Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. SQ AB Presidente dott. IE AS Consigliere relatore dott.ssa Rossana De Corato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37920 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
- Società PGH Barone di Mare s.r.l. (P.IVA. 04819280753), in persona del legale rappresentante ON NT nato a [...] il 23 gennaio 1961 (C.F.: [...]);
- TT ME (C.F.: [...]) nato a [...]
Lecce il 15 novembre 1994;
entrambi rappresentati e difesi averio TI DA (C.F.:
[...]- pec: sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it)
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce alla Via 95°
Reggimento Fanteria, n. 9.
causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2025 - relatore il Consigliere IE AS e Segretario del Collegio il Dottor Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Lucia Minervini e l SS De LI per i convenuti
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 30 maggio 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti per sentirli condannare al Regione Puglia, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.
In estrema sintesi l trae abbrivio nformativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, prot. n. 0423054 del 24 settembre 2020, con la quale è stata segnalata la della PGH Barone di Mare S.r.l., di risorse pubbliche per complessivi
.
-APQ 2007-2013, fattispecie che ha dato origine anche ad un procedumento penale.
La procedura agevolativa traeva origine dalla domanda presentata in data 7 dicembre 2016 Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione PIA Turismo indetto con atto dirigenziale regionale n. 796 del 7/05/2015.
Il programma di investimento proposto aveva ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione interna e di manutenzione straordinaria di impianti e finiture interne/esterne allo scopo di migliorare la qualità complessiva della nel villaggio Torre Saracena nel comune di Melendugno con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva della Residenza turistico-alberghiera sopra citata al fine di innalzare la classificazione della struttura da 4 a 4 stelle superior.
lla società Puglia Sviluppo S.p.a per conto della Regione Puglia, progetto con D.G.R. n. 2089 del 5 dicembre 2017 e, con atto dirigenziale n. 7 del 16 gennaio 2018, la Regione Puglia disponeva la concessione provvisoria della agevolazioni su un investimento complessivo pari ad nel corso del 2018 la Regione erogava due anticipazioni, giusta mandati del corrispondente al 90% del finanziamento concesso.
Con comunicazione del 20 febbraio 2020 la società attestava la conclusione degli interventi al 30 novembre 2018.
Tuttavia Puglia Sviluppo s.p.a in data 5 ottobre 2020, sulla scorta di una relazione pervenuta dal competente Nucleo della Guardia di Finanza del 24 settembre 2020 proponeva la revoca delle agevolazioni concesse ed il conseguente recupero di quanto erogato.
rilevanti penalmente, per le quali la Procura della Repubblica di Lecce aveva aperto un procedimento penale, ipoteticamente costituenti ipotesi di revoca del contributo percepito.
di interposizioni fittizie finalizzato a mascherare la reale filiera dei lavori in quanto le società NO SS S.r.l. (originaria appaltatrice dei lavori) e la società Europa Costruzioni S.r.l. qualificate, rispettivamente, come dilatato il valore effettivo delle opere eseguite direttamente dai anche le opere non ammesse dal bando regionale.
In altri termini la Guardia di finanza ha ritenuto che le fatture emesse dalla società cartiera fossero relative ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti in quanto riportanti una descrizione pressocchè generica della prestazione resa in maniera tale da essere impossibile la loro riconducibilità a quelle oggetto di finanziamento, in assenza di computo metrico o riferimenti analitici.
Sotto altro profilo la Guardia di finanza ha rilevato che i lavori sarebbero iniziati in data antecedente rispetto a quello effettivamente dichiarato.
di apporto dei mezzi finanziari propri da parte della società che sarebbe stato documentalmente soddisfatto solo in apparenza.
Pertanto i militari operanti ipotizzavano la violazione degli obblighi indicati dal disciplinare con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di natura regolamento regionale della Regione Puglia del 30 settembre 2014, n.17 con riferimento alla diversa data di inizio lavori, nonché agli obblighi fissati di nuovi mezzi propri.
Nelle more del procedimento istruttorio, poi, la Prefettura di Lecce, in data 6 novembre 2020 ha emanato provvedimento interdittivo ex artt. 84 e 91 del sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
La Regione, quindi, determinazione dirigenziale n. 1020 del 1° dicembre 2020 con cui ha disposto la revoca delle agevolazioni erogate, disponendo il recupero delle garanzia fideiussoria.
arone di Mare ha impugnato innanzi al giudice amministrativo sia il provvedimento regionale contezza della sua attuale pendenza innanzi al giudice adito.
Dopo essere stata sottoposta alla misura del controllo giudiziario e Il requirente riferisce, quindi, che in relazione ai fatti sopra esposti è pendente il già citato procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81 fatti sopra esposti in sintesi, inducendo in errore la Regione Puglia per
; processo che risulterebbe, secondo quanto esposto dalla Procura regionale, nella fase dibattimentale e, nel corso del quale è intervenuto un decreto di sequestro preventivo anche nei confronti degli attuali convenuti, confermato nei loro confronti dal Tribunale del Riesame di Lecce.
Tuttavia la Procura regionale ha evidenziato che uno degli imputati, AS AN, titolare della ditta Nuova elettrica di AS AN, subappaltatrice della presunta società cartiera, imputato per aver emesso nei confronti fatture per operazioni in parte oggettivamente confronti mediante rito abbreviato, definito con sentenza n.1047 del 9 novembre 2022 del GUP di Lecce con la quale è stato dichiarato colpevole.
gli odierni convenuti non sono state ritenute sufficienti ad eslcudere la successiva vocatio in ius.
In particolare le stesse erano fondate:
- sull avvenuta impugnazione innanzi al giudice amministrativo del provvedimento di revoca;
- sulle argomentazioni esposte nella pronuncia del 21 agosto 2024, n.1441 della corte di Giustizia Tributaria di Lecce di primo grado che avrebbe escluso le contestate sovrafatturazioni;
- sulla differente posizione dei soggetti afflitti dalla pronuncia penale del GUP di Lecce;
- sulla irrilevanza delle misure interdittive emesse, ormai superate positivamente periodo di controllo con le paventate infiltrazioni mafiose.
Il requirente ha, quindi, della impugnazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni, la cui efficacia non risulta essere stata sospesa; ha, altresì sostenuto la violazione del regolamento regionale già citato e del consequenziale avviso pubblico ed ha evidenziato che gli odierni convenuti
presentato titoli di spesa antecedenti rispetto alla data in questione, venendo meno ai vincoli previsti dal programma regionale.
In particolare la Guardia di finanza ha attestato che i lavori in questione sarebbero iniziati in data antecedente al 12 maggio 2017.
Sul punto il requirente ha confutato la tesi sostenuta dalle difese presentate sin dalla fase preprocessuale secondo la quale le opere edili avviate non riguarderebbero quelle oggetto di finanziamento, ma altre riguardanti il più ampio progetto di ristrutturazione complessiva del villaggio turistico.
La Procura ha dato evidenza della genericità delle fatture che non consentirebbero di individuare le effettive lavorazioni eseguite, situazione che sarebbe emersa anche dai processi verbali di constatazione redatti presso la sede di diverse società subappaltatrici della Europa Costruzioni, Sotto altro profilo, con riferimento alla contestata violazione della normativa fiscale, la Procura regionale ha richiamato le conclusioni formulate dalla sentenza della Corte di Giustizia tributaria leccese già sopra richiamata inesistenti, non ha analogamente escluso la sussistenza della contestazione ricondurre soggettivamente le singole lavorazioni effettuate.
In estrema sintesi, il requirente ha evidenziato che la Corte di Giustizia tributaria ha accertato che la società PGH Barone di Mare s.r.l. avrebbe detratto illegittimamente, con riferimento a fatture soggettivamente superiore ad un milione di euro.
acquisita dalla Corte di Giustizia tributaria si baserebbe interamente sulla contabilità fornita dalla consulenza tecnica redatta dalla società.
mancato apporto di mezzi proprio da parte dei soci requisito per accedere al finanziamento descrivendo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, al fine di dimostrare la sostanziale fittizietà degli apporti in questione, meglio descritti da pag.63 della misura interdittiva antimafia i cui effetti non potrebbero spingersi retroattivamente fino a comportare la riammissione al finanziamento revocato.
Nel ribad da perseguire mediante la realizzazione del programma regionale e delle sue finalità, ha sottolineato la dolosa condotta degli odierni convenuti, volta ad ottenere, illecitamente, il contributo a fondo perduto regionale.
I convenuti si sono costituiti con unica memoria contestando la ricostruzione della Procura regionale.
In primo luogo, hanno formulato istanza di sospensione di questo giudizio contabile ex art. 106 c.g.c., ritenendo pregiudiziale la definizione del contenzioso amministrativo relativo alla revoca regionale, il cui eventuale annullamento determinerebbe il venir meno del danno erariale.
Nel merito, hanno negato a
apporto di mezzi propri.
In particolare, con riferimento alla ipotizzata difformità della data di inizio revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine di inizio lavori e dopo aver evidenziato che la questione è comunque sottoposta al sul fatto che i lavori iniziati antecedentemente riguarderebbero la parte di complesso turistico estranea al finanziamento pubblico, aventi ad oggetto, quindi, opere di Fondazione in cemento armato e lavori edili di costruzione, mentre i lavori finanziati sono relativi al manufatti esterni, ammodernamento degli impianti e delle aree esterne.
I lavori effettuati dalla società Europa costruzioni, quindi, realizzati precedentemente rispetto alla data di inizio lavori indicata nel bando regionale, sarebbero riferibili ad opere di ampliamento non vincolate al progetto regionale; per tale ragione la causale delle fatture fa riferimento indistintamente ai lavori di ampliamento e ristrutturazione.
Nè, secondo quanto sostenuto dalla difesa, dala genericità della fatture si potrebbe far desumere, automaticamente convenuti: ciò in quanto dalla mancata specificità delle stesse non si finanziamento anteriormente alla sua concessione.
Peraltro tenuto conto che i lavori sono comunque stati effettuati, sarebbe escluso il nesso di causalità fra la contestata condotta ed il danno supposto.
Quanto alle contestazioni tributarie, la difesa ha evidenziato che la sentenza n. 1441/05/2024 letta nel suo complesso avrebbe escluso sovrafatturazioni, confermato la congruità dei prezzi rispetto al prezzario soggettiva delle fatture rileverebbe, secondo la difesa, unicamente sul piano I convenuti hanno negato, inoltre, rilievo indiziario alla sentenza penale n.
1047/2022, evidenziando che essa non riguarda né la società né il sig.
TT e che il procedimento penale a loro carico si trova ancora in fase iniziale, senza accertamenti definitivi. Infine hanno valorizzato
-occupazionale finalità fraudolente Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2025, le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
Considerato in
DIRITTO
Alla luce degli atti versati in giudizio il Collegio reputa che zione sia fondata.
Va preliminarmente peraltro annosa - del giudizio amministrativo, ai fini della presente decisione.
Va ricordato che 106 del c.g.c. prevede la possibilità di sospendere il giudizio solo in caso di pregiudizialità della causa pendente presso altro giudice, la cui decisione si ponga quale a tecedente causale rispetto a quella adottanda.
degli elementi della responsabilità prescinde completamente dalla decisione amministrativa, anche in ragione ambito di valutazione legato alle condotte eventualmente rilevanti ai fini della sussistenza del danno erariale del gravame presentato innanzi al competente giudice amministrativo.
chiarezza che i termi questione e dal pedissequo disicplinare, e, prima ancora dal Regolamento regionale n.17 del 30 settembre 2014, sono necessariamente vincolanti in quanto teleologicamente legati al conseguimento degli obiettivi di rango pubblicistico cui il beneficiario concorre alla realizzazione e, pertanto la loro violazione non può che comportare la perdita del finanziamento per non aver contribuito al conseguimento degli obiettivi stessi e delle finalità prefissate.
Ciò in ragione anche di un generale principio volto a garantire la par condicio fra tutti coloro che ambiscono a concorrere alla realizzazione del programma promosso dalla Pubblica amministrazione.
Ritiene, quindi, il collegio che il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni contestate dalla Procura regionale comporta necessariamente la revoca delle agevolazioni; non vi è dubbio, poi, che la condotta sottesa a tale inadempimento rileva ai fini della sussistenza della correlata responsabilità amministrativo contabile.
Nel caso di specie, la complessa operazione ricostruita dalla Guardia di tesi accusatoria, in ragione degli specifici obblighi violati dalla società convenuta e del suo rappresentante legale pro tempore oggi convenuto.
Il Collegio ritiene di prendere le mosse dalla contestata irregolarità fiscale dal cui mancato rispetto, secondo quanto previsto dal Disciplinare,
; ciò in finanziamento il richiedente deve espressamente dichiarare di essere in regola con la normativa fiscale.
Sul punto la difesa si sofferma ampliamente sulla pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce citata nelle premesse in fatto dalla quale emergerebbe, in sintesi, che non vi sarebbe stata alcuna sovrafatturazione in quanto i lavori oggetto del finanziamento sarebbero stati interamente realizzati, i costi sarebbero stati effettivamente sostenuti, e ritenuti congrui;
conseguentemente non si sarebbe realizzata alcuna fattispecie illecita con riferimento alle finalità oggetto del finanziamento attinenti alla concreta In altri termini la difesa ha escluso, in presenza di tali considerazioni, la sussistenza di un danno erariale giacchè i lavori in questioni sono stati oggettivamente realizzati.
Rileva, tuttavia, il Collegio che non appare sufficiente la mera realizzazione delle opere finanziate per ritenere analogamente raggiunto il fine pubblicistico ma occorre, altresì, che non vi sia sviamento alcuno dai trasparenza.
Nel caso di specie, invero, dal quadro generale traspare chiaramente che il meccanismo adoperato dagli odierni convenuti non appare coerente ai principi sopra individuati; risulta incontestabile, infatti, violazione della normativa fiscale quantomeno -
Tale sistema non viene messo in discussione dalla difesa dei convenuti che, sotto il profilo fiscale prima ancora di quello penale attualmente sub iudice realizzazione.
delle Entrate prospettata dai convenuti nella memoria difensiva dà contezza di una auspicata soluzione transattiva che non servirebbe, tuttavia, ad escludere la falsità soggettiva delle fatture esibite in rendicontazione dalla PGH Barone di Mare e la conseguente violazione di natura fiscale accertata dal giudice tributario.
Sul punto le motivazioni addotte dalla sezione tributaria salentina appaiono Per fatture soggettivamente false si intendono quelle operazioni i cui partecipanti non corrispondono ai soggetti intestatari della fattura: si tratta di operazioni effettivamente realizzate, ma non in capo si soggetti che risultano dal punto di vista 2017 e 2018 PGH Barone di Mare S.r.l. ha detratto illegittimamente, in relazione a fatture soggettivamente inesistenti emesse a suo carico da
- 709.009,51).
Inoltre, sempre per gli anni 2017 e 2018 Barone di Mare S.r.l. ha detratto, illegittimamente, in relazione a fatture soggettivamente inesistenti emesse a Ad ulteriore supporto di quanto sopra esposto la Corte di giustizia tributaria ha aggiunto che In definitiva, al di là del lungo giro finanziario creato, le imprese subappaltatrici (fornitori di Europa Costruzioni S.r.l.) venivano pagati con fondi di PGH Barone di Mare S.r.l. (committente formale dei e Europa Costruzioni S.r.l.). Con tale meccanismo le appaltatrice (Europa Costruzioni S.r.l.) la quale, a sua volta e inspiegabilmente, emetteva fatture imponibili ai fini IVA a carico del committente/appaltante (PGH Barone di Mare S.r.l.) creando i presupposti per generare, da una parte, un credito IVA a beneficio di PGH Barone di risulta non essere mai stato estinto per mancato versamento delle somme dovute
Tali considerazioni richiamate pedissequamente dalla Procura regionale appaiono sufficienti a ritenere consumata la condotta dolosa che si pone in chiara violazione degli obblighi previsti.
A corroborare la tesi sopra indicata soccorre in sede penale sebbene riguardante altro soggetto coinvolto nelle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza - del complesso meccanismo truffaldino architettato, volto ad ottenere indebitamente il finanziamento pubblico in questione.
e presentate, unitamente alla discrasia rilevata e rilevabile dai controlli incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza,
elemento di illiceità segnalato dalla Procura regionale, vale a dire la diversa risultavano già ampiamente iniziati.
Infatti, la pronuncia del Giudice penale sopra indicata indicata fa rilevare le Europa Costruzioni che, sebbene perfettamente coincidenti negli importi, allo scopo accertato in sentenza Inoltre, nelle operazioni di compilazione dei documenti fiscali, poi, il AS procedeva nel tempo, a delimitare i singoli lavori effettuati - dapprima , implicando, circoscrivendone poi, in realizzazione di .
Non senza considerare che le fatture del AS del 2017 hanno ad oggetto non solo i lotti 200 e 300, che la difesa ha affermato essere escluso dal novero del finanziamento, ma anche quelli relativi alle 100 camere che , nonché degli impianti elettrici e tecnologici nelle strutture facenti parte del villaggio indicati - e sono di data antecedente a quella fissata per poter validamente usufruire del contributo (20 maggio 2017).
Pertanto, sebbene le statuizioni del giudice penale non siano espressamente riferibili alle condotte degli odierni convenuti, il quadro delineato appare chiaramente descrittivo della situazione complessiva emergente dagli atti processuali a tal punto che il AS è stato ritenuto pienamente concorrente nelle finalità perseguite dal TT (pag.16 della sentenza penale).
Tali circostanze, quindi, appaiono dirimenti ai fini della decisione in oggetto atteso che le evidenti violazioni sono già sufficienti a ritenere indebito matrice dolosa, del TT che, nella qualità di legale rappresentante della società PGH Barone di Mare, ha richiesto - ed ottenuto - le tranches di finanziamento pur in presenza di evidenti violazioni di natura fiscale ed ha apertamente
52 comma 4 del regolamento regionale sopra citato che dispongono in valutazione.
difesa, hanno ad oggetto basilari condizioni di legalità e moralità che è doveroso richiedere a chi contribuisce alla realizzazione di una finalità di matrice pubblicistica come nel caso di specie.
Unitamente al sopra indicato soggetto risponde del danno erariale, con la medesima imputazione dolosa - in ragione del noto principio di immedesimazione organica - anche la società materialmente beneficiaria del contributo.
mancanza di apporto di mezzi propri, risultando ultronea la sua effettiva verifica ai fini della presente decisione.
remissione in bonis a seguito hanno a che vedere con i fatti oggetto di contestazione.
Il danno addebitato in via solidale agli odierni convenuti come da richiesta della Procura regionale.
Alle somme oggetto di condanna devono aggiungersi rivalutazione monetaria dalla data dell tranche di finanziamento fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando
NA
- la Società PGH Barone di Mare s.r.l. (P.IVA. 04819280753) ed il sig.
TT ME (C.F.: [...]), in solido fra loro, al Puglia, oltre interessi, rivalutazione nei termini di cui in motivazione.,
Condanna, inoltre, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
IE AS SQ AB
Depositata in Segreteria il giorno