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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 2088 /2025
Il giorno 25 novembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Francesco Posterino, per delega dell'Avv. Rocco
Duardo, il quale si riporta ai propri scritti difensivie chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per l' parte resistente, alle ore 10,01, nessuno è presente;
CP_1
Per parte resistente, l'Avv.Giovanna Suriano, per delega CP_2
dell'Avv.Paolo Madaro, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnatee insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2088/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI TR, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2088/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rocco Duardo (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.
e DA MO OR ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti
Resistente
E
in persona del procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro (C.F.
), giusta procura in atti. C.F._5
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore13,07 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 22.06.2025, l'odierna ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249015206005 000, con cui l'
[...]
, Controparte_5
intimava il versamento della somma complessiva pari a euro € 8.194,89, limitatamente all' avviso di addebito n. 39420160004435635000 e all'avviso di addebito n. 39420170003971325000, afferente omesso versamento contributi previdenziali ( e relative somme aggiuntive, risalenti al periodo Controparte_6
intercorrente tra l'anno 2015 e l'anno 2016.
Eccepiva, l'omessa notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e CP_1
concludeva, chiedendo di dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420249015206005 000, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420160004435635000 e all'avviso di addebito n. 39420170003971325000, con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione, l'inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art. 24 , comma 5, del d.Lgs 46/99 .Con riferimento, poi, all'omessa notifica degli atti presupposti, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Quindi, CP_1
concludeva chiedendo di” ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e tutte le relative domande, perché CP_1
inammissibili e comunque infondate nei confronti dell' . Con vittoria di spese e CP_3
competenze di lite”.
Si costituiva l' il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_2
legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione, l'inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art. 24 , comma 5, del d.Lgs 46/99 .Con riferimento, poi, all'omessa notifica degli atti presupposti, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Pertanto, concludeva chiedendo di” In via preliminare, CP_4
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tutti i motivi sovra esposti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, per tutti i motivi sopra esposti;
- Nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva l'inesigibilità delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. 09420249015206005 000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito, per omessa notifica atti presupposti.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito n. 39420160004435635000
e n. 39420170003971325000, oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e CP_1
tenendo conto del periodo di sospensione COVID.
Le spese seguono la soccombenza, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2088/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in € 1305,50, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 25 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI TR
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 2088 /2025
Il giorno 25 novembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Francesco Posterino, per delega dell'Avv. Rocco
Duardo, il quale si riporta ai propri scritti difensivie chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per l' parte resistente, alle ore 10,01, nessuno è presente;
CP_1
Per parte resistente, l'Avv.Giovanna Suriano, per delega CP_2
dell'Avv.Paolo Madaro, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnatee insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2088/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI TR, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2088/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rocco Duardo (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.
e DA MO OR ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti
Resistente
E
in persona del procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro (C.F.
), giusta procura in atti. C.F._5
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore13,07 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 22.06.2025, l'odierna ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249015206005 000, con cui l'
[...]
, Controparte_5
intimava il versamento della somma complessiva pari a euro € 8.194,89, limitatamente all' avviso di addebito n. 39420160004435635000 e all'avviso di addebito n. 39420170003971325000, afferente omesso versamento contributi previdenziali ( e relative somme aggiuntive, risalenti al periodo Controparte_6
intercorrente tra l'anno 2015 e l'anno 2016.
Eccepiva, l'omessa notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e CP_1
concludeva, chiedendo di dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420249015206005 000, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420160004435635000 e all'avviso di addebito n. 39420170003971325000, con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione, l'inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art. 24 , comma 5, del d.Lgs 46/99 .Con riferimento, poi, all'omessa notifica degli atti presupposti, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Quindi, CP_1
concludeva chiedendo di” ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e tutte le relative domande, perché CP_1
inammissibili e comunque infondate nei confronti dell' . Con vittoria di spese e CP_3
competenze di lite”.
Si costituiva l' il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_2
legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione, l'inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art. 24 , comma 5, del d.Lgs 46/99 .Con riferimento, poi, all'omessa notifica degli atti presupposti, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere dall' Pertanto, concludeva chiedendo di” In via preliminare, CP_4
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tutti i motivi sovra esposti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, per tutti i motivi sopra esposti;
- Nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva l'inesigibilità delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. 09420249015206005 000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito, per omessa notifica atti presupposti.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito n. 39420160004435635000
e n. 39420170003971325000, oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e CP_1
tenendo conto del periodo di sospensione COVID.
Le spese seguono la soccombenza, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2088/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in € 1305,50, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 25 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI TR