Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
L'errore su legge extrapenale scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, con riguardo al reato di renitenza alla leva, previsto dall'art. 135, comma primo, lett. a), del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, la Corte ha escluso che costituisse errore scusabile su legge extrapenale quello consistente nell'avere l'imputato erroneamente ritenuto di non essere obbligato a presentarsi alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare, suscettibile di operare, però, solo dopo l'adempimento del suddetto obbligo e previo accertamento dei relativi presupposti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1232
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 013209/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI MA N. IL 21/06/1978;
avverso SENTENZA del 07/01/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vitaliano Esposito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1^. Con sentenza del 7 gennaio 2003, la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con la quale il 19 febbraio 2001 il tribunale monocratico della stessa città condannava VI SS per renitenza alla leva, irrogandogli, in concorso di circostanze attenuanti generiche, la pena di due mesi di reclusione. Secondo la corte territoriale, il reato previsto dall'art. 135 lett. a) DPR n. 237/64 si consumava con la mancata presentazione del soggetto all'autorità militare, a nulla rilevando che egli avesse titolo per essere dispensato dal servizio militare, dispensa che poteva operare solo dopo l'adempimento dell'obbligo di presentazione e previo accertamento dei relativi presupposti.
Ricorre per Cassazione il CQ a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il ragionamento dei giudici era manifestamente illogico, atteso che una causa di dispensa non può che essere accertata prima e non dopo la chiamata alle armi e che in ogni caso il suo comportamento era privo di dolo, perché determinato dall'erroneo convincimento di non essere tenuto a presentarsi in ragione della sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare. Ricorrevano peraltro, secondo il difensore del ricorrente, tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, della scriminante dell'art. 51 c.p., sicché il CQ andava mandato assolto per aver agito in presenza di una causa di giustificazione.
2^. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato quindi inammissibile.
Ed invero, come questa Corte ha avuto occasione di precisare in una ormai lontana decisione (Cass., Sez. 3^, 6 aprile 1970, n. 809, Damiano, RV115597), l'errore su legge extrapenale scusa solo quando la norma stessa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale, per cui il fatto che l'agente abbia ritenuto per errore la mancanza dell'obbligo di presentazione alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare non opera come esimente della sua responsabilità, trattandosi di errore che cade su una norma penale di cui non è ammessa l'ignoranza (art. 5 c.p.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004