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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 356/2025 V.G, promosso congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ivi residente nella Via Piave, snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice
[...]
FAVATA del Foro di Caltanissetta, con studio in AN DO (CL) nella via
Piave, 133, e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), e residente nella C.da Bifaria in Caltanissetta, rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Alessandra Elisabetta DI MARCO, del Foro di Caltanissetta, con studio sito in AN DO (CL) nella Via Monsignor Cammarata n.19;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI : all'udienza del 07.05.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, e CP_1 Parte_2 esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva nasceva la figlia Per_1
(Caltanissetta, 15.06.2023), e che a seguito dell'interruzione della
[...] predetta relazione, avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Chiedevano, pertanto, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore alle condizioni dalle stesse indicate in ricorso.
All'udienza del 7/5/2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate in ricorso.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo per il mantenimento della minore, a carico del padre, di € 250,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Le suddette condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, nata dalla loro unione, e come tali sono pienamente Per_2 legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 356/2025 V.G.: accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e CP_1 Parte_2 nei confronti della figlia minore, siano regolate dalle condizioni di Per_2 cui al ricorso introduttivo depositato il 20.02.2025.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 18 luglio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Feriale del
Tribunale.
Il Presidente
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 356/2025 V.G, promosso congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ivi residente nella Via Piave, snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice
[...]
FAVATA del Foro di Caltanissetta, con studio in AN DO (CL) nella via
Piave, 133, e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), e residente nella C.da Bifaria in Caltanissetta, rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Alessandra Elisabetta DI MARCO, del Foro di Caltanissetta, con studio sito in AN DO (CL) nella Via Monsignor Cammarata n.19;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI : all'udienza del 07.05.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, e CP_1 Parte_2 esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva nasceva la figlia Per_1
(Caltanissetta, 15.06.2023), e che a seguito dell'interruzione della
[...] predetta relazione, avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Chiedevano, pertanto, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore alle condizioni dalle stesse indicate in ricorso.
All'udienza del 7/5/2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate in ricorso.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo per il mantenimento della minore, a carico del padre, di € 250,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Le suddette condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, nata dalla loro unione, e come tali sono pienamente Per_2 legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 356/2025 V.G.: accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e CP_1 Parte_2 nei confronti della figlia minore, siano regolate dalle condizioni di Per_2 cui al ricorso introduttivo depositato il 20.02.2025.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 18 luglio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Feriale del
Tribunale.
Il Presidente
Calogero D. Cammarata