Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 192/2025 V.G. promosso da:
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Clementina De Parte_1
Virgiliis;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cappa Parte_2
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note conclusive autorizzate di seguito riportate: “1. Affidare le figlie minori e in modo condiviso a entrambi i Per_1 Persona_2
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute ( p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'urgenza;
Le minori sono collocate presso la madre, attualmente nella casa dello zio sita in Vasto, al C.so
Mazzini n.607; la comunicherà tempestivamente al padre i cambi di domicilio;
Pt_1
- La casa familiare, sita in Vasto, alla Via Incoronata n.146/I, viene assegnata al e la Parte_2
, che ha già lasciato la stessa, dichiara espressamente di rinunciare ad abitare nella casa del Pt_1
e di chiederne l'assegnazione, nell'interesse della prole;
il consentirà il ritiro di Parte_2 Parte_2
tutti gli effetti personali e dei beni di esclusiva proprietà della e delle bambine a semplice Pt_1
richiesta della . In particolare, la preleverà dall'abitazione i seguenti beni;
i vestiti Pt_1 Pt_1
pagina 1 di 4
- Regolare i tempi di frequentazione e permanenza tra genitore non collocatario e figlie come a seguire: le bambine resteranno con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 18,30 alle ore 20; il Parte_2
prenderà le figlie al termine del corso di ginnastica ritmica seguito dalle stesse in Vasto, presso la palestra dei Salesiani;
il giovedì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20; il prenderà le bambine Parte_2
dalla casa della madre;
due weekend alternati al mese dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;
il prenderà le bambine al termine del corso di piscina seguito dalla minore Parte_2
presso la piscina comunale di Vasto;
nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, il Per_1
prenderà con sé le bambine il martedì ed il giovedi secondo le modalità di cui sopra ed il Parte_2 venerdi' pomeriggio dalle ore 18 e le riporterà dalla madre il sabato alle ore 13;nel sabato in cui la
è libera da impegni lavorativi, le bambine resteranno con la stessa ed il venerdì il padre non Pt_1
prenderà le figlie con sé, recuperando tale giornata il lunedì successivo dalle ore 18 alle ore 20; il potrà sentire telefonicamente, anche tramite videochiamata le bambine tutti giorni all'uscita Parte_2
di scuola ( 13,30 circa); durante le festività natalizie le bambine resteranno, ad anni alterni, dal 24.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro; durante l festività pasquali le bambi, sempre ad anni alterni, resteranno tre giorni consecutivi con un genitore o dal Venerdì Santo alla Domenica di
Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì; per quel che riguarda le imminenti festività pasquali, le bambi resteranno con il Padre dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua;
durante il periodo estivo le bambine resteranno , ad anni alterni, la prima e la terza settimana di luglio con il padre e la seconda e la quarta con la madre;
stessa cosa durante il mese di agosto, con il ferragosto che trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
nel mese di giugno le bambine resteranno la terza settimana del mese con il padre e la quarta con la madre;
nel periodo estivo in cui le bambine resteranno per un'intera settimana presso l'uno o l'altro genitore, il genitore che non le avrà con sé, potrà telefonare alle bambine sia la mattina che la sera;
le minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la festa del Papà; mentre trascorreranno con la madre, il compleanno della madre stessa e la festa della mamma;
in caso di eventi importanti quali matrimoni di parenti stretti, compleanni dei nonni e degli zii, entrambi i genitori dovranno consentire alle figlie di parteciparvi, recuperando l'eventuale periodo/giornata di pertinenza persi previo accordo con l'altro genitore;
in caso di malattia, le minori resteranno presso il domicilio / residenza della madre, con facoltà per il padre di poterle vedere con videochiamata. In ogni casa, il padre potrà recuperare i giorni non trascorsi con le figlie quando sono presenti condizioni di salute ostative,
pagina 2 di 4 concordando con la GN il recupero almeno tre giorni prima. Sempre in caso di malattia, Pt_1 la mamma faciliterà le comunicazioni tra il minore e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute delle figlie;
il giorno del compleanno delle bambine, come già accaduto l'anno precedente-ad anni alterni , le figlie trascorreranno il pranzo con la famiglia di un genitore e la cena con la famiglia dell'altro.
-Il verserà per il mantenimento delle figlie minori un assegno di € 500,00 (cinquecento, € Parte_2
250 per ciascuna figlia) sulle coordinate bancarie della madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a partire dal 5.3.2025; assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
dal mese di aprile 2026 l'assegno di mantenimento per le figlie verrà corrisposto in misura di € 400,00 ( quattrocento, € 200 per ciascuna figlia); assegno sempre rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat;
-l'assegno unico familiare o altre misure assistenziali saranno percepite in via esclusiva dalla
; Pt_1
- le spese straordinarie, previste dal protocollo del Tribunale di Vasto, tutte documentate e concordate, tranne quelle di estrema urgenza saranno pagate in parti uguali dai genitori;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. E' inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
- al momento del deposito del suddetto ricorso, con rinuncia a comparire e richiesta di trattazione scritta, il verserà sul conto della la somma di € 8.400 (ottomilaquattrocento) dalla Parte_2 Pt_1
stessa profusa nella casa di proprietà del Parte_2
- con la ricezione di tale pagamento, la sin d'ora si dichiara ampiamente ristorata per le Pt_1
somme profuse nella casa del e dichiara di non avere più nulla a pretendere dal medesimo Parte_2
in termini economici, tranne che per quanto riguarda il mantenimento e le spese Parte_2
straordinarie relative alle comuni figlie minori;
la , inoltre, consegna al anche Pt_1 Parte_2
quietanza liberatoria per la somma ricevuta da parte della propria madre, GN per Parte_3
quanto di sua competenza..
PARERE DEL P.M.: il PM in persona del Sost. Proc. dott.ssa Silvia Di Nunzio ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 12.3.2025 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, sono nate le figlie e a Pescara il 25.8.2018, hanno instaurato il Per_1 Persona_2
pagina 3 di 4 presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337-ter c.c. relativi a quest'ultime alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento delle figlie minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) sia con riferimento al loro mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze delle minori stesse.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori;
non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle predette minori.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori e Per_1
concordate dalle parti e sopra riportate;
Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25 aprile 2025
IL PRESIDENTE est. dott.ssa Stefania Izzi
pagina 4 di 4