Sentenza 30 ottobre 2003
Massime • 1
L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ne' richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (nella fattispecie è stato escluso il profilo dell'errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extrapenali).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2003, n. 14819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14819 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/10/2003
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1403
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 037853/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS IN N. IL 02/08/1950;
avverso SENTENZA del 18/02/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per: inammissibilità ricorso.
udito il difensore Avv. Luciano Di Pasquale sost. Avv. Vallefuoco;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON SA fu condannato dal Tribunale di Roma, 9 febbraio 2001, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi tre di reclusione quale responsabile del feto di furto aggravato di energia elettrica nella misura di kw 1004, commesso mediante manomissione dei sigilli applicati al contatore ed in assenza di contratto e della necessaria autorizzazione dell'ente erogante.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 18 febbraio - 22 marzo 2002, confermava la precedente sentenza condannando l'appellante al pagamento delle maggiori spese. Ricorre l'imputato denunciando, con un primo motivo carenza ed illogicità della motivazione della seconda sentenza in punto di dolo specifico. Assume in particolare che egli, dichiarato moroso - fatto per il quale era stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica a lui fornita, mediante apposizione dei sigilli al rilevatore di consumo - dopo aver saldato la morosità, si era limitato a rimuovere i sigilli, ripristinando l'erogazione, ma senza porre in essere strumenti atti ad impedire la rilevazione del consumo poscia effettuato;
così dovendosi considerare venuto meno il fine di profitto (elemento di dolo specifico del reato di furto) che avrebbe consentito la integrazione della fattispecie in questione. Ed, infatti, l'energia consumata fu regolarmente contabilizzata dal misuratore, dopo la rimozione dei sigilli, costituendo nei suoi confronti l'obbligazione al relativo pagamento. Indica pronuncia di questa Corte, Sez. 5^, n. 195373/1993 secondo la quale, in siffatta ipotesi (rimozione dei sigilli ma inalterata funzionalità del contatore) ed, in quel caso, nel perdurare della morosità, ha stabilito che "il profitto consiste nell'illegittima utilizzazione dell'utenza". Rappresenta che, a differenza dal caso esaminato dalla Corte, egli aveva però sanato la morosità, comunicando all'ente erogatore l'avvenuto pagamento a mezzo di lettera raccomandata.
Con un secondo argomento, deduce errore su legge extrapenale ex art. 47 C.p.. Egli, infatti, ebbe a riattivare l'erogazione dell'energia ritenendo in perfetta buona fede che l'avvenuto pagamento lo ripristinasse, ex se, nel diritto alla ripresa del rapporto contrattuale di fornitura. Sottolinea che la normativa che disciplina il contratto di fornitura di energia elettrica (per altro bene primario erogato in regime di monopolio, e dunque essenziale alla vita domestica e non altrimenti fruibile se non da parte dell'unico ente erogatore) ha natura unicamente ed originariamente privatistica, essendo ab initio destinata a regolare un rapporto privatistico, non di natura penale. Cita la giurisprudenza costante, in tal senso, di questa Corte, e fra le altre Cass. Sez. Quinta, 25 febbraio 2000, n. 2147. Lamenta che la impugnata sentenza abbia omesso, in ogni caso, di motivare sulla questione che pure egli aveva dedotto con i motivi di appello. La Corte di merito si è invece limitata ad affermare che l'ente erogatore non fu messo in condizione di valutare l'opportunità del ripristino della fornitura, cos' però trascurando il dato secondo il quale proprio su tal punto cadeva l'errore del ON nel ritenere che la morosità fosse piuttosto causa di sospensione della erogazione, e non già di risoluzione del contratto, e che dunque la ripresa della fornitura seguisse automaticamente alla rimozione dello stato di morosità mediante adempimento dell'obbligazione contratta. Tanto più dato il carattere di essenzialità della fornitura stessa, da considerarsi, come detto, bene primario. Con il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione, avendo la Corte di merito respinto la richiesta di declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla considerazione della "particolare intensità del dolo", affermazione che, egli afferma, si pone in stridente contrasto con la connotazione soggettiva del reato a lui ascritto, secondo quanto innanzi illustrato nell'ambito del primo motivo di ricorso, e stante la mancanza di danno per l'ente erogatore.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso non può trovare accoglimento. Occorre, per ragioni sistematiche, trattare prioritariamente il profilo inerente all'errore su legge extrapenale in cui sarebbe incorso il ricorrente.
Vero è che - come indicato dal ricorrente - questa Corte ha, da tempo, affermato che "l'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extrapenale e, cioè, deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, nè richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale. Tali leggi, infatti, inserendosi nel precetto penale ad integrazione della fattispecie criminosa, valgono a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricada su di esse non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria".(Cassazione penale, sez. 1^, 19 ottobre 1982, Di Silvestro). Ed è altrettanto evidente che, alla luce del principio indicato, nel caso della norma di cui all'art. 624 C.p. non vi è alcun riferimento, ne' diretto, ne' indiretto, a norma extrapenale, come invece accade per l'art. 328 C.p. ove, come osservato da questa Corte (Sezione 6^, 28 giugno 1989, Giordano), "l'avverbio indebitamente recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio".
Tuttavia, non solo la circostanza che il ricorrente avesse realmente provveduto a sanare interamente la morosità (e che costituisce condizione ineludibile onde elidere del tutto l'elemento soggettivo del reato) non appare comprovata in atti compulsabili ai fini del giudizio di questa Corte (dai quali emerge, semmai, una mera comunicazione, per altro non documentata, che sarebbe stata data in tal senso all'ente erogante;
ne' in ricorso si indicano dati precisi, al di là del mero assunto), ma nemmeno vi è il dovuto invito e preavvertimento, all'ente erogante, che in mancanza di riattivazione entro quel ragionevole termine, il ricorrente avrebbe agito secondo le modalità fattuali che gli vengono invece contestate in sede penale.
In ogni caso, ed in termini risolutivi, la apposizione del sigillo al contatore, che il Tommasoni rimosse, costituiva segno evidente dell'avvenuto esercizio del diritto, da parte dell'ente erogante, alla interruzione della erogazione (per sospensione o per cessazione del contratto, a poco rileva), con la conseguenza che, dovendo tale sigillo essere rimosso allorché dovesse essere riattivata la fornitura (per la riattivazione del contratto o per nuovo contratto), si sarebbe resa necessaria una ulteriore manifestazione di volontà di tale ente (per facta concludentia), esternata attraverso la rimozione del sigillo o la autorizzazione a tale rimozione;
e non già attraverso la mera inerzia, perché priva di significato. In altri termini, la esistenza del sigillo sul contatore (bene, per altro, di proprietà dell'ente fornitore, e non dell'imputato) era di per sè tale da dover escludere, dal processo logico del Tommasoni, il convincimento che l'eventuale pagamento desse di per sè diritto automaticamente al ripristino della fornitura. Con ciò escludendo la stessa possibilità dell'errore di fatto (conseguente ad errore su legge extrapenale) dedotto dal ricorrente stesso. E pertanto il motivo è infondato.
Escluso così il profilo dell'errore ex art. 47 C.p., e dunque rimanendo integro l'elemento volontaristico dell'imputato perché impregiudicato dalla "deformazione della percezione del fatto" in che consiste l'errore, nemmeno il secondo motivo di ricorso appare fondato. Tale motivo concerne il mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche, fondato, in sentenza impugnata, sulla "modalità esecutiva" del reato e sulla "particolare intensità del dolo".
Il ricorrente sottolinea che nessuna manomissione sia stata effettuata sul contatore e nessun danno conseguito dall'ente erogante. Ciò è contrario ai fatti, in quanto il sigillo deve considerarsi parte integrante, una volta apposto, del contatore (in quanto non rimovibile senza esercizio di violenza), ed in secondo luogo perché il danno per l'ente è derivato proprio dall'aver effettuato una fornitura "invito domino". Per il resto, si tratta di valutazione di fatto, come tale non censurabile nella sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue le soccombenza per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt 615 e 616 C.P.P., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, iL 30 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004