Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento:
a) del rapporto informativo per l’anno 2022 per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ex art. 44 e ss. del D. Lgs. 30.10.1992, n. 443, comunicato il 22.5.2024, con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 29/32; b) del rapporto informativo per l’anno 2023, comunicato anch’esso il 22.5.2024, con cui è stato attribuito al ricorrente il medesimo punteggio di 29/32;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito per il ricorrente l'avv. Chiara Renzulli, in dichiarata sostituzione dell'avv. Sabrina Mautone, nell'udienza pubblica del 10 marzo 2026, come da verbale, relatore il cons. PI SS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-, il ricorrente, Ispettore di Polizia Penitenziaria con incarico qualificato di Coordinatore di Sorveglianza presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, ha impugnato i due rapporti informativi redatti nei suoi confronti dall'Amministrazione di appartenenza per anni 2022 e 2023, ove ha conseguito il punteggio complessivo di 29/32, inferiore a quello massimo ottenuto in passato di 32/32.
Con un solo, articolato motivo di diritto egli ha dedotto le seguenti censure: “ Violazione di legge per violazione dell’art.3 della Legge n. 241/90. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, per travisamento dei fatti, per sviamento. Eccesso di potere per violazione di circolari amministrative interne all’Amministrazione. Difetto di istruttoria”.
L’interessato ha lamentato che l’abbassamento del giudizio non sarebbe giustificato, non essendo state applicate nei suoi confronti, negli anni di riferimento, né sanzioni disciplinari né, comunque, note di demerito relative a fatti specifici e concreti, non potendo peraltro rilevare di per sé, in senso sfavorevole, la mera assenza per malattia, la quale non dipende dalla volontà del dipendente. Anzi, al contrario, nel periodo oggetto di valutazione, oltre alle mansioni di Responsabile della sorveglianza generale , egli avrebbe svolto correttamente anche l’ulteriore incarico relativo alle videoconferenze ed avrebbe accresciuto la propria formazione “ con il Corso SDI, con i corsi in modalità e-learning ed infine con il Progetto Trio ”. In definitiva, secondo l’assunto attoreo, i gravati rapporti informativi sarebbero stati redatti in violazione dell’art. 44 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il quale, al comma 2, esige che “il giudizio complessivo deve essere motivato”, ed al comma 4 chiarisce che all’uopo si debba tenere conto dei seguenti parametri di giudizio: “ a) competenza professionale; b) capacità di risoluzione; c) capacità organizzativa; d) qualità dell'attività svolta; e) altri elementi di giudizio ”.
2. Nel costituirsi in resistenza col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’intimata Amministrazione ha precisato in fatto che il punteggio per l’anno 2021 era di 30 e, pertanto, l’abbassamento ricevuto per l’anno 2022 è stato di un solo punto (da 30 a 29), mentre nessuna diminuzione è stata effettuata per l’anno 2023 in quanto è stato confermato il punteggio dell’anno precedente (ossia 29). In punto di diritto l’Avvocatura Distrettuale, richiamando i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza formatasi in materia, ha difeso la legittimità delle determinazioni in contestazione concludendo con richiesta di reiezione della domanda attorea in quanto infondata.
3. Le parti hanno depositato successivamente documenti e memorie difensive con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.
4. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
6. Giova premettere che, secondo il pacifico orientamento formatosi in giurisprudenza in materia di redazione del rapporto informativo (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12.9.2025, n. 2647; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, -OMISSIS-, sez. I, 16.7.2025, n. 278; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21.3.2024, n. 441; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 7.5.2024, n. 9010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13.3.2020, n. 1123), l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal proprio personale nel periodo di riferimento, per cui il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere può riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione, di carenza di presupposti o di macroscopica irragionevolezza, nella specie insussistenti, alla stregua di quanto si preciserà di seguito. Inoltre, in tema di forze armate o di polizia, deve rilevarsi come il rapporto informativo, per sua natura, non debba contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto; per rispondere all'obbligo di motivazione, pertanto, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità o meno alla tipologia del giudizio riportato.
Deve poi soggiungersi che il giudizio espresso nei confronti del personale militare o di polizia ha come riferimento temporale un singolo anno solare ed è perciò del tutto autonomo ed indipendente da quello espresso per gli anni precedenti, motivo per il quale va esclusa la predicabilità di una sorta di legittimo affidamento sulla continuità delle valutazioni, atteso che la diversificazione dei punteggi costituisce evenienza, per così dire, fisiologica, senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, il che porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà. Al riguardo deve però precisarsi che, allorquando l'Amministrazione ritenga di doversi discostare in peius dai precedenti giudizi attribuiti all'operatore esaminato nella medesima qualifica, si richiede un maggiore onere motivazionale che evidenzi gli elementi posti a base del mutato indirizzo, fatti salvi i casi in cui si tratti di una discontinuità rispetto alle valutazioni pregresse in caso di passaggio ad una qualifica superiore. In altri termini, come chiarito dalla Sezione in altra vicenda (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-):
“- la documentazione caratteristica ha la funzione di esprimere un giudizio sul rendimento complessivo del militare per ogni annualità o per periodi inferiori al verificarsi di determinate cause (ad esempio, trasferimento, malattia, frequenza di corsi di formazione etc…);
- essa ha connotazione autonoma rispetto a vicende disciplinari o penali che investano il militare, rappresentando un documento che deve traguardare la figura dello stesso, nel suo complesso, in un determinato periodo di tempo;
- i giudizi caratteristici sono redatti sulla base di modelli standardizzati, che ricomprendono una serie di voci sintetiche ed esauriscono in esse l’obbligo motivazionale con riferimento allo specifico aspetto valutato;
- tali voci sintetiche, in parte autonome tra loro ed in parte avvinte da un nesso funzionale che qualifica la figura del militare, devono trovare una loro coerenza nel giudizio finale “per esteso”, il quale rappresenta la declinazione analitica dei singoli giudizi sintetici ”.
7. Venendo al caso di specie, dall’esame della documentazione depositata in atti, condotta alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione Penitenziaria, che è esente dalle critiche mosse nell’unico motivo di gravame.
7.1. Innanzitutto, come precisato in fatto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il punteggio per l’anno 2021 era stato di 30 e, pertanto, l’abbassamento ricevuto per l’anno 2022 è stato di un solo punto (da 30 a 29), mentre nessuna modifica in peius è stata effettuata per l’anno 2023, in quanto è stato confermato il punteggio dell’anno precedente (ossia 29).
7.2. Non vale poi a suffragare i vizi logici dedotti il raffronto coi giudizi conseguiti negli anni precedenti, allorquando il deducente è stato in servizio, con qualifica inferiore, presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- – Distaccamento -OMISSIS-, quale -OMISSIS-. Al riguardo, lo stesso interessato ha riferito di aver partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso interno indetto giusta PDG del 3 aprile 2008 onde conseguire la qualifica superiore di Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Ciò posto, osserva il Collegio che la diversità di qualifica, oltre che di mansioni e di responsabilità, non consente di ipotizzare alcuna contraddittorietà rispetto alle valutazioni operate in passato dai superiori gerarchici, fermo restando quanto si è detto sopra circa l’oggetto del presente giudizio (in cui non sono in contestazione i rapporti informativi relativi agli anni 2020-2021, nei quali l’interessato ha riportato il punteggio di 30/32).
7.3. Nel dettaglio, dalla disamina del gravato rapporto informativo per l’anno 2022, si evince che il giudizio complessivo di “ ottimo ” con 29 punti risulta così testualmente giustificato dall’organo competente: “ Tenuto conto dei risultati dell’attività lavorativa svolta e, quindi, del minore rendimento complessivo che ha caratterizzato il suo operato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo ”. Ad avviso del Collegio, la formula riassuntiva utilizzata è idonea a soddisfare l’esigenza di motivare adeguatamente anche il punteggio di 2 anziché di 3 assegnato alla voce n. 7 “ rendimento complessivo” , nell’ambito dell’elemento di giudizio D) “ qualità dell’attività svolta ”, senza la necessità di supportare la registrata, lieve flessione del rendimento, comunque valutato come soddisfacente, mediante il riferimento a specifiche circostanze negative, venendo in rilievo un criterio che richiede una verifica unitaria dei risultati conseguiti nello svolgimento del servizio, che prescinde di per sé dal rilievo atomistico di singoli episodi. Sul punto, oltre ai riferimenti giurisprudenziali già citati, possono integralmente ribadirsi le osservazioni del Giudice d’Appello (cfr. Consiglio di Stato n. 9185/2022) laddove ha precisato che: “In merito all'assunto del ricorrente dell'irriferibilità ad episodi concreti ed individuabili dei rilievi del superiore riportati nella scheda impugnata, si condivide il convincimento del Tar che "non può pretendersi la formalizzazione per iscritto di tali atti che attengono, peraltro, secondo l'id quod plerumque accidit, alla normale dinamica del servizio nel suo concreto svolgersi" e che nella scheda valutativa sono espresse "valutazioni di sintesi e complessive riferite al periodo, nelle quali non può pretendersi una rendicontazione puntuale di singoli episodi e avvenimenti accaduti nell'espletamento del servizio". (…) La deprecata flessione di voci di valutazione trova quindi un adeguato supporto motivazionale nella scheda riformulata. In proposito, la giurisprudenza ha sottolineato che "la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, "interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili. In tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca "ex se" indice di contraddittorietà" .
Peraltro, lo stesso ricorrente ha rappresentato di aver chiesto di rimanere a far parte del Servizio -OMISSIS- pur dopo la sua promozione nella qualifica di ispettore ma che la sua aspirazione è stata disattesa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse col provvedimento di diniego del -OMISSIS-, che lo ha “ destinato nella sede di assegnazione ai compiti istituzionali connessi alla nuova qualifica rivestita ”. Invero, la fase della propria carriera descritta dall’interessato nel ricorso, conseguente all’assunzione della superiore qualifica di Vice Ispettore, denota essa stessa il minore gradimento dell’impiego nell’ordinario servizio d’istituto, quale Responsabile della sorveglianza, rispetto al servizio specialistico in precedenza prestato come cinofilo, e può avere ragionevolmente inciso anche sul rendimento complessivo conseguito nei due anni di riferimento.
7.4. Quanto alla mancata acquisizione delle note informative ed integrative da parte del compilatore dei rapporti informativi, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, deve osservarsi che l’ipotesi avanzata riguarda il caso del dipendente che abbia prestato servizio in uffici diversi da quelli cui compete la compilazione del rapporto, situazione che non si è verificata nel caso in esame.
7.5. Appaiono infine inconferenti i rilievi svolti sulla mancata, espressa considerazione dell’ulteriore incarico “relativo alle videoconferenze ” e all’accrescimento professionale conseguito (“ con il Corso SDI, con i corsi in modalità e-learning ed infine con il Progetto Trio ”), trattandosi di elementi valutabili dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità, riferibili peraltro agli parametri valutativi nei quali l’interessato ha ottenuto il punteggio massimo di 3.
8. In conclusione, le censure dedotte si palesano infondate avendo l’Amministrazione Penitenziaria legittimamente adottato gli atti impugnati nel rispetto della normativa di riferimento ed entro i canoni di ragionevolezza e logicità, che connotano l’attività discrezionale in argomento.
La peculiarità della controversia consente comunque di compensare equamente tra le parti gli onorari e le spese di giudizio.
9. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per cui manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della sede di servizio nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della sede di servizio nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.