Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2003, n. 14819
CASS
Sentenza 30 ottobre 2003

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Massime1

L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ne' richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (nella fattispecie è stato escluso il profilo dell'errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extrapenali).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2003, n. 14819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14819
Data del deposito : 30 ottobre 2003

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