TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2008/2025 RG avente ad oggetto:
«Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: opposizione intimazione di pagamento – cartella di pagamento - ordinanza ingiunzione – sanzioni amministrative »
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato PADIGLIONE Parte_1
LO ed elettivamente domiciliata come in ricorso ( Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato PETRINI LO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
-resistente
ED
[...]
Controparte_2
[...]
– rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c.
[...]
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
[...]
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato in data e depositato in data l0attrice sopra in epigrafe indicata ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo «1)
Preliminarmente disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione della esecutorietà del ruolo, stante il pericolo di grave pregiudizio per la istante. 2) Nel merito ritenere e dichiarare nulla ovvero annullare e/o revocare la intimazione di pagamento opposta n. 119 2022 90040303 75/000, notificata il 03.02.2025,
(riferimento cartella di pagamento n. 11920160010472462000 notificata in data
30/08/2016) e dichiarare estinto l'obbligo di pagare, per intervenuta prescrizione.
3) Nel merito ritenere e dichiarare nulla ovvero annullare e/o revocare la intimazione di pagamento opposta n. 119 2022 90040303 75/000, notificata il
03.02.2025, (riferimento cartella di pagamento n. 11920160010472462000 notificata in data 30/08/2016) e dichiarare estinto l'obbligo di pagare, per i motivi meglio specificati in narrativa. 4) Conseguentemente condannare i convenuti alle spese e compensi legali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi»
Nel costituirsi ha contestato la Controparte_1
difesa della ricorrente e concluso « IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
Dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice adito poiché la cartella di pagamento impugnata, contenuta nell'intimazione, è stata emessa su richiesta della di ha ad oggetto la violazione di Controparte_2 CP_2
norme in materia di lavoro e conseguentemente la competenza a decidere è del
Giudice del Lavoro e non del Giudice ordinario;
Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle eccezioni relative alla mancata carenza di titolo idoneo, al mancato rispetto del termine di decadenza, e alla illegittima applicazione delle maggiorazioni, per essere legittimato a difendersi il solo Ente impositore regolarmente convenuto in Cont giudizio, di IN VIA CAUTELARE: Respingersi la richiesta di CP_2
sospensione dell'atto impugnato per carenza dei presupposti atti a concederla;
NEL MERITO e per quanto concerne le contestazioni rivolte all'operato dell'Agente per la Riscossione: Preso atto della eccepita carenza di legittimazione passiva;
Preso atto dell'intervenuta notifica dell'accertamento Cont disposto su richiesta della di e della conseguente definitività della CP_2
2 sanzione e della successiva cartella di pagamento non opposta, con conseguente sua definitività; Preso atto dell'intervenuta interruzione della prescrizione;
Rigettarsi il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto in ordine a tutte le eccezioni avanzate, nello specifico riguardanti l'attività dell'Agente per la Riscossione, dichiarando esigibile la pretesa contenuta nell'atto impugnato ossia la cartella di pagamento n. 119 2016 0010472462000; Con conferma di validità dell'atto impugnato per la pretesa dedotta in ricorso e inerente alla cartella di pagamento n. 119 2016 0010472462000 notificata il 30/08/2016. Con richiesta di manleva ex art. 39 Dlgs 112/99 qualora il ricorso venga accolto per vizi antecedenti alla iscrizione a ruolo, imputabili all'attività dell'Ente impositore;
IN
OGNI CASO: Con vittoria delle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta o in difetto con compensazione delle medesime stante la corretta attività posta in essere dal
Concessionario e qualora il ricorso sia accoglibile per carenze del solo Ente impositore.
Si è costituito altresì
[...]
chiedendo « in Controparte_8
via principale, nel merito, respingersi tutte le domande ex adverso formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermandosi l'iscrizione a ruolo nei confronti della opponente, con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015, secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_2
onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; - in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi attinenti a vizi di Co atti non di competenza di questa Amministrazione, manlevare l' di CP_8
, in quanto non responsabile, dalla condanna alle spese di lite.
[...]
La causa è stata trasmessa a questa Sezione in data 18.10.25 ed è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 119 2022 90040303 75/000, notificata il 03.02.2025, portante la cartella di pagamento n. 11920160010472462000 notificata in data
3 30.08.2016, a sua volta riferita sanzioni amministrative richieste dalla
[...]
di eccependo la mancata notifica della cartella di Controparte_2 CP_2
pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento, la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'intervenuta prescrizione.
2. Nel costituirsi la DTL di ha prodotto: CP_2
- il verbale unico di accertamento e notificazione n. PD259/2012-202-01-02 del 30.4.2012 per le seguenti violazioni
3. verbale che è stata notificato a mezzo posta alla suocera familiare convivente in data 17.5.2012; Parte_2
4. Ordinanza ingiunzione n. 312/2012-2014 emessa in data 4.12.2014 relativa alle predette violazioni notificata in data 5.3.2015 a mano della ricorrente.
5. L'estratto del ruolo in cui il predetto credito era stato iscritto e reso esecutivo in data 4.5.2016.
6. La ricorrente così esattamente contestata l'intimazione di pagamento «
Tale illegittima intimazione di pagamento giustificata sul presupposto che la istante non avrebbe provveduto al pagamento di importi iscritti a ruolo a diverso titolo e precisamente (...): E. 2.006,47 pe mancato pagamento sanzione amministrativa ( ). (...) la intimazione di Controparte_2
pagamento notificata alla istante sig.ra deve essere dichiarata Parte_1
illegittima nulla ed inefficace perché effettuata in carenza di idoneo titolo. In primo luogo si eccepisce che la cartella notificata dal Controparte_10
, si fonda su un titolo esecutivo del tutto nullo e/o inesistente poiché
[...]
l'opponente non ha mai ricevuto la notifica di alcun verbale di contestazione, in ogni caso si contesta sin da ora la mancata osservanza di tutte le formalità prescritte a pena di nullità o inesistenza della notifica stabilite dalle vigenti leggi.
Infatti, la mancata notifica del verbale estingue l'obbligo di pagare la relativa sanzione».
4 7. Si è visto invece che il verbale di accertamento risulta regolarmente notificato in data 17.5.2012.
8. Continua la ricorrente «Si eccepisce, altresì, che l'intimazione notificata dal concessionario per la riscossione, si fonda su un credito del tutto inesistente poiché i ruoli de quibus riguarderebbero crediti estinti per intervenuta prescrizione. (...) l'istante è venuta a conoscenza dell'esistenza della pretesa creditoria, avanzata dalla di solo a Controparte_2 CP_2
seguito della notifica della intimazione di pagamento;
ciò posto, alla ricorrente le contravvenzioni meglio identificate nella cartella non risultano mai state notificate»
9. Anche questa eccezione deve essere rigettata in quanto l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata a mani della ricorrente in data 5.3.2015.
10. « (...) proprio a seguito di tale notifica della intimazione, la ricorrente ha acquisito, presso la , Controparte_11
l'estratto di ruolo dal quale si può ricavare che il credito iscritto concerne il mancato pagamento delle sanzioni amministrative, per l'anno 2012, di cui alla L.
689/81 , emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di per il quale CP_2
però è abbondantemente maturata la prescrizione del diritto di procedere al relativo recupero. (...) Da quanto sopra emerge con tutta evidenza che la richiesta di pagamento azionata dall'ente creditore è illegittima» «Si contesta, la mancanza di relata di notifica della cartella esattoriale;
» « Si eccepisce il mancato rispetto del termine di decadenza dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi del
D.L. 26/2/1999 art. 25 comma I lett. a e b» « Ma la cartella di pagamento, oggetto dell'odierna impugnazione deve, altresì, essere annullata, in quanto si ritiene illegittima l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 della L. 689/1981». «Il diritto de quo, oggi preteso sia da
[...]
che dalla di si Controparte_11 Controparte_2 CP_2
è abbondantemente prescritto. Infatti, in tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 della Legge
24 novembre 1981, n. 689, che così dispone: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”».
5 11. La lettura del ricorso induce a ritenere che sia stata contestata la ricezione della cartella di pagamento della cui formazione e notifica in data
30.8.2016 non ha dato prova, atteso che la ricorrente ha ripetutamente CP_12
affermato di non aver avuto conoscenza delle sanzioni amministrative per il cui pagamento è causa.
12. Ritiene, pertanto, la giudicante che tutte le intimazioni di pagamento successivamente notificate siano nulle e prive di effetto in quanto riportano una cartella di pagamento mai emessa e mai notificata, ove gli atti d'intimazione fanno generico riferimento a sanzioni amministrative riferite all'anno 2012 e non alla ordinanza ingiunzione notificata.
13. Essendo stata l'ordinanza ingiunzione notificata in data 5.3.2015 le sanzioni amministrative si sono prescritte in data 5.3.2020 ed in ogni caso si sono prescritte prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta notificata in data 03.02.2025 anche tenuto conto dei termini di sospensione della prescrizione nel periodo Covid.
14. Non ritiene invero la giudicante che i principi enunciati da Cass.
6436/25 e Cass. 23532/24 possano essere applicati al caso in esame, posto che attengono al contenzioso tributario e si fondano sulla ritenuta obbligatorietà dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità all'elenco di atti di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del
1992 in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.; come tale, ritiene la S.C., l'intimazione di pagamento in materia tributaria è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e pertanto se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
15. Tuttavia, in materia di contributi previdenziali l'unico provvedimento impugnabile è l'avviso di addebito (e prima la cartella di pagamento) ed ugualmente quanto alle sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e previdenza è l'ordinanza ingiunzione e poi la cartella esattoriale, salvo le
6 azioni di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione che riguardano tuttavia la singola azione esecutiva e non rendono incontestabile il titolo in quanto tale, salvo l'eventuale formarsi del giudicato una volta proposte.
16. Invero, l'art. 50, co. 2 D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale, «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
(...)» è disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata ( vd ex plurimis Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017).
17. Posto che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio ( vd. Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514) deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di . CP_12
18. Deve concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione
€ 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
19. Compensa tra la ricorrente e le spese di lite attesa la particolare CP_12
vicenda oggetto di causa (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
7 Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso dichiara che nulla è dovuto in riferimento cartella esattoriale n. 11920160010472462000; Co 1) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1.300,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario;
2) Compensa tra la ricorrente ed le spese di lite. CP_12
Venezia, all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
8