Articolo 9 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 8Articolo 10
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1 marzo 1987
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29 agosto 2014
Art. 9. (Comitato direzionale) 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso e' presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed e' composto da:
a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.
4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:
a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attivita' da realizzare ai sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;
c) approva la costituzione delle unita' tecniche di cui all'articolo 10 e le modalita' per la loro formazione;
d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamita';
e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;
g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;
h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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