Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - che sanziona le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia. Ne deriva che la norma di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è speciale rispetto a quella di cui all'art. 483 cod. pen. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico), con la conseguenza che i due reati non sono in rapporto di concorso formale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli estremi di cui all'art. 483 cod. pen. per false dichiarazioni dell'imputato circa il proprio reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché avesse accertato che nel periodo interessato l'imputato avesse percepito modesti redditi da lavoro, largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2008, n. 12019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12019 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/02/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 818
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 033096/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IO, N. IL 06/07/1958;
avverso SENTENZA del 11/07/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
GA NN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in data 11.7.07, con la quale veniva confermata quella del Tribunale di Saluzzo del 17.12.04 che l'aveva condannata, in concorso di attenuanti generiche e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale, alla pena di venti giorni di reclusione per violazione dell'art. 483 c.p. per avere, nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, presentata il 9.1.02 al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Saluzzo, dichiarato, contrariamente al vero, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla predetta istanza, di non aver percepito redditi negli anni 2000-2001.
Deduce la ricorrente violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) sostenendo essere la sentenza della corte territoriale frutto di un travisamento dei fatti, dal momento che era stata ritenuta pacifica una circostanza non provata nel processo di primo grado, cioè l'esistenza del dolo richiesto per il reato di cui all'art. 483 c.p.. Si era invero trattato - sosteneva la ricorrente - di una negligenza nella compilazione della documentazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed era stato commesso un errore in assoluta buona fede dal momento che già in precedenti occasioni era stata ammessa a tale beneficio, ancorché avesse percepito redditi da lavoro che mai avevano superato il tetto massimo di reddito consentito per l'accoglimento dell'istanza ed anche nell'ultimo caso, pur inserendo la dichiarazione dei redditi omessa, avrebbe comunque goduto del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Come è noto, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), all'art. 95, sanziona le false, ovvero omesse dichiarazioni nelle comunicazioni contenute nella attestazione dell'interessato relative alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È a tale norma, dunque, che deve farsi riferimento ex art. 15 c.p. e non a quella di cui all'art. 483 c.p., erroneamente contestata alla GA.
Per le medesime ragioni (principio di specialità), è evidente che le due norme non possono essere poste in rapporto di concorso formale.
"Ratio" della norma di cui al ricordato art. 95 è quella di impedire che siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato soggetti che non ne abbiano diritto per mancanza dei presupposti di legge. Il reato è costruito come fattispecie di pura condotta, eventualmente aggravata dall'evento, ma la condotta non si sostanzia nella esternazione di una qualsiasi falsa dichiarazione (o nella mera omissione), atteso che il rinvio che l'art. 95 fa al comma 1 lett. b), c), d) dell'art. 79 incorpora nella fattispecie di reato solo i seguenti comportamenti:
1) dichiarazione di false generalità;
2) falsa attestazione delle condizioni di reddito previste per l'ammissione dall'art. 76;
3) violazione dell'impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti di tali condizioni, se verificatesi nell'anno precedente. È pertanto di tutta evidenza, per quanto riportato sub 2) e 3), che non qualsiasi infedele attestazione rileva, ma solo quella che abbia quale conseguenza l'inganno potenziale (art. 95 prima parte) o effettivo (art. 95 seconda parte) del destinatario della dichiarazione, quella dichiarazione cioè con la quale l'interessato affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità (art. 76), ovvero quella dichiarazione che neghi o nasconda mutamenti significativi intervenuti nel reddito dell'anno precedente a quello della richiesta. Orbene, poiché nel caso in esame, dalla stessa sentenza della corte territoriale non emerge che la GA abbia occultato redditi propri (ovvero del proprio nucleo familiare) che comunque fossero superiori alla soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - avendo i giudici del merito affermato essere rimasto accertato che l'imputata aveva, nel periodo interessato, percepito modesti redditi da lavoro, per altrettanto contenuti periodi di occupazione, per un totale di n. 61 giorni lavorativi -, ne consegue che dal reato ascrittole la ricorrente (che avrebbe dovuto esserle contestato non ex art. 483 c.p., ma D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 95) deve essere assolta perché il fatto non costituisce reato.
Questa Corte, pertanto, deve procedere alla riqualificazione della imputazione ed all'accoglimento del ricorso, per le ragioni sopra esposte, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008