Sentenza 15 giugno 2012
Massime • 2
L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce.
L'ignoranza circa l'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, atteso che l'art. 30 l. n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
Leggi di più… - 3. In cosa consiste l’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2012, n. 33590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33590 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2012 |
Testo completo
335 335 90/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 1097 Dott. ANTONIO AGRO' - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CO SERPICO - Consigliere -N. 4828/2012 Dott. GIACOMO PAOLONI -Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ON CO N. IL 06/09/1940 avverso la sentenza n. 3154/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO . A E Udito il Procuratore Generale in persona del Dott LIO LA 2Agg oche ha concluso per Алле начелте Con NINVIO RELATIL A M F N ALLA HELIMILA Riuetto let Печто Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. R12RUTI Chovanni del foro di Palermo RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per cassazione il difensore di CO CE avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 23-12-11, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 5-5-11, il CO venne dichiarato colpevole del reato di cui all'art 31 1. 646/82 per avere omesso di comunicare al Nucleo di Polizia tributaria le variazioni intervenute nell'entità e nella composizione del suo patrimonio nel decennio successivo al 14 gennaio 2002, data in cui era divenuta irrevocabile la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art 416 bis cp, e, in particolare, per avere omesso di comunicare la vendita di due appartamenti, siti in Palermo, per il valore dichiarato di euro 50.000 il primo e 22000 il secondo ( vendite rispettivamente stipulate il 21-4-2005 e il 12 giugno 2005) ; la vendita di un ulteriore appartamento in Palermo per un valore dichiarato di euro 70.835,00( vendita del 19-12-2007); e infine la vendita di un terzo di un immobile sito in Palermo, per una quota pari a euro 100.000. Il CO tenuto conto della ' contestata recidiva e ritenuta la continuazione tra i diversi episodi contestati ,veniva pertanto condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 16000 di multa. Reati commessi in Palermo il 22-5-05, il 13-7-05, il 20-1-07, il 10-8-08. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt 30 e 31 1. 646/82 e 5 cp, per inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati ascritti al CO. "Il giudice di prime cure aveva assolto il CO non ravvisando l'elemento soggettivo del reato Viceversa, la Corte d'appello, su impugnazione del P.G., è pervenuta alla declaratoria di responsabilità valorizzando, del tutto incongruamente ,secondo il ricorrente,elementi come la tempistica degli atti di compravendita e l'importo elevato delle singole cessioni .Al riguardo, deve infatti osservarsi che le vendite in disamina sono state realizzate nell'arco di oltre tre anni e che il decreto applicativo della misura di prevenzione personale - che non aveva quindi ad oggetto l'ablazione del patrimonio, all'evidenza ritenuto di legittima provenienza - venne reso il 25-6-2006 ossia, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'anno successivo ai primi due atti di compravendita in contestazione. Del pari inconferente risulta essere il riferimento della Corte d'appello all'importo delle singole cessioni poiché, come osservato dal Tribunale, ove il CO avesse voluto nascondere qualcosa, avrebbe potuto agevolmente indicare al notaio una somma inferiore al tetto previsto dalla legge (euro 10.329, 14). Dunque l'indagine, ad avviso del ricorrente, non ha consentito di rinvenire alcun elemento sintomatico della consapevolezza, in capo al CO, di violare il precetto in disamina e della volontà di occultare l'incremento patrimoniale, la cui sussistenza è smentita dalle forme di pubblicità negoziale regolarmente osservate.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art 606 lett e ) cpp, in relazione agli artt 62 bis e 132 cp per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art 606 lett. e) cpp, in relazione agli artt 99 e 132 cp per difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per la recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. L' art 30 1. 646/82 impone a chi versi nelle condizioni soggettive indicate dalla norma l'obbligo di comunicare per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329, 14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente quando riguardino complessivamente elementi di valore non inferiore all'importo poc'anzi indicato. Si tratta, come si vede, di obblighi di comunicazione funzionali ad un penetrante e capillare sistema di controlli nei confronti di particolari categorie di soggetti. La ratio della norma è dunque quella di assicurare ai competenti organi immediataorgani immediata contezza delle variazioni patrimoniali, preordinatamente alle opportune verifiche. Se così è, nessuna rilevanza sul piano oggettivo, come rilevato dal giudice d'appello, ha la circostanza che le operazioni in disamina siano state effettuate con atti pubblici perchè questi ultimi, ancorchè liberamente consultabili da parte di chiunque, non sono destinati a essere portati a conoscenza della polizia tributaria. Ma le doglianze del ricorrente investono non l'elemento oggettivo del reato bensì l'elemento psicologico. Occorre però osservare, al riguardo, che la categoria del dolo viene impropriamente richiamata in ricorso .Il reato di cui all'art 31 1. 646/82 è infatti a dolo generico. Quest'ultimo si esaurisce pertanto nella coscienza e volontà di omettere le comunicazioni previste dalla norma. E' dunque irrilevante che l'agente avesse o non avesse un precipuo intento di occultare alla polizia tributaria le variazioni patrimoniali in disamina perché il reato non è a dolo specifico e una tale finalità esula dall'orizzonte psicologico richiesto, nell'agente, dalla legge per la configurabilità del titolo d'imputazione soggettiva dell'illecito . NE , che il CO avesse coscienza e volontà di non effettuare le comunicazioni in questione è incontroverso. Ma egli assume di non averle effettuate perché non era a conoscenza dell'obbligo impostogli dalla norma Quest 'asserto traspone la problematica al di fuori dell'area del dolo e sul terreno dell'ignoranza del precetto Avrebbe potuto ritenersi il difetto di dolo, in capo all'imputato, ove fosse stato dimostrato che egli era a conoscenza degli obblighi su di lui incombenti ma non li aveva osservati, ad esempio, per mera negligenza e quindi per colpa. Si pensi al caso in cui egli avesse incaricato qualcuno di effettuare le comunicazioni, senza poi preoccuparsi di verificare se gli incombenti in disamina fossero stati o meno espletati dal proprio incaricato. In tal caso, avrebbe potuto eventualmente ravvisarsi, in capo all'imputato, una negligenza, penalmente irrilevante, ma non il dolo del reato in disamina. Ma non è questo l'assunto dell'imputato. L'assunto del CO è che in lui non vi era consapevolezza di violare la norma. Il ricorrente adduce dunque ignoranza del precetto. NE , l'ignoranza del precetto può assumere rilevanza sotto un duplice profilo o come ignoranza della legge extrapenale, nell'ottica delineata dall'art 47 co 3 cp;
o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell'art 5 cp, nel testo risultante da C.Cost. 24 -3-1988 n 364 (Cass. pen 1988, 1133). La prima ipotesi esula dal caso di specie. In ordine all'art 47 co 3 cp, infatti, la giurisprudenza, come noto, distingue, fra norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art 5 cp;
e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente , dalla norma penale. L'errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell'art 47 co 3 cp ( ex plurimis, Cass., Sez V 20-2-2001, Martini, Cass. pen. 2002, 3872; Cass, Sez. VI, 18-11-98, Benanti Cass. pen. 2000, 2636). NE, anche a voler qualificare l'art 30 1. 646/82 come - norma extrapenale, appare difficile sostenere che essa non integri il precetto di cui all 'art 31 1. cit. che non solo la richiama espressamente ma si configura come una norma esclusivamente sanzionatoria della violazione del precetto di cui all'art 30.Di talchè anzi la fattispecie incriminatrice risulta dal combinato disposto delle due norme l'art 30, norma precettiva, e l'art 31, norma sanzionatoria. L'ignoranza del : disposto dell'art 30 si traduce quindi in ignoranza di legge penale, che ricade sotto il disposto dell'art 5 cp. Rimane da verificare se non sia ravvisabile ignoranza inevitabile della legge penale. Prospettazione che occorre sempre riguardare con cautela, nella vastissima area dei mala quia prohibita. NE, al riguardo, la giurisprudenza, come è noto , sulla scia della citata pronuncia della Corte costituzionale, ha elaborato tre criteri: il criterio oggettivo;
il criterio soggettivo;
il criterio misto. Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in una determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell'ignoranza o nell'errore sulla norma penale . Ciò può dipendere dall'oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo;
da un generalizzato caos interpretativo;
dall'assoluta estraneità del suo contento precettivo ai valori correnti nella società. Tali ipotesi esulano dal caso in disamina, trattandosi di norma dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d."sfera parallela laica", alla quale è noto che, nei confronti dei soggetti condannati per reati di mafia, la legge prevede tutta una serie di controlli e di cautele .In ogni caso, Sez. un 10-6-94, Calzetta (Cass. pen. 1994, 2925) ha stabilito che l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto " dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente. Ciò che il CO, che pur aveva subito una condanna per un reato particolarmente grave, non risulta aver fatto. Ancor meno può farsi applicazione, nel caso di specie, del c.d. parametro soggettivo, basato sulle caratteristiche personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l'elevato deficit culturale, alla luce ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia;
o l'incolpevole carenza di socializzazione (Cass. 9-5-96, Falsino, rv n. 205513; Cass. 4-5-95, Bindi, Cass. pen. 1996, 2959). Situazioni tutte estranee alle condizioni sociali e culturali del ricorrente. Per le ragioni appena indicate, non è applicabile nemmeno il parametro c.d.misto, che comprende tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore , criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro . In quest'ottica, la : giurisprudenza ha evidenziato come l'esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente il semplice comportamento passivo dell'agente, qual è $ ravvisabile nel caso di specie, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Cass. Sez I 18-12-2003, n. 25912, rv 228235; Cass. Sez V,25-9-2003 n. 41476, rv 227042. ) . Nulla di tutto ciò risulta aver fatto il ricorrente onde non può essergli applicata l'esimente in disamina.
4. Le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato.
5. Non cosi invece per quanto attiene all'aumento di pena per la recidiva, essendosi limitato il giudice d'appello a un generico richiamo alla " natura delle precedenti condanne " senza specificare in qual modo essa abbia influito sulle valutazioni inerenti alla ritenuta rilevanza della recidiva né quale sia stato l'itinerario logico-giuridico seguito al riguardo. 'Su quest'ultimo punto , pertanto , il ricorso va accolto mentre per il resto va rigettato.
PQM
La Corte Visto l'art 623-opp ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA RITENUTA RILEVANZA DELLA RECIDIVA E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL PUNTO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO. RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO. Così deciso in Roma all'udienza del 15-6-2012. A ΠIl Consigliere estensore виший DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 03 SET 2012 IL FUNZIONAL ZIARIO Pla