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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2024, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 671/2021 R.G., promossa
da
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Chiaramonte Gulfi
presso lo studio dell'Avv. Angelo Cutrera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Caltagirone, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Garofalo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
1 appellato
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.; differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 451/2021, depositata il 29.4.2021, il Tribunale di Ragusa
rigettava l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 63/2020 Parte_1
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del dipendente
[...]
, della somma di € 852,00, oltre spese della procedura monitoria. CP_1
Per quel che è ancora di interesse, il Tribunale riteneva che la società, al contrario di quanto dalla stessa affermato, non avesse dato prova dei pagamenti di tutte le somme spettanti al lavoratore, avendo solamente allegato 12 ricevute bancarie di presa in carico dell'ordine di bonifico in favore dell'opposto e risultando accreditati soltanto 10 bonifici (sì da residuare, in favore del , CP_1
un credito di importo addirittura superiore rispetto a quello fatto valere in via monitoria). L'opposizione veniva quindi rigettata con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di causa.
Avverso la sentenza la società ha proposto tempestivo appello al quale ha resistito l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 7.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Nel ripercorrere i fatti di causa, l'appellante fa presente di aver depositato nel precedente grado (con note conclusive del 19.4.2021), ad integrazione della documentazione costituita dalle ricevute di presa in carico dei bonifici bancari,
anche un estratto conto “Intesa SanPaolo” dal quale si evince che alla data di presa in carico i due bonifici “acconto stipendio gennaio 2019” e “acconto stipendio giugno 2019” risultavano effettivamente eseguiti. Deduce che i bonifici danno certezza del mandato all'impegnativo di spesa in favore del beneficiario e che la causale del pagamento, per come indicata nelle ricevute di presa incarico,
nell'estratto conto e nelle ricevute di “pagamenti-disposizioni” della Banca
“IntesaSanPaolo” consente al pagatore l'esatta imputazione di pagamento.
2. Ad ogni buon conto produce in questo grado copie fotostatiche di due ricevute a firma del suddetto lavoratore, con l'indicazione della causale e dell'importo per cui è causa.
3. L'appello deve essere rigettato.
Risulta dagli atti di causa che con il ricorso per d.i. il aveva chiesto ed CP_1
ottenuto la condanna della società datoriale al pagamento di € 852,00 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2019.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente già in primo grado
(ricevute di presa in carico ed estratto conto bancario Intesa San Paolo) non si evince tuttavia il pagamento della mensilità di settembre pari a € 852,00.
A fronte di tale evidenza, a nulla rileva l'avvenuto accredito dei due bonifici relativi al mese di gennaio 2019 di € 500,00 e al mese di giugno di € 2.350,00.
Tale considerazione deve ritenersi assorbente di ogni altra questione.
3 L'appello va rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.
5. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
PQM
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 337,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e Iva, disponendone la distrazione in favore del procuratore distrattario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 7.11.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Graziella Parisi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 671/2021 R.G., promossa
da
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Chiaramonte Gulfi
presso lo studio dell'Avv. Angelo Cutrera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Caltagirone, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Garofalo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
1 appellato
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.; differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 451/2021, depositata il 29.4.2021, il Tribunale di Ragusa
rigettava l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 63/2020 Parte_1
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del dipendente
[...]
, della somma di € 852,00, oltre spese della procedura monitoria. CP_1
Per quel che è ancora di interesse, il Tribunale riteneva che la società, al contrario di quanto dalla stessa affermato, non avesse dato prova dei pagamenti di tutte le somme spettanti al lavoratore, avendo solamente allegato 12 ricevute bancarie di presa in carico dell'ordine di bonifico in favore dell'opposto e risultando accreditati soltanto 10 bonifici (sì da residuare, in favore del , CP_1
un credito di importo addirittura superiore rispetto a quello fatto valere in via monitoria). L'opposizione veniva quindi rigettata con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di causa.
Avverso la sentenza la società ha proposto tempestivo appello al quale ha resistito l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 7.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Nel ripercorrere i fatti di causa, l'appellante fa presente di aver depositato nel precedente grado (con note conclusive del 19.4.2021), ad integrazione della documentazione costituita dalle ricevute di presa in carico dei bonifici bancari,
anche un estratto conto “Intesa SanPaolo” dal quale si evince che alla data di presa in carico i due bonifici “acconto stipendio gennaio 2019” e “acconto stipendio giugno 2019” risultavano effettivamente eseguiti. Deduce che i bonifici danno certezza del mandato all'impegnativo di spesa in favore del beneficiario e che la causale del pagamento, per come indicata nelle ricevute di presa incarico,
nell'estratto conto e nelle ricevute di “pagamenti-disposizioni” della Banca
“IntesaSanPaolo” consente al pagatore l'esatta imputazione di pagamento.
2. Ad ogni buon conto produce in questo grado copie fotostatiche di due ricevute a firma del suddetto lavoratore, con l'indicazione della causale e dell'importo per cui è causa.
3. L'appello deve essere rigettato.
Risulta dagli atti di causa che con il ricorso per d.i. il aveva chiesto ed CP_1
ottenuto la condanna della società datoriale al pagamento di € 852,00 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2019.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente già in primo grado
(ricevute di presa in carico ed estratto conto bancario Intesa San Paolo) non si evince tuttavia il pagamento della mensilità di settembre pari a € 852,00.
A fronte di tale evidenza, a nulla rileva l'avvenuto accredito dei due bonifici relativi al mese di gennaio 2019 di € 500,00 e al mese di giugno di € 2.350,00.
Tale considerazione deve ritenersi assorbente di ogni altra questione.
3 L'appello va rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.
5. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
PQM
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 337,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e Iva, disponendone la distrazione in favore del procuratore distrattario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 7.11.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Graziella Parisi
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