colonna Spese gli oneri menzionati dal CTP: “le spese di liquidazione contabile e le commissioni di gestione fidi addebitate in conto corrente per complessivi euro 96,75 trimestrali (dal 2 trimestre 2008 al 1 trimestre
2009) e ripartite pro quota in relazione a ciascuna linea di credito in essere fino al 01.03.2009 e, per il conto anticipi, anche le commissioni su presentazione effetti e spese di trasformazione in supporto elettronico”. (evidenziazione del redattore).
13. Quanto al secondo motivo di appello in ordine all'usura soggettiva, osserva la Corte che la sua infondatezza risiede nel fatto che l'odierna appellante, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. circa la sussistenza della sproporzione degli interessi convenuti, secondo il principio stabilito da Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282: “La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr.).
A tal fine non può, evidentemente, ritenersi sufficiente la mera allegazione che il TEG contrattualizzato fosse di poco inferiore al tasso soglia, e dunque anche sul punto la sentenza merita conferma.
14. Parimenti infondato è anche il terzo motivo.
In disparte la sollevata questione di inammissibilità della domanda di ripetizione della somma di € 4.444,74, osserva la Corte che in effetti la clausola non incorre nella lamentata indeterminabilità della condizione economica in quanto nel contratto di conto corrente è pagina 6 di 7 indicata la sua percentuale dell'1,0000% (intra ed extra fido), e la stessa denominazione della clausola “COMMISSIONE TRIMESTRALE SUL MASSIMO SCOPERTO), unitamente alla circostanza che nel contratto viene espressamente prevista la periodicità trimestrale di tutte le altre competenze, consente di concludere che il contratto preveda l'addebito della commissione di massimo scoperto con la stessa scansione temporale, come in effetti risulta dagli estratti conto del rapporto bancario.
22. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
grado di giudizio in favore di liquidate in € 9.991,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 10.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1338/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO
APPELLANTE contro
GI ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRAGUTO ANTONIO e dell'avv. CIPOLLA LUCIANA
( ) VIA FARINI 9 40124 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, con reiezione di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, previa eventuale ammissione di CTU contabile, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
908/21 emessa dal Tribunale di Modena, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque basata su presupposti errati, accogliere il presente appello e così giudicare:
- accertato e dichiarato che la banca ha contrattualizzato condizioni usurarie (oggettivamente e pagina 1 di 7 concretamente) e/o relativamente alle CMS indeterminate, pronunciarsi: in via principale a. sulla gratuità del rapporto di conto corrente n. 10227;
b. sulla gratuità delle linee di credito come concesse;
in via subordinata c. sulla illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto perché indeterminate/indeterminabili.
- Conseguentemente, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto Bancario convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e che allo stato e salvo miglior determinazione in corso di causa ammontano ad Euro 52.975,89 oltre interessi dal 27/04/2009, ovvero dalla data di citazione in primo grado, al saldo come previsti dall'Art. 1284, comma 4 del Codice Civile, ovvero, per le sole CMS alla ripetizione di euro 4.444,74.
In ogni caso e specie con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa e di CTP del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. “
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso notificato ex art. 342 e 348 bis cod. proc. civ.; nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 908/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio (oggi ) Parte_1 CP_2 Controparte_1
allegando di aver stipulato in data 1.06.2006 il contratto di conto corrente n. 10227, assistito da apertura di credito, chiuso il 27 aprile 2009.
Secondo la prospettazione di parte attrice, il rapporto sarebbe stato caratterizzato da usura oggettiva originaria, usura soggettiva, applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto, e pertanto chiedeva la condanna della banca alla restituzione di euro 52.975,89
pagina 2 di 7 oltre interessi.
2. resisteva alla domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependo la CP_2
prescrizione della domanda di ripetizione e allegando la correttezza degli addebiti praticati.
Il Tribunale, istruita la causa con CTU, rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo carico le spese della consulenza tecnica, osservando che il consulente, con percorso motivato e condivisibile, nel contraddittorio con i periti di parte, aveva escluso che il rapporto fosse caratterizzato da usura originaria all'epoca della pattuizione, non rilevando ai sensi dell'art. 1815 cc gli eventuali superamenti sopravvenuti del tasso soglia usura in costanza di rapporto, dovuti a eventuali variazioni al ribasso di quest'ultimo (SS.UU. n. 24675/2017), evidenziando che i diversi calcoli del ctp di parte attrice si fondavano su un criterio di calcolo del TEG non conforme alla formula della
Banca d'Italia.
3. Osservava, inoltre, che l'impostazione del CTU era stata confermata dalle SS.UU. n.
16303/2018, che individuando un tasso “ad hoc” per le commissioni di massimo scoperto nella fase temporale anteriore al loro inserimento nella determinazione del TEGM da parte della Banca d'Italia, avevano escluso che potessero essere, per quel periodo, computate nel
TEG dei singoli rapporti, dal momento che gli elementi rilevanti sia agli effetti della ricostruzione del tasso in concreto applicato, sia agli effetti della rilevazione trimestrale del
TEGM, “sono gli stessi”.
4. Con riferimento alla cd. usura soggettiva, il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, con riferimento all'anticipo effetti (euro 400.000,00), non fosse stata fornita la prova della sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro (cioè al capitale messo a disposizione dalla banca), non potendosi ricavare per implicito dall'altro elemento richiesto dalla norma, ovvero la condizione di difficoltà economica, essendosi parte attrice limitata ad allegare che si trattava di tassi sproporzionati.
5. Con riferimento alla CMS, riteneva il Tribunale che un'interpretazione complessiva delle clausole del contratto di conto corrente portava a ritenere determinabile la condizione economica essendo indicata, come nel caso di specie, la sua percentuale (intra ed extra fido), dal momento che, se la liquidazione di tutte le altre competenze era trimestrale, era pagina 3 di 7 ragionevole concludere che il contratto prevedesse l'addebito della commissione di massimo scoperto con la stessa scansione temporale (così come poi era avvenuto).
6. Avverso la sentenza ha proposto appello e si è costituita in Parte_1
giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di Controparte_1
rigettare l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche, che sono state depositate solo dalla difesa di . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta l'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal CTU per la verifica dell'usura orginaria, nonché l'erronea pretermissione delle spese di istruttoria e di revisione del finanziamento, non incluse nel calcolo del TEG, deducendo a tale riguardo che il CTU avrebbe errato nel non considerare i costi trimestrali di revisione/concessione di affidamenti nel computo del TEG ab origine del rapporto, in palese violazione delle indicazioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti che espressamente ne prevedevano l'inclusione nella verifica della usurarietà. Sostiene l'appellante che includendo i costi di revisione/concessione affidamento nella verifica del TEG ab origine si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia pro tempore, come eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
9. Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale di Modena non abbia ritenuto provata l'usura soggettiva ab origine, deducendo che le evidenze della Centrale dei
Rischi riportate in atto di citazione sono inoppugnabili, evidenziando che i rapporti con tutte le banche con le quali intratteneva rapporti erano deteriorati, Parte_1
in sconfino cronico dagli affidamenti concessi e segnalate come gravemente critiche.
In particolare si lamenta che il Tribunale di Modena non abbia ritenuto provato che il tasso pattuito con la banca fosse sproporzionato “rispetto alla prestazione di denaro (cioè al capitale messo a disposizione dalla banca)”, a tale riguardo deducendo che, invece, parte attrice aveva evidenziato come il tasso pattuito per la concessione di credito per pagina 4 di 7 anticipazioni bancarie fosse esageratamente superiore al TEGM pro tempore vigente per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche – oltre 5.000 euro”, producendo in giudizio la G. U. Anno 147°, Numero 72, del
27/03/2006 (v. doc. n. 10 fascicolo di primo grado).
Da tale documento si evince che il TEGM era all'epoca pari al 5.79%: il Tasso Limite vigente ottenuto aumentando della metà il TEGM rilevato (ex art. 2 L. 108/96 vigente) era quindi pari al 8.675%. e, pertanto, si deduce che il tasso TEG contrattualizzato dalla banca per la concessione di credito (“anticipi, sconti commerciali”) fosse decisamente superiore e sproporzionato in quanto pari al 8.4718%, quindi solamente pochi centesimi inferiore al Tasso Soglia del 8.675%, configurandosi in tal modo il reato di usura in concreto.
10. Con il terzo motivo si lamenta che il Giudice modenese avrebbe errato nel ritenere correttamente pattuita la CMS prevista in contratto, deducendo che invece nel documento contrattuale di cui al n. 9 (e cioè il contratto vero e proprio che regola i rapporti
Banca/Cliente) l'unica parte relativa alla CMS dispone “commissione sul massimo scoperto
1.000%” senza null'altro indicare, e che sarebbe pertanto evidente l'indeterminabilità di detta commissione, posto che la semplice indicazione della percentuale applicata non sarebbe sufficiente a garantire il rispetto dei disposti ex art. 1346 c.c., e a tale riguardo richiedendo la ripetizione delle commissioni addebitate pari ad euro 4.444,74.
11. L'appellata resistendo in giudizio ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità di questa specifica domanda di ripetizione in quanto domanda nuova non formulata nei termini preclusivi del primo grado, nel quale l'odierna appellante aveva richiesto solo la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi usurari.
12. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo relativo all'usura oggettiva, sarebbe sufficiente a motivare il suo rigetto la circostanza che l'appellante si è limitata a riproporre le stesse questioni già sollevate dal ctp di parte attrice alle quali il CTU ha dato puntuale riscontro nella sua relazione (cfr. pagg. 10-11 della CTU).
pagina 5 di 7 La censura è, infatti, palesemente infondata in quanto l'appellante ripropone un criterio di calcolo del TEG del tutto inattendibile poiché non conforme alle Istruzioni della Banca
d'Italia, nonché, l'asserito mancato conteggio delle spese per revisione fido trimestrali che, invece, sono state puntualmente conteggiate dal CTU, come risulta per tabulas dalla replica alle osservazioni del ctp di parte attrice: “Quanto al mancato inserimento nei conteggi delle spese per revisione fido trimestrali di euro 96,75 e delle spese sostenute per l'anticipo effetti connesse all'erogazione del credito, l'osservazione del CTP non è corretta. Al riguardo si rimanda ai prospetti di pag. 8 e 9 della presente relazione (redatti sulla base delle risultanze degli estratti conto in atti dal 1 trimestre 2008 al 29 aprile 2009) dove, nelle note, è specificato che sono state inserite nella colonna Spese gli oneri menzionati dal CTP: “le spese di liquidazione contabile e le commissioni di gestione fidi addebitate in conto corrente per complessivi euro 96,75 trimestrali (dal 2 trimestre 2008 al 1 trimestre
2009) e ripartite pro quota in relazione a ciascuna linea di credito in essere fino al 01.03.2009 e, per il conto anticipi, anche le commissioni su presentazione effetti e spese di trasformazione in supporto elettronico”. (evidenziazione del redattore).
13. Quanto al secondo motivo di appello in ordine all'usura soggettiva, osserva la Corte che la sua infondatezza risiede nel fatto che l'odierna appellante, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. circa la sussistenza della sproporzione degli interessi convenuti, secondo il principio stabilito da Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282: “La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr.).
A tal fine non può, evidentemente, ritenersi sufficiente la mera allegazione che il TEG contrattualizzato fosse di poco inferiore al tasso soglia, e dunque anche sul punto la sentenza merita conferma.
14. Parimenti infondato è anche il terzo motivo.
In disparte la sollevata questione di inammissibilità della domanda di ripetizione della somma di € 4.444,74, osserva la Corte che in effetti la clausola non incorre nella lamentata indeterminabilità della condizione economica in quanto nel contratto di conto corrente è pagina 6 di 7 indicata la sua percentuale dell'1,0000% (intra ed extra fido), e la stessa denominazione della clausola “COMMISSIONE TRIMESTRALE SUL MASSIMO SCOPERTO), unitamente alla circostanza che nel contratto viene espressamente prevista la periodicità trimestrale di tutte le altre competenze, consente di concludere che il contratto preveda l'addebito della commissione di massimo scoperto con la stessa scansione temporale, come in effetti risulta dagli estratti conto del rapporto bancario.
22. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
grado di giudizio in favore di liquidate in € 9.991,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 10.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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