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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1546/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2024 90092373 76 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00198514 17 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 554/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 20.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dell'iscrizione a ruolo eseguita dalla
Regione Sicilia ai fini della tassa auto per l'anno 2021, ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che il ricorso riguarda l'opposizione all'intimazione di pagamento riguarda i vizi relativi all'omessa notifica degli atti e della intervenuta prescrizione della pretesa. Tuttavia non è stata chiamata in giudizio la Regione Sicilia che è l'ente impositore come previsto dall'art. 14, comma 6/bis, del D. Lgs. 220/2023. E detta carenza comporta l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto delle diverse interpretazioni della normativa in esame.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 18.febbraio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2024 90092373 76 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00198514 17 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 554/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 20.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dell'iscrizione a ruolo eseguita dalla
Regione Sicilia ai fini della tassa auto per l'anno 2021, ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che il ricorso riguarda l'opposizione all'intimazione di pagamento riguarda i vizi relativi all'omessa notifica degli atti e della intervenuta prescrizione della pretesa. Tuttavia non è stata chiamata in giudizio la Regione Sicilia che è l'ente impositore come previsto dall'art. 14, comma 6/bis, del D. Lgs. 220/2023. E detta carenza comporta l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto delle diverse interpretazioni della normativa in esame.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 18.febbraio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo