Articolo 59 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 novembre 1986
Art. 59. 1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate e' posto a disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - un alloggio nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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