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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2682/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
AN IA e l'Avv. FOSFORO MARA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
GN DI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], dalla loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 Per_2
e collocazione presso la madre nella casa familiare in Revello (Cn), via Poettto n. 29 di proprietà dei genitori della signora , che rimane assegnata a quest'ultima. Il signor ha già trasferito Pt_1 CP_1 altrove la propria residenza.
2. Il signor , a partire dal mese di agosto 2025, ha cessato di corrispondere il 50% della rata CP_1 di mutuo cointestato fra le parti, di cui continuerà a farsi carico integrale la signora . La BE Pt_1
Banca Credito Cooperativo di BE NA ha già provveduto all'accollo del 50% alla signora
. Pt_1
3. I genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei minori nella crisi della relazione familiare, ad ispirare le scelte di vita al loro preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali, ad esempio, l'educazione, l'istruzione e le attività extrascolastiche.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto.
4. Salvo diverso accordo fra la parti, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli, con le CP_1 seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico dalle ore 9,30) con riaccompagnamento presso la casa della madre dopo cena, alle ore
21.30;
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9,30 allorquando li preleverà dalla casa della madre, fino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21,30, con riaccompagnamento presso la stessa.
Durante il periodo natalizio, i genitori si alterneranno l'uno il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre mattina e l'altro il periodo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio compreso, ad anni alternati. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre che li riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 10,00 del giorno di Natale.
Durante le vacanze scolastiche pasquali, verrà seguito il calendario di visita ordinario e i genitori si alterneranno l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta, ad anni alternati.
Durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, concordando il periodo entro il 31 maggio di ciascun anno e comunicandosi la località di soggiorno. In difetto di accordo, il sig. trascorrerà con i figli le prime due settimane di CP_1 agosto durante gli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
Le ulteriori festività del 25 aprile, I maggio, I novembre e 8 dicembre verranno trascorse dai minori ad anni alternati, con il padre e con la madre. In particolare, l'8 dicembre 2025 con madre e per l'anno 2026: 25 aprile con la madre, I maggio con il padre, I novembre con la madre e 8 dicembre con il padre.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e mediante il versamento della Per_1 Per_2 somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a favore della madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale con il COA in data 15.3.2016;
6. l'“Assegno unico e universale per i figli a carico” continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
7. nei rapporti con gli enti scolastici, entrambi i genitori si obbligano a rilasciare la delega a favore degli ascendenti e e e;
Controparte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 8. entrambi i genitori si impegnano a prestare collaborazione per gli adempimenti di pertinenza per il rilascio del passaporto dei figli quale documento di viaggio individuale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
e , nato a [...] il [...], dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui Persona_2 si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) alla luce del contenuto dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento dei figli minori nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
16/04/2022, nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2682/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
AN IA e l'Avv. FOSFORO MARA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
GN DI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], dalla loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 Per_2
e collocazione presso la madre nella casa familiare in Revello (Cn), via Poettto n. 29 di proprietà dei genitori della signora , che rimane assegnata a quest'ultima. Il signor ha già trasferito Pt_1 CP_1 altrove la propria residenza.
2. Il signor , a partire dal mese di agosto 2025, ha cessato di corrispondere il 50% della rata CP_1 di mutuo cointestato fra le parti, di cui continuerà a farsi carico integrale la signora . La BE Pt_1
Banca Credito Cooperativo di BE NA ha già provveduto all'accollo del 50% alla signora
. Pt_1
3. I genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei minori nella crisi della relazione familiare, ad ispirare le scelte di vita al loro preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali, ad esempio, l'educazione, l'istruzione e le attività extrascolastiche.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto.
4. Salvo diverso accordo fra la parti, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli, con le CP_1 seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico dalle ore 9,30) con riaccompagnamento presso la casa della madre dopo cena, alle ore
21.30;
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9,30 allorquando li preleverà dalla casa della madre, fino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21,30, con riaccompagnamento presso la stessa.
Durante il periodo natalizio, i genitori si alterneranno l'uno il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre mattina e l'altro il periodo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio compreso, ad anni alternati. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre che li riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 10,00 del giorno di Natale.
Durante le vacanze scolastiche pasquali, verrà seguito il calendario di visita ordinario e i genitori si alterneranno l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta, ad anni alternati.
Durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, concordando il periodo entro il 31 maggio di ciascun anno e comunicandosi la località di soggiorno. In difetto di accordo, il sig. trascorrerà con i figli le prime due settimane di CP_1 agosto durante gli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
Le ulteriori festività del 25 aprile, I maggio, I novembre e 8 dicembre verranno trascorse dai minori ad anni alternati, con il padre e con la madre. In particolare, l'8 dicembre 2025 con madre e per l'anno 2026: 25 aprile con la madre, I maggio con il padre, I novembre con la madre e 8 dicembre con il padre.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e mediante il versamento della Per_1 Per_2 somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a favore della madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale con il COA in data 15.3.2016;
6. l'“Assegno unico e universale per i figli a carico” continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
7. nei rapporti con gli enti scolastici, entrambi i genitori si obbligano a rilasciare la delega a favore degli ascendenti e e e;
Controparte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 8. entrambi i genitori si impegnano a prestare collaborazione per gli adempimenti di pertinenza per il rilascio del passaporto dei figli quale documento di viaggio individuale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
e , nato a [...] il [...], dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui Persona_2 si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) alla luce del contenuto dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento dei figli minori nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
16/04/2022, nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi