Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2012, n. 33590
CASS
Sentenza 15 giugno 2012

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L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce.

L'ignoranza circa l'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, atteso che l'art. 30 l. n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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  • 3In cosa consiste l’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2012, n. 33590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33590
Data del deposito : 15 giugno 2012

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