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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1954/2025, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LA OC
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
LA OC
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 10.10.2025.
Condizioni congiunte: “1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le
1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport della minore, ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino, che manterrà la dimora e la residenza anagrafica presso la madre;
2. Il sig. CP_1
Per_
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: a fine settimana
[...]
alternati dal venerdì pomeriggio al termine della scuola/asilo sino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola/asilo;
3. Nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, con pernottamento, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
4. Per_ Nel periodo estivo coincidente con la sospensione dell'asilo/scuola, starà con ciascun genitore in base alle disponibilità lavorative, da comunicarsi con congruo preavviso;
5. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, con comunicazione all'altro genitore del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a
Per_ metà tra i genitori con il principio dell'alternanza, nel senso che se un anno starà presso la mamma dal 23/12 al 31/12 e presso il papà dal 01/01 al 06/01, l'anno seguente farà l'inverso;
7. Per_ Le festività monogiorno (es. 1° maggio, 2 giugno, ecc.) saranno trascorse da di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore in modo da consentire alla bambina una sostanziale parità di festività con il papà e con la mamma;
8. Per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per i giorni di Pasqua e Pasquetta, oltre che per il compleanno del figlio, i genitori
Per_ concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con;
9. Ciascun genitore trascorrerà con il
Per_ figlio il giorno del proprio compleanno;
10. Quanto stabilito al presente punto 2) potrà essere di volta in volta modificato su accordo delle parti in base alle esigenze lavorative dei genitori;
11.
Per_ Il signor contribuirà al mantenimento indiretto del figlio corrispondendo alla madre CP_1 la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente senza bisogno di formale richiesta in base agli indici ISTAT dell'incremento del costo della vita, somma da fare pervenire all'iban della madre, IBAN [...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
12.
L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla signora;
13. I genitori Pt_1 divideranno al 50% le spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Alessandria e dalla Corte d'appello di Torino e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
2 dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 14) i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o Per_ rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore ”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e il figlio, , Persona_1
nato a [...], il [...].
2. All'esito dell'udienza cartolare del 2.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria
3 istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. Il figlio minore
[...]
verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport della minore, ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino, che manterrà la dimora e la residenza anagrafica presso la madre;
2. Il sig. potrà CP_1
Per_ vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine della scuola/asilo sino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola/asilo;
3. Nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, con pernottamento, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a Per_ scuola;
4. Nel periodo estivo coincidente con la sospensione dell'asilo/scuola, starà con ciascun genitore in base alle disponibilità lavorative, da comunicarsi con congruo preavviso;
5. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, con comunicazione all'altro genitore del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori con il principio dell'alternanza, Per_ nel senso che se un anno starà presso la mamma dal 23/12 al 31/12 e presso il papà dal
01/01 al 06/01, l'anno seguente farà l'inverso;
7. Le festività monogiorno (es. 1° maggio, 2 Per_ giugno, ecc.) saranno trascorse da di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore in modo da consentire alla bambina una sostanziale parità di festività con il papà e con la mamma;
8. Per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per i giorni di
Pasqua e Pasquetta, oltre che per il compleanno del figlio, i genitori concordano di
Per_ trascorrere metà giornata ciascuno con;
9. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio
Per_
il giorno del proprio compleanno;
10. Quanto stabilito al presente punto 2) potrà essere
4 di volta in volta modificato su accordo delle parti in base alle esigenze lavorative dei
Per_ genitori;
11. Il signor contribuirà al mantenimento indiretto del figlio CP_1 corrispondendo alla madre la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente senza bisogno di formale richiesta in base agli indici ISTAT dell'incremento del costo della vita, somma da fare pervenire all'iban della madre, IBAN [...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
12. L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla signora;
13. I genitori divideranno al 50% le spese extra assegno Pt_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Alessandria e dalla Corte d'appello di Torino e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
5 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 14) i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio Per_ e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore ”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1954/2025, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LA OC
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
LA OC
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 10.10.2025.
Condizioni congiunte: “1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le
1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport della minore, ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino, che manterrà la dimora e la residenza anagrafica presso la madre;
2. Il sig. CP_1
Per_
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: a fine settimana
[...]
alternati dal venerdì pomeriggio al termine della scuola/asilo sino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola/asilo;
3. Nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, con pernottamento, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
4. Per_ Nel periodo estivo coincidente con la sospensione dell'asilo/scuola, starà con ciascun genitore in base alle disponibilità lavorative, da comunicarsi con congruo preavviso;
5. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, con comunicazione all'altro genitore del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a
Per_ metà tra i genitori con il principio dell'alternanza, nel senso che se un anno starà presso la mamma dal 23/12 al 31/12 e presso il papà dal 01/01 al 06/01, l'anno seguente farà l'inverso;
7. Per_ Le festività monogiorno (es. 1° maggio, 2 giugno, ecc.) saranno trascorse da di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore in modo da consentire alla bambina una sostanziale parità di festività con il papà e con la mamma;
8. Per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per i giorni di Pasqua e Pasquetta, oltre che per il compleanno del figlio, i genitori
Per_ concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con;
9. Ciascun genitore trascorrerà con il
Per_ figlio il giorno del proprio compleanno;
10. Quanto stabilito al presente punto 2) potrà essere di volta in volta modificato su accordo delle parti in base alle esigenze lavorative dei genitori;
11.
Per_ Il signor contribuirà al mantenimento indiretto del figlio corrispondendo alla madre CP_1 la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente senza bisogno di formale richiesta in base agli indici ISTAT dell'incremento del costo della vita, somma da fare pervenire all'iban della madre, IBAN [...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
12.
L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla signora;
13. I genitori Pt_1 divideranno al 50% le spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Alessandria e dalla Corte d'appello di Torino e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
2 dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 14) i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o Per_ rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore ”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e il figlio, , Persona_1
nato a [...], il [...].
2. All'esito dell'udienza cartolare del 2.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria
3 istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. Il figlio minore
[...]
verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport della minore, ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino, che manterrà la dimora e la residenza anagrafica presso la madre;
2. Il sig. potrà CP_1
Per_ vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine della scuola/asilo sino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola/asilo;
3. Nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, con pernottamento, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a Per_ scuola;
4. Nel periodo estivo coincidente con la sospensione dell'asilo/scuola, starà con ciascun genitore in base alle disponibilità lavorative, da comunicarsi con congruo preavviso;
5. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, con comunicazione all'altro genitore del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori con il principio dell'alternanza, Per_ nel senso che se un anno starà presso la mamma dal 23/12 al 31/12 e presso il papà dal
01/01 al 06/01, l'anno seguente farà l'inverso;
7. Le festività monogiorno (es. 1° maggio, 2 Per_ giugno, ecc.) saranno trascorse da di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore in modo da consentire alla bambina una sostanziale parità di festività con il papà e con la mamma;
8. Per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per i giorni di
Pasqua e Pasquetta, oltre che per il compleanno del figlio, i genitori concordano di
Per_ trascorrere metà giornata ciascuno con;
9. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio
Per_
il giorno del proprio compleanno;
10. Quanto stabilito al presente punto 2) potrà essere
4 di volta in volta modificato su accordo delle parti in base alle esigenze lavorative dei
Per_ genitori;
11. Il signor contribuirà al mantenimento indiretto del figlio CP_1 corrispondendo alla madre la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente senza bisogno di formale richiesta in base agli indici ISTAT dell'incremento del costo della vita, somma da fare pervenire all'iban della madre, IBAN [...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
12. L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla signora;
13. I genitori divideranno al 50% le spese extra assegno Pt_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Alessandria e dalla Corte d'appello di Torino e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
5 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 14) i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio Per_ e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore ”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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