Sentenza 18 maggio 2004
Massime • 1
In tema di falso ideologico in atto pubblico, pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendo che il fatto non costituisse reato, la sentenza di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità del presidente e di taluni componenti del comitato di gestione di una USL per avere essi attestato, in una delibera, che il comando presso detta USL di una dipendente inserita nell'organico di altra USL era stato "regolarmente prorogato", laddove un formale provvedimento di proroga non vi era stato, pur avendo sempre continuato, la dipendente, a prestare servizio presso la sede cui era stata comandata, con periodica rinnovazione della richiesta di comando, corredata dei favorevoli pareri dei due organismi interessati, senza che ciò avesse dato luogo ad alcuna manifestazione di contrarietà da parte dei competenti organi regionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2004, n. 27770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27770 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 18/05/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 862
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 000035/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE FA N. IL 23/05/1947;
2) EV IO N. IL 11/01/1941;
3) RA FA N. IL 19/04/1938;
4) GR LE N. IL 23/08/1948;
avverso SENTENZA del 06/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti Paolo Trofino, Giuseppe Stellato e Giovanni Aricò, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli - in riforma di quella pronunciata dal Tribunale di S.M. Capua Vetere il 16 luglio 2002, di assoluzione per insussistenza del fatto - ha dichiarato SE MA, LL FA, FF CH e AR FA colpevoli di concorso in falso ideologico, reato loro contestato per avere - il primo nella qualità di presidente del comitato di gestione della Usl 20 di Aversa, gli altri come componenti di tale comitato - attestato falsamente nella delibera n. 321 del 27 marzo 1991 " che il comando della dipendente IS LI era stato regolarmente prorogato".
Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza tanto oggettiva che soggettiva del reato, e il AR anche in relazione al diniego del beneficio ex art. 163 c.p.. I motivi di impugnazione vanno accolti per quanto di ragione. Gli estremi fattuali della vicenda sono pacifici in processo. ON LI, in servizio alla Usl 46 di Napoli, ottenne nel 1984 il comando presso la Usl 20 di Aversa. Una sua successiva domanda, volta ad ottenere l'inquadramento nel ruolo di quest'ultima struttura ai sensi dell'art. 14 L. 20 maggio 1985, n. 207, venne accolta dal competente comitato di gestione con de libera n. 231 del 27 marzo 1991 che dava atto, tra l'altro, di un comando "regolarmente" prorogato: ed è questo il passaggio del provvedimento oggetto della incriminazione di falso ideologico.
Va subito detto che sia la lettera che la ratio dell'art. 14 della legge cit. non consentono di ritenere, diversamente da quanto sostenuto dagli attuali ricorrenti, che il termine "comando" richiamato in detta disposizione, siccome privo di qualsiasi aggettivazione, possa intendersi in senso lato, vale a dire senza alcun riferimento alla sua regolarità intrinseca, e quindi anche riferito ad una situazione di mero fatto. l'agevolazione, cioè l'inquadramento nel ruolo, è accordata dalla norma a chi "presti servizio in posizione di comando o di incarico ..." ed il riferimento è perciò ad una posizione conseguita e mantenuta nel rispetto delle condizioni di legge, cioè a dire non in debitamente.
Ciò posto, deve aggiungersi che il "comando" della ON presso la Usl 20 di Aversa, al momento della decisione da adottarsi sulla sua domanda di inquadramento nel ruolo, non poteva definirsi obiettivamente "regolare", come correttamente divisato dalla Corte territoriale. In realtà il comando è disposto con provvedimento regionale(art. 44 D.P.R. 741/79) e, per ciò che attiene alla posizione della nominata ON, è parimenti non contestato in atti che fu emesso solo il primo provvedimento regionale, quello che dispose il comando nell'anno 1984, mentre mancano del tutto le successive delibere regionali di proroga, ancorché vi siano stati, anno per anno, le richieste di proroga da parte della dipendente e i pareri favorevoli delle due Usl interessate.
Ne consegne che la delibera adottata il 27 marzo 1991 contiene un asserto obiettivamente non veritiero, sicché a ragione il giudice "a quo" ha reputato integro il reato in esame nel suo elemento materiale.
Non può aderirsi invece alle conclusioni cui l'impugnata sentenza perviene in ordine all'elemento psicologico del reato, di cui è ravvisata la sussistenza sul rilievo che è sufficiente che "la falsificazione sia nella specie avvenuta consapevolmente e volontariamente".
Dovevansi in verità meglio apprezzare le giustificazioni offerte dagli imputati.
Come già ritenuto da questa Suprema Corte con più recente orientamento giurisprudenziale al quale il collegio ritiene di aderire perché coerente ai principi informatori del sistema giuridico penale e correlato alla stessa struttura del reato con particolare riferimento all'elemento psicologico siccome inteso dall'art. 43 c.p., il dolo generico richiesto ai fini della sussistenza del delitto di falsità ideologica in atto pubblico "non importa che il dolo inest in re ipsa" dovendo, al contrario, "essere sempre rigorosamente provato", per cui lo stesso va escluso" tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza di costui, o ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative, o ancora alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo" (cfr. Cass. Sez. 5^, 10, dicembre 1999; 31 gennaio 1992; 31 maggio 1989). Nella specie, la corte territoriale avrebbe dovuto impostare e risolvere il problema in questi termini, una volta accertata una situazione fattuale che, come riferiscono entrambe le sentenze di merito, attestava la reiterazione della istanza di proroga del comando da parte della dipendente accompagnata, di volta in volta, dai pareri sempre favorevoli delle due Usl interessate, quella di provenienza e quella di destinazione, nonché - elemento ancor più pregnante - il permanere della dipendente nello svolgimento del lavoro nella sede di destinazione in assenza di qualsiasi contrario intervento da parte degli organi regionali di controllo: situazione che, al momento dell'adozione della delibera incriminata, appariva indubbiamente tale da poter ingenerare una lettura non proprio esatta della normativa applicabile, onde non può affermarsi che gli imputati avessero la consapevolezza di affermare e attestare cosa non rispondente al vero.
La impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio in relazione alla imputazione di falso ideologico in atto pubblico perché il fatto non costituisce reato. Resta così assorbito il motivo subordinato esposto nell'interesse di AR FA.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004