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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3724/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030964073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6265/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 10 luglio 2025 a mezzo PEC, la ricorrente Ricorrente_1, ( C. F.CF_1) nata a [...] ( Sa) il Data_Nascita_1 e residente in [...]( SA ) alla Indirizzo_1, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1 in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto ed elett.te dom.to, unitamente al suo avvocato, presso e nel di lei studio sito in EC VE (Sa) al Indirizzo_2 , ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 100 2024 00309640 73 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su richiesta della Regione Campania e notificata alla ricorrente in data 15 maggio 2025 mediante servizio postale, per l'importo complessivo di euro 506,12, relativo a tassa automobilistica regionale per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione. La ricorrente ha dedotto di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria esclusivamente con la notifica della suddetta cartella, senza che le fossero mai stati notificati avvisi di accertamento o altri atti prodromici idonei a fondare l'iscrizione a ruolo. In ragione di ciò, la ricorrente ha censurato la cartella impugnata deducendone, in via principale, la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente lesione del diritto di difesa, e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, trattandosi di tributo soggetto a termine triennale di prescrizione. Nel ricorso introduttivo
è stato evidenziato che il tributo contestato si riferisce all'annualità 2017 e che, pertanto, il termine di prescrizione avrebbe dovuto ritenersi spirato al 31 dicembre 2020, in assenza di validi e rituali atti interruttivi.
La ricorrente ha altresì contestato che eventuali avvisi di accertamento asseritamente notificati in epoca successiva, ed in particolare nel corso dell'anno 2023, risultano in ogni caso tardivi e comunque mai portati a sua effettiva conoscenza. Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con le proprie controdeduzioni, ha eccepito la legittimità del proprio operato, dichiarando di aver agito quale soggetto incaricato della riscossione sulla base dei carichi trasmessi dall'ente creditore e sostenendo che la cartella di pagamento costituisce atto dovuto in presenza di un ruolo validamente formato. L'Agente della
Riscossione ha richiamato, in via generale, l'esistenza di precedenti atti impositivi e di asseriti atti interruttivi della prescrizione, senza tuttavia fornire prova della loro rituale notifica alla ricorrente, ed ha altresì dedotto di non essere titolare del credito, concludendo per il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato notificato anche alla
Regione Campania, ma la notifica è avvenuta a un indirizzo PEC non corretto, Email_4
, con la conseguenza che l'ente impositore non risulta ritualmente evocato in giudizio e non può essere considerato né parte costituita né contumace. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative, nelle quali ha ribadito e ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso già dedotti nell'atto introduttivo, insistendo in particolare sul carattere assorbente dell'eccezione di prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2017 e sull'assenza, nel fascicolo di causa, di prova circa la rituale notifica di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare, deve essere chiarito l'assetto del contraddittorio. Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del ricorso introduttivo effettuata in data 10 luglio 2025 nei confronti della Regione Campania è avvenuta mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4, indirizzo non corretto e non riferibile all'ufficio competente alla ricezione degli atti processuali in materia tributaria. Ne consegue che la
Regione Campania non risulta ritualmente evocata in giudizio e, pertanto, non può essere dichiarata contumace né possono trarsi effetti processuali a suo carico. Il giudizio risulta invece validamente instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita, soggetto legittimato a contraddire in ordine ai vizi propri della cartella di pagamento, tra i quali rientrano la prescrizione del credito e la mancata prova della rituale notifica degli atti presupposti, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione. Nel merito, il motivo centrale e assorbente dedotto dalla ricorrente attiene alla intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno d'imposta
2017. In materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L.
n. 2/1986, stabilisce che l'azione per il recupero del tributo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale termine triennale opera anche nella fase della riscossione e che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza di validi atti interruttivi tempestivamente notificati. Nel caso di specie, il tributo si riferisce all'annualità 2017, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal 1° gennaio 2018 e suo spirare al 31 dicembre 2020. La cartella di pagamento impugnata è stata invece notificata alla ricorrente soltanto in data 15 maggio 2025, dunque quando il credito risultava già estinto per prescrizione, salvo che fosse stata fornita prova di atti interruttivi validamente notificati entro il termine suddetto. A fronte della specifica eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur costituitasi in giudizio, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la rituale notifica di avvisi di accertamento o di altri atti interruttivi del termine prescrizionale anteriormente alla sua scadenza. Né può ritenersi sufficiente il mero richiamo, contenuto nella cartella, ad asseriti avvisi di accertamento notificati negli anni 2020 o 2023, in assenza di prova rigorosa circa il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio nei confronti della ricorrente.
Tale carenza probatoria assume rilievo decisivo, atteso che, secondo l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, l'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava sull'Amministrazione che intende far valere il credito, non potendo la pretesa impositiva fondarsi su mere allegazioni prive di riscontro documentale.
Parimenti fondato è il motivo di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che l'omessa notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale, quale la cartella di pagamento, poiché impedisce al destinatario di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare tempestivamente il diritto di difesa . Tale principio è stato costantemente ribadito anche in epoca successiva (Cass. civ., sez. V, n. 9216/2018). Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica di alcun avviso di accertamento o altro atto prodromico e tale allegazione non è stata superata da idonea prova contraria da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ne consegue che la cartella impugnata risulta viziata anche sotto tale profilo, avendo inciso direttamente sulla sfera giuridica della ricorrente senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'ordinamento e in violazione dell'art. 24 della Costituzione. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che, alla data del 15 maggio 2025, il credito relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno
2017 fosse già definitivamente estinto per prescrizione e che la cartella di pagamento impugnata sia, comunque, illegittima per omessa prova della rituale notifica degli atti presupposti. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione e, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica , cosi decide:
a) accoglie il ricorso;
b) condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro
150,00, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatatario.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3724/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030964073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6265/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 10 luglio 2025 a mezzo PEC, la ricorrente Ricorrente_1, ( C. F.CF_1) nata a [...] ( Sa) il Data_Nascita_1 e residente in [...]( SA ) alla Indirizzo_1, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1 in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto ed elett.te dom.to, unitamente al suo avvocato, presso e nel di lei studio sito in EC VE (Sa) al Indirizzo_2 , ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 100 2024 00309640 73 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su richiesta della Regione Campania e notificata alla ricorrente in data 15 maggio 2025 mediante servizio postale, per l'importo complessivo di euro 506,12, relativo a tassa automobilistica regionale per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione. La ricorrente ha dedotto di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria esclusivamente con la notifica della suddetta cartella, senza che le fossero mai stati notificati avvisi di accertamento o altri atti prodromici idonei a fondare l'iscrizione a ruolo. In ragione di ciò, la ricorrente ha censurato la cartella impugnata deducendone, in via principale, la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente lesione del diritto di difesa, e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, trattandosi di tributo soggetto a termine triennale di prescrizione. Nel ricorso introduttivo
è stato evidenziato che il tributo contestato si riferisce all'annualità 2017 e che, pertanto, il termine di prescrizione avrebbe dovuto ritenersi spirato al 31 dicembre 2020, in assenza di validi e rituali atti interruttivi.
La ricorrente ha altresì contestato che eventuali avvisi di accertamento asseritamente notificati in epoca successiva, ed in particolare nel corso dell'anno 2023, risultano in ogni caso tardivi e comunque mai portati a sua effettiva conoscenza. Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con le proprie controdeduzioni, ha eccepito la legittimità del proprio operato, dichiarando di aver agito quale soggetto incaricato della riscossione sulla base dei carichi trasmessi dall'ente creditore e sostenendo che la cartella di pagamento costituisce atto dovuto in presenza di un ruolo validamente formato. L'Agente della
Riscossione ha richiamato, in via generale, l'esistenza di precedenti atti impositivi e di asseriti atti interruttivi della prescrizione, senza tuttavia fornire prova della loro rituale notifica alla ricorrente, ed ha altresì dedotto di non essere titolare del credito, concludendo per il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato notificato anche alla
Regione Campania, ma la notifica è avvenuta a un indirizzo PEC non corretto, Email_4
, con la conseguenza che l'ente impositore non risulta ritualmente evocato in giudizio e non può essere considerato né parte costituita né contumace. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative, nelle quali ha ribadito e ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso già dedotti nell'atto introduttivo, insistendo in particolare sul carattere assorbente dell'eccezione di prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2017 e sull'assenza, nel fascicolo di causa, di prova circa la rituale notifica di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare, deve essere chiarito l'assetto del contraddittorio. Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del ricorso introduttivo effettuata in data 10 luglio 2025 nei confronti della Regione Campania è avvenuta mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4, indirizzo non corretto e non riferibile all'ufficio competente alla ricezione degli atti processuali in materia tributaria. Ne consegue che la
Regione Campania non risulta ritualmente evocata in giudizio e, pertanto, non può essere dichiarata contumace né possono trarsi effetti processuali a suo carico. Il giudizio risulta invece validamente instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita, soggetto legittimato a contraddire in ordine ai vizi propri della cartella di pagamento, tra i quali rientrano la prescrizione del credito e la mancata prova della rituale notifica degli atti presupposti, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione. Nel merito, il motivo centrale e assorbente dedotto dalla ricorrente attiene alla intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno d'imposta
2017. In materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L.
n. 2/1986, stabilisce che l'azione per il recupero del tributo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale termine triennale opera anche nella fase della riscossione e che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza di validi atti interruttivi tempestivamente notificati. Nel caso di specie, il tributo si riferisce all'annualità 2017, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal 1° gennaio 2018 e suo spirare al 31 dicembre 2020. La cartella di pagamento impugnata è stata invece notificata alla ricorrente soltanto in data 15 maggio 2025, dunque quando il credito risultava già estinto per prescrizione, salvo che fosse stata fornita prova di atti interruttivi validamente notificati entro il termine suddetto. A fronte della specifica eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur costituitasi in giudizio, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la rituale notifica di avvisi di accertamento o di altri atti interruttivi del termine prescrizionale anteriormente alla sua scadenza. Né può ritenersi sufficiente il mero richiamo, contenuto nella cartella, ad asseriti avvisi di accertamento notificati negli anni 2020 o 2023, in assenza di prova rigorosa circa il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio nei confronti della ricorrente.
Tale carenza probatoria assume rilievo decisivo, atteso che, secondo l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, l'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava sull'Amministrazione che intende far valere il credito, non potendo la pretesa impositiva fondarsi su mere allegazioni prive di riscontro documentale.
Parimenti fondato è il motivo di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che l'omessa notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale, quale la cartella di pagamento, poiché impedisce al destinatario di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare tempestivamente il diritto di difesa . Tale principio è stato costantemente ribadito anche in epoca successiva (Cass. civ., sez. V, n. 9216/2018). Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica di alcun avviso di accertamento o altro atto prodromico e tale allegazione non è stata superata da idonea prova contraria da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ne consegue che la cartella impugnata risulta viziata anche sotto tale profilo, avendo inciso direttamente sulla sfera giuridica della ricorrente senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'ordinamento e in violazione dell'art. 24 della Costituzione. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che, alla data del 15 maggio 2025, il credito relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno
2017 fosse già definitivamente estinto per prescrizione e che la cartella di pagamento impugnata sia, comunque, illegittima per omessa prova della rituale notifica degli atti presupposti. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione e, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica , cosi decide:
a) accoglie il ricorso;
b) condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro
150,00, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatatario.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora