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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9855/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI ELISA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO MARTIRI N.173 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. CASELLI ELISA ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINARDI MA CP_1 C.F._1 GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO 30 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PINARDI MA GRAZIA
CONVENUTO/I
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLE VITTORIA e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. DE BRUNO ANDREA ( ) VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA C.F._2 PALESTRINA 63 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 ROMA presso il difensore avv. PELLE VITTORIA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte dalle parti, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della citazione del terzo per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164 co.4 c.p.c.
pagina 1 di 4 Sostiene il terzo chiamato che la comparsa di costituzione a lui notificata dalla resistente il 26.6.2025 manchi del petitum, siccome nelle conclusioni omette un'espressa domanda di garanzia e manleva nei suoi confronti. Il terzo chiamato trascura però che quella comparsa, a pag. 16, recita: “la resistente dichiara di voler chiamare in causa l'appaltatore , dal quale dovrà essere, rispetto alle domande Controparte_2 svolte dalla ricorrente, manlevata e garantita, corrispondendo in via diretta alla la Parte_1 somma richiesta o altrimenti stabilita, se risulterà dovuta”. Quella appena citata è una valida domanda di garanzia impropria, a nulla rilevando che non sia riportata nelle conclusioni: la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda va infatti valutata con riguardo all'intero contenuto dell'atto, non già alle sole conclusioni, sicché non sussiste quando il petitum sia individuabile, come nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 18783/2009). Ciò premesso, e venendo alla domanda attorea, con ricorso depositato il 5.7.2024, la Parte_1
– subappaltatrice dell'imprenditore individuale al quale
[...] Controparte_2 CP_1 il 4.6.2022 aveva appaltato l'esecuzione di lavori edili nel proprio immobile sito in Bologna, Via Masserenti 224 - ha agito in rivendica contro domandando l'accertamento della CP_1 proprietà esclusiva e perciò la restituzione degli infissi esterni dettagliati nell'annesso preventivo (doc. 3 ricorrente), o in subordine il pagamento del controvalore di €.13.200,40. A sostegno, la ricorrente ha dedotto di aver acquistato tali infissi (doc. 4 ricorrente) e di averli consegnati alla resistente per installarli nell'abitazione di costei, ove ancora giacevano nonostante la ricorrente avesse risolto il subappalto per mancato versamento integrale del corrispettivo da parte del terzo chiamato. La domanda attorea non è fondata. È indubbio che sia tuttora proprietaria degli infissi esterni, da lei acquistati e Parte_1 forniti, per la successiva posa in opera, a in esecuzione del subappalto concluso con CP_1 il 20.10.2022 (doc. 1 ricorrente): nell'appalto, infatti, quando, come nel caso di Controparte_2 specie, la materia è stata fornita dall'appaltatore (nel caso che ci occupa, dal subappaltatore), il committente ne diviene proprietario solo una volta che l'opera sia stata ultimata e da lui accettata, come si ricava dagli artt. 1665, 1673 e 1675 c.c. (Cass. n. 4350/1998), il che però non è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico che il montaggio degli infissi in questione non sia ancora stato completato. Tuttavia, il fatto che la ricorrente sia proprietaria dei beni in questione non vale, di per sé, ad accogliere l'azione di rivendicazione: questa forma di tutela petitoria, infatti, presuppone che il proprietario sia stato spossessato senza o contro la sua volontà (Cass. n. 14135/2005, n. 439/1985 e n. 435/1971); per converso, nel caso in questione, la ricorrente ha consegnato i beni volontariamente e sulla base di un titolo contrattuale, cioè del subappalto che includeva anche la fornitura e la posa in opera degli infissi presso l'appartamento della resistente (doc. 2 ricorrente). Dunque, l'accertamento della proprietà non basta da solo per recuperare i beni, in presenza di un titolo che ne giustifica la detenzione da parte della resistente, beneficiaria effettiva della prestazione rispetto alla quale la consegna degli infissi deve considerarsi prestazione accessoria. La ricorrente, allora, piuttosto che agire in rivendica a tutela del diritto di proprietà, avrebbe dovuto proporre un'azione personale di restituzione, deducendo e provando la caducazione del suddetto titolo, cioè del contratto di subappalto (cfr. Cass. n. 4416/2007 e n. 23086/2004).
pagina 2 di 4 Eppure, anche a voler riqualificare d'ufficio in questi termini l'azione petitoria esercitata dalla ricorrente, la domanda non meriterebbe ugualmente accoglimento. La in effetti, ha dedotto che il subappalto stipulato con Parte_1 Controparte_2 sarebbe divenuto inefficace in conseguenza della P.E.C. del 27.3.2024 (doc. 8 ricorrente), con cui aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento, deducendo il mancato pagamento integrale del compenso dovuto in base alle fatture nn. 8-9/2023. L'efficacia di tale dichiarazione di risoluzione è stata però contestata in giudizio dal terzo chiamato, il quale ha peraltro affermato di aver pagato il corrispettivo cedendo alla ricorrente alcuni crediti fiscali in data 8.1.2024 (doc. 6 terzo chiamato). Sul punto, va osservato che il contratto, vincolando le parti, può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.): sotto il primo profilo, si deve escludere che il subappalto si sia risolto per comune volontà delle parti, posto che, come detto, il sub-committente, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la risoluzione del contratto dichiarata dalla ricorrente;
quanto al secondo profilo, la legge prevede, quali unici modi generali di risoluzione stragiudiziale per inadempimento, la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e il termine essenziale (art. 1457 c.c.), mentre nessuna norma consente di risolvere il contratto per inadempimento mediante una semplice dichiarazione unilaterale, né questa particolare modalità è stata pattuita nel contratto di subappalto di cui trattasi. Nel caso di specie, la comunicazione del 27.3.2024, da un lato, non è stata preceduta da alcuna rituale diffida ad adempiere, siccome le intimazioni di pagamento del 21.9.2023 e del 9.11.2023 (docc.
6-7 ricorrente) non recavano la manifestazione di volontà di considerare risolto ope legis il contratto, in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato (Cass. n. 32821/2023); dall'altro, non ha invocato alcuna clausola risolutiva espressa, che del resto il subappalto neppure prevedeva;
infine, nel contratto le parti non avevano pattuito, per il pagamento del corrispettivo, alcun termine essenziale. Alla luce di quanto appena osservato, come correttamente rilevato anche dal terzo chiamato, la semplice dichiarazione unilaterale della ricorrente, non rientrando in alcuna delle modalità di risoluzione di diritto contemplate dalla legge (o dal contratto), non ha prodotto l'effetto di risolvere il subappalto, che dunque è ancora efficace tra le parti e, in tal modo, preclude alla subappaltatrice la restituzione del materiale fornito per eseguire l'opera che ne forma l'oggetto. Per completezza, va notato che tale dichiarazione unilaterale non può nemmeno produrre gli effetti di un recesso, facoltà che la legge riconosce al solo (sub)committente (art. 1671 c.c.) e che il contratto del 20.10.2022 non ha esteso alla subappaltatrice. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, la domanda attorea va rigettata, perché infondata, ed analoga sorte colpisce, per le medesime ragioni, la domanda subordinata. È assorbita, di conseguenza, la domanda di garanzia svolta dalla resistente nei confronti del terzo chiamato. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della ricorrente in virtù del principio della soccombenza, comprese quelle sostenute dal terzo, la cui chiamata in causa, essendo egli parte del contratto di cui la ricorrente ha sostenuto la risoluzione, si è resa necessaria in relazione alle difese svolte appunto dalla ricorrente medesima (Cass. n. 31889/2019). Le spese vengono liquidate come segue secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicabili per valore, in misura pari ai minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza d'istruttoria e della modesta attività concretamente svolta: pagina 3 di 4 − per la resistente: fase di studio €.460,00; fase introduttiva €.389,00; fase istruttoria e/o di trattazione €.840,00; fase decisionale €.851,00; attivazione della mediazione, €.221,00; negoziazione della mediazione, €.441,00;
− per il terzo chiamato, fase di studio €.460,00; fase introduttiva €.389,00; fase decisionale
€.851,00.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa R.G. 9855/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- rigetta il ricorso depositato dalla Parte_1
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in €.3.202,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in €.1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Bologna, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9855/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI ELISA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO MARTIRI N.173 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. CASELLI ELISA ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINARDI MA CP_1 C.F._1 GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO 30 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PINARDI MA GRAZIA
CONVENUTO/I
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLE VITTORIA e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. DE BRUNO ANDREA ( ) VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA C.F._2 PALESTRINA 63 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 ROMA presso il difensore avv. PELLE VITTORIA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte dalle parti, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della citazione del terzo per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164 co.4 c.p.c.
pagina 1 di 4 Sostiene il terzo chiamato che la comparsa di costituzione a lui notificata dalla resistente il 26.6.2025 manchi del petitum, siccome nelle conclusioni omette un'espressa domanda di garanzia e manleva nei suoi confronti. Il terzo chiamato trascura però che quella comparsa, a pag. 16, recita: “la resistente dichiara di voler chiamare in causa l'appaltatore , dal quale dovrà essere, rispetto alle domande Controparte_2 svolte dalla ricorrente, manlevata e garantita, corrispondendo in via diretta alla la Parte_1 somma richiesta o altrimenti stabilita, se risulterà dovuta”. Quella appena citata è una valida domanda di garanzia impropria, a nulla rilevando che non sia riportata nelle conclusioni: la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda va infatti valutata con riguardo all'intero contenuto dell'atto, non già alle sole conclusioni, sicché non sussiste quando il petitum sia individuabile, come nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 18783/2009). Ciò premesso, e venendo alla domanda attorea, con ricorso depositato il 5.7.2024, la Parte_1
– subappaltatrice dell'imprenditore individuale al quale
[...] Controparte_2 CP_1 il 4.6.2022 aveva appaltato l'esecuzione di lavori edili nel proprio immobile sito in Bologna, Via Masserenti 224 - ha agito in rivendica contro domandando l'accertamento della CP_1 proprietà esclusiva e perciò la restituzione degli infissi esterni dettagliati nell'annesso preventivo (doc. 3 ricorrente), o in subordine il pagamento del controvalore di €.13.200,40. A sostegno, la ricorrente ha dedotto di aver acquistato tali infissi (doc. 4 ricorrente) e di averli consegnati alla resistente per installarli nell'abitazione di costei, ove ancora giacevano nonostante la ricorrente avesse risolto il subappalto per mancato versamento integrale del corrispettivo da parte del terzo chiamato. La domanda attorea non è fondata. È indubbio che sia tuttora proprietaria degli infissi esterni, da lei acquistati e Parte_1 forniti, per la successiva posa in opera, a in esecuzione del subappalto concluso con CP_1 il 20.10.2022 (doc. 1 ricorrente): nell'appalto, infatti, quando, come nel caso di Controparte_2 specie, la materia è stata fornita dall'appaltatore (nel caso che ci occupa, dal subappaltatore), il committente ne diviene proprietario solo una volta che l'opera sia stata ultimata e da lui accettata, come si ricava dagli artt. 1665, 1673 e 1675 c.c. (Cass. n. 4350/1998), il che però non è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico che il montaggio degli infissi in questione non sia ancora stato completato. Tuttavia, il fatto che la ricorrente sia proprietaria dei beni in questione non vale, di per sé, ad accogliere l'azione di rivendicazione: questa forma di tutela petitoria, infatti, presuppone che il proprietario sia stato spossessato senza o contro la sua volontà (Cass. n. 14135/2005, n. 439/1985 e n. 435/1971); per converso, nel caso in questione, la ricorrente ha consegnato i beni volontariamente e sulla base di un titolo contrattuale, cioè del subappalto che includeva anche la fornitura e la posa in opera degli infissi presso l'appartamento della resistente (doc. 2 ricorrente). Dunque, l'accertamento della proprietà non basta da solo per recuperare i beni, in presenza di un titolo che ne giustifica la detenzione da parte della resistente, beneficiaria effettiva della prestazione rispetto alla quale la consegna degli infissi deve considerarsi prestazione accessoria. La ricorrente, allora, piuttosto che agire in rivendica a tutela del diritto di proprietà, avrebbe dovuto proporre un'azione personale di restituzione, deducendo e provando la caducazione del suddetto titolo, cioè del contratto di subappalto (cfr. Cass. n. 4416/2007 e n. 23086/2004).
pagina 2 di 4 Eppure, anche a voler riqualificare d'ufficio in questi termini l'azione petitoria esercitata dalla ricorrente, la domanda non meriterebbe ugualmente accoglimento. La in effetti, ha dedotto che il subappalto stipulato con Parte_1 Controparte_2 sarebbe divenuto inefficace in conseguenza della P.E.C. del 27.3.2024 (doc. 8 ricorrente), con cui aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento, deducendo il mancato pagamento integrale del compenso dovuto in base alle fatture nn. 8-9/2023. L'efficacia di tale dichiarazione di risoluzione è stata però contestata in giudizio dal terzo chiamato, il quale ha peraltro affermato di aver pagato il corrispettivo cedendo alla ricorrente alcuni crediti fiscali in data 8.1.2024 (doc. 6 terzo chiamato). Sul punto, va osservato che il contratto, vincolando le parti, può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.): sotto il primo profilo, si deve escludere che il subappalto si sia risolto per comune volontà delle parti, posto che, come detto, il sub-committente, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la risoluzione del contratto dichiarata dalla ricorrente;
quanto al secondo profilo, la legge prevede, quali unici modi generali di risoluzione stragiudiziale per inadempimento, la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e il termine essenziale (art. 1457 c.c.), mentre nessuna norma consente di risolvere il contratto per inadempimento mediante una semplice dichiarazione unilaterale, né questa particolare modalità è stata pattuita nel contratto di subappalto di cui trattasi. Nel caso di specie, la comunicazione del 27.3.2024, da un lato, non è stata preceduta da alcuna rituale diffida ad adempiere, siccome le intimazioni di pagamento del 21.9.2023 e del 9.11.2023 (docc.
6-7 ricorrente) non recavano la manifestazione di volontà di considerare risolto ope legis il contratto, in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato (Cass. n. 32821/2023); dall'altro, non ha invocato alcuna clausola risolutiva espressa, che del resto il subappalto neppure prevedeva;
infine, nel contratto le parti non avevano pattuito, per il pagamento del corrispettivo, alcun termine essenziale. Alla luce di quanto appena osservato, come correttamente rilevato anche dal terzo chiamato, la semplice dichiarazione unilaterale della ricorrente, non rientrando in alcuna delle modalità di risoluzione di diritto contemplate dalla legge (o dal contratto), non ha prodotto l'effetto di risolvere il subappalto, che dunque è ancora efficace tra le parti e, in tal modo, preclude alla subappaltatrice la restituzione del materiale fornito per eseguire l'opera che ne forma l'oggetto. Per completezza, va notato che tale dichiarazione unilaterale non può nemmeno produrre gli effetti di un recesso, facoltà che la legge riconosce al solo (sub)committente (art. 1671 c.c.) e che il contratto del 20.10.2022 non ha esteso alla subappaltatrice. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, la domanda attorea va rigettata, perché infondata, ed analoga sorte colpisce, per le medesime ragioni, la domanda subordinata. È assorbita, di conseguenza, la domanda di garanzia svolta dalla resistente nei confronti del terzo chiamato. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della ricorrente in virtù del principio della soccombenza, comprese quelle sostenute dal terzo, la cui chiamata in causa, essendo egli parte del contratto di cui la ricorrente ha sostenuto la risoluzione, si è resa necessaria in relazione alle difese svolte appunto dalla ricorrente medesima (Cass. n. 31889/2019). Le spese vengono liquidate come segue secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicabili per valore, in misura pari ai minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza d'istruttoria e della modesta attività concretamente svolta: pagina 3 di 4 − per la resistente: fase di studio €.460,00; fase introduttiva €.389,00; fase istruttoria e/o di trattazione €.840,00; fase decisionale €.851,00; attivazione della mediazione, €.221,00; negoziazione della mediazione, €.441,00;
− per il terzo chiamato, fase di studio €.460,00; fase introduttiva €.389,00; fase decisionale
€.851,00.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa R.G. 9855/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- rigetta il ricorso depositato dalla Parte_1
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in €.3.202,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in €.1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Bologna, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4