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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 404/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 13.5.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via XXV Aprile n. 74/B C.F._1
presso lo studio dell'avv. NOTARIANNI PINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Crotone, in via Vittorio Veneto n. 130 – C.F._3
presso lo studio dell'avv. LONGO ERMINIA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2
ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 26.3.2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 6.09.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2003); di aver avuto un figlio,
, nato il [...], affetto da disturbo cognitivo e per tale ragione, riconosciuto Per_1
invalido totale con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Crotone, in Via L. Capuana, n. 34, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora Pt_2
nell'interesse esclusivo del figlio , in quanto adeguata alle disabilità dello Per_1
stesso e non potrà essere utilizzata o abitata da altre persone;
3. il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la casa di proprietà del padre, insieme alla madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che rientrerà a in quanto ha deciso di trasferirsi nella città di san Giorgio in Pt_3
Salici (VR) per cercare un lavoro. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le vacanze estive, quando il sig.
rientra a Crotone, la sig.ra consentirà le visite Parte_1 Parte_2
al figlio nonché il pernottamento di nella stanza posta al Per_1 Parte_1
primo piano dell'abitazione;
5. il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Pt_1 Pt_2
oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio, pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
**********
Con decreto del 5.04.2025, il Presidente del. assegnava la causa, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 12/05/2025 le parti, depositavano note scritte in modalità disgiunta con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.04.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 13.05.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
CROTONE (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
15/06/1980 a CROTONE (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone (KR), il 6.09.2003 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2003 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 404/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 13.5.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via XXV Aprile n. 74/B C.F._1
presso lo studio dell'avv. NOTARIANNI PINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Crotone, in via Vittorio Veneto n. 130 – C.F._3
presso lo studio dell'avv. LONGO ERMINIA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2
ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 26.3.2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 6.09.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2003); di aver avuto un figlio,
, nato il [...], affetto da disturbo cognitivo e per tale ragione, riconosciuto Per_1
invalido totale con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Crotone, in Via L. Capuana, n. 34, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora Pt_2
nell'interesse esclusivo del figlio , in quanto adeguata alle disabilità dello Per_1
stesso e non potrà essere utilizzata o abitata da altre persone;
3. il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la casa di proprietà del padre, insieme alla madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che rientrerà a in quanto ha deciso di trasferirsi nella città di san Giorgio in Pt_3
Salici (VR) per cercare un lavoro. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le vacanze estive, quando il sig.
rientra a Crotone, la sig.ra consentirà le visite Parte_1 Parte_2
al figlio nonché il pernottamento di nella stanza posta al Per_1 Parte_1
primo piano dell'abitazione;
5. il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Pt_1 Pt_2
oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio, pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
**********
Con decreto del 5.04.2025, il Presidente del. assegnava la causa, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 12/05/2025 le parti, depositavano note scritte in modalità disgiunta con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.04.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 13.05.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
CROTONE (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
15/06/1980 a CROTONE (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone (KR), il 6.09.2003 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2003 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli