Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2008, n. 12019
CASS
Sentenza 19 febbraio 2008

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Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - che sanziona le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia. Ne deriva che la norma di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è speciale rispetto a quella di cui all'art. 483 cod. pen. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico), con la conseguenza che i due reati non sono in rapporto di concorso formale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli estremi di cui all'art. 483 cod. pen. per false dichiarazioni dell'imputato circa il proprio reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché avesse accertato che nel periodo interessato l'imputato avesse percepito modesti redditi da lavoro, largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2008, n. 12019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12019
    Data del deposito : 19 febbraio 2008

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