Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 1668
CASS
Sentenza 10 dicembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'errore su legge extrapenale scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, con riguardo al reato di renitenza alla leva, previsto dall'art. 135, comma primo, lett. a), del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, la Corte ha escluso che costituisse errore scusabile su legge extrapenale quello consistente nell'avere l'imputato erroneamente ritenuto di non essere obbligato a presentarsi alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare, suscettibile di operare, però, solo dopo l'adempimento del suddetto obbligo e previo accertamento dei relativi presupposti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 1668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1668
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

    Testo completo