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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 144/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 14 D Lgs 150/2011 promosso da
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
c,
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2
CLAUDIA DAMATO, come da mandato in atti resistente
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente avv. : Parte_1
“Piaccia all'Imm.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, ed eccezione
a) accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alla vigente tariffa professionale forense, condanni il convenuto condominio al pagamento della somma di euro 5.500,00 oltre 15% tpf, cpa e iva come per legge al lordo della RA
(totali euro 8.025,16) (o quella diversa, maggiore o minore accertanda in corso di giudizio) a titolo di compensi professionali oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cod.civ. e rivalutazione monetaria dal di della domanda al momento del pagamento;
b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
In via gradata, nella non creduta e ritenuta ipotesi in cui si ritenga non completata la procedura di negoziazione assistita, assegnare alle parti un congruo termine per gli incombenti di rito;
in ogni caso, all'esito accogliere le conclusioni di cui al punto a).”
Per il resistente Controparte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per la mancata conclusione del procedimento di negoziazione assistita;
accertate e dichiarare comunque l'incompetenza di codesto On. Collegio a decidere sul ricorso avversario, atteso che l'art. 28 della Legge 794/1942, in combinato disposto con l'art.
14 del D.Lgs. 150/2011 e l'art. 281-decies cod.proc.civ., non attribuisce alla Corte
d'Appello competenza per la liquidazione di compensi professionali forensi, salvo il caso in cui vi sia una specifica attribuzione normativa o un vincolo processuale derivante dalla fase pregressa del giudizio essendo competente a decidere il Tribunale. in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto
e comunque non provate. In via di mero subordine dichiarare tenuto l'odierno
resistente a corrispondere solo quanto effettivamente dovuto e CP_1
rigorosamente dimostrato dal ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ex art. 28 L. 794/1942 e 14 D. lgs. 150/2011, l'Avv. Parte_1
del Foro di Savona conveniva in giudizio il , sito
[...] Controparte_1
in IO, dinanzi alla Corte d'Appello di Genova per ottenere il pagamento dei compensi professionali, esponendo: che aveva difeso il resistente, appellando la sentenza resa dal Tribunale di CP_1
Savona, dinanzi alla Corte d'Appello di Genova nel giudizio civile R.G. n. 78/2021, che si era concluso con sentenza di rigetto dell'appello divenuta irrevocabile;
che non gli era stato pagato il compenso dovuto per la prestazione professionale svolta;
che, prima di iniziare la presente causa, aveva esperito il tentativo di negoziazione assistita, con esito negativo;
che aveva chiesto il pagamento del compenso nella somma indicata in via stragiudiziale nella negoziazione assistita, ovvero nella somma pari ad euro 5.500,00, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, in linea con quanto liquidato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 307/23 alla controparte vittoriosa;
che, pertanto, chiedeva di condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 5.500,00, oltre 15 % t.p.f., CPA, IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al momento del pagamento.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancata conclusione della negoziazione assistita poiché questa – benchè iniziata - non veniva poi coltivata dall'Avv. che non trasmetteva la convenzione di negoziazione. Eccepiva poi Pt_1
l'incompetenza della Corte di Appello, ritenendo competente per la liquidazione dei compensi professionali il Tribunale in composizione collegiale.
Nel merito, il contestava l'ammontare degli importi richiesti, avendo il CP_1
ricorrente quantificato il proprio compenso sulla base dei criteri adottati dalla Corte
d'Appello di Genova nella sentenza n. 307/23, ritenuti automaticamente applicabili nel caso di specie. Inoltre, l'importo non risultava adeguato all'attività professionale svolta. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata conclusione della negoziazione assistita, l'Avv. evidenziava che, nel caso in esame, il Pt_1
procedimento di negoziazione assistita non era obbligatorio, non costituendo pertanto condizione di procedibilità della domanda;
che, inoltre, a seguito dell'adesione di controparte alla negoziazione assistita, il ricorrente comunicava a mezzo PEC la chiusura anticipata della procedura di negoziazione a seguito di condotte processuali incompatibili con lo svolgimento della procedura di negoziazione, senza che la controparte nulla eccepisse in merito.
Quanto all'eccezione d'incompetenza, il ricorrente evidenziava di aver instaurato correttamente la presente controversia dinanzi alla Corte d'Appello, quale ufficio giudiziario che aveva deciso per ultimo la controversia.
Infine, relativamente agli importi richiesti, il ricorrente dichiarava di aver adottato i parametri medi previsti per controversie di valore indeterminabile e di complessità media, risultando detto importo in linea con quanto liquidato dalla Corte d'Appello, con sentenza n. 307/23, alla controparte.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 1.10.25, allorché, all'esito del deposito degli scritti difensivi delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prelimina1ente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, è escluso l'obbligo di negoziazione assistita nelle cause tra consumatore e professionista ed il condominio riveste appunto la qualifica di consumatore (cfr. Cass. n.14410 del 2024: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”.
Nè è di ostacolo al rigetto dell'eccezione in oggetto il fatto che parte ricorrente abbia comunque esperito la procedura di negoziazione assistita, poiché non è precluso attivare detto procedimento anche nei casi in cui non sia obbligatorio farlo e, nel caso in cui la procedura venga esperita ugualmente, il mancato compimento di essa non può determinare l'improcedibilità della domanda.
Quanto all'eccezione di incompetenza funzionale, parimenti proposta dal convenuto, la Corte osserva che il giudizio di liquidazione dei compensi è stato correttamente introdotto dinanzi alla Corte di Appello quale giudice che ha deciso la controversia, come previsto dall'art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011.
Tale norma stabilisce infatti che “le controversie previste dall'articolo 28 della legge
13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica”.
Nel caso di specie la controversia dalla quale deriva la richiesta dell'avvocato Pt_1
di liquidazione del compenso si era svolta dinanzi alla Corte di Appello di Genova, sicchè la competenza a decidere in merito alla liquidazione del compenso nei confronti del proprio cliente, dopo la decisione della causa, spetta alla Corte di Appello di
Genova quale giudice che ha deciso la controversia.
Appare inconferente il richiamo alla riforma c.d. Cartabia che non ha modificato i criteri di competenza previsti dalla normativa citata.
Nel merito, la domanda è fondata. L'attività giudiziale dedotta è stata pacificamente svolta dall'avv. nell'ambito Pt_1
del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello e, pertanto, la domanda risulta provata nell'an.
In particolare, emerge dagli atti che l'avvocato ha esaminato la Parte_1
sentenza da gravare emessa dal Tribunale di Savona n. 791/2020; ha condiviso le ragioni dell'appello con l'assemblea del Condomini e l'amministratrice p.t. e ha avuto il mandato ad appellare (allegato 2 ricorrente - verbale assemblea 20-01-21); ha predisposto e notificato l'atto di citazione in appello;
ha esaminato la comparsa di costituzione in appello;
ha redatto le note di udienza (trattazione scritta); ha redatto la comparsa conclusionale.
Va notato, altresì, che il convenuto non contesta di dover ancora pagare CP_1
l'avv. Pt_1
Questi ha formalizzato la richiesta di liquidazione del compenso in euro 5.500, somma corrispondente a quella liquidata dalla Corte alla controparte vittoriosa.
Ritiene la Corte che la richiesta, per come formulata, possa trovare parziale accoglimento, tenuto conto della natura della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e considerando che l'esito del giudizio non è stato favorevole per il resistente. CP_1
Le tabelle applicabili sono quelle vigenti all'epoca della definizione del giudizio e il valore della posizione controversa è quello in rapporto allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, già applicato dal Tribunale di Savona nel giudizio di primo grado e seguito anche dalla Corte territoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il compenso viene liquidato nell'importo di euro 4.700, applicato lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria/di trattazione non richiesta dal ricorrente, calcolato in cifra intermedia tra i valori minimi e quelli medi, oltre il 15% per spese generali ex art. 2
DM 55/14, CPA ed IVA come per legge ed oltre interessi moratori dalla domanda, al tasso applicabile alle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c. qualora le parti non abbiano concordato una diversa misura degli interessi (cfr. Cass. n. 8611 del 2022).
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e si liquidano, in conformità al DM 55/2014 – aggiornato al DM 147/2022 – come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/2011,
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il , corrente in Controparte_1
IO (SV), via XX Settembre n. 158, in persona del suo amministratore e legale rappresentante , a pagare al ricorrente avv. quale Controparte_2 Parte_1
compenso per le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di €
4.700, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cod. civ. dalla domanda, oltre, spese generali ed accessori di legge;
CONDANNA il , corrente in IO (SV), via XX Controparte_1
Settembre n. 158, in persona del suo amministratore e legale rappresentante CP_2
, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 1.923,00 per compensi, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge.
Genova, lì 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 144/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 14 D Lgs 150/2011 promosso da
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
c,
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2
CLAUDIA DAMATO, come da mandato in atti resistente
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente avv. : Parte_1
“Piaccia all'Imm.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, ed eccezione
a) accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alla vigente tariffa professionale forense, condanni il convenuto condominio al pagamento della somma di euro 5.500,00 oltre 15% tpf, cpa e iva come per legge al lordo della RA
(totali euro 8.025,16) (o quella diversa, maggiore o minore accertanda in corso di giudizio) a titolo di compensi professionali oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cod.civ. e rivalutazione monetaria dal di della domanda al momento del pagamento;
b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
In via gradata, nella non creduta e ritenuta ipotesi in cui si ritenga non completata la procedura di negoziazione assistita, assegnare alle parti un congruo termine per gli incombenti di rito;
in ogni caso, all'esito accogliere le conclusioni di cui al punto a).”
Per il resistente Controparte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per la mancata conclusione del procedimento di negoziazione assistita;
accertate e dichiarare comunque l'incompetenza di codesto On. Collegio a decidere sul ricorso avversario, atteso che l'art. 28 della Legge 794/1942, in combinato disposto con l'art.
14 del D.Lgs. 150/2011 e l'art. 281-decies cod.proc.civ., non attribuisce alla Corte
d'Appello competenza per la liquidazione di compensi professionali forensi, salvo il caso in cui vi sia una specifica attribuzione normativa o un vincolo processuale derivante dalla fase pregressa del giudizio essendo competente a decidere il Tribunale. in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto
e comunque non provate. In via di mero subordine dichiarare tenuto l'odierno
resistente a corrispondere solo quanto effettivamente dovuto e CP_1
rigorosamente dimostrato dal ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ex art. 28 L. 794/1942 e 14 D. lgs. 150/2011, l'Avv. Parte_1
del Foro di Savona conveniva in giudizio il , sito
[...] Controparte_1
in IO, dinanzi alla Corte d'Appello di Genova per ottenere il pagamento dei compensi professionali, esponendo: che aveva difeso il resistente, appellando la sentenza resa dal Tribunale di CP_1
Savona, dinanzi alla Corte d'Appello di Genova nel giudizio civile R.G. n. 78/2021, che si era concluso con sentenza di rigetto dell'appello divenuta irrevocabile;
che non gli era stato pagato il compenso dovuto per la prestazione professionale svolta;
che, prima di iniziare la presente causa, aveva esperito il tentativo di negoziazione assistita, con esito negativo;
che aveva chiesto il pagamento del compenso nella somma indicata in via stragiudiziale nella negoziazione assistita, ovvero nella somma pari ad euro 5.500,00, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, in linea con quanto liquidato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 307/23 alla controparte vittoriosa;
che, pertanto, chiedeva di condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 5.500,00, oltre 15 % t.p.f., CPA, IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al momento del pagamento.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancata conclusione della negoziazione assistita poiché questa – benchè iniziata - non veniva poi coltivata dall'Avv. che non trasmetteva la convenzione di negoziazione. Eccepiva poi Pt_1
l'incompetenza della Corte di Appello, ritenendo competente per la liquidazione dei compensi professionali il Tribunale in composizione collegiale.
Nel merito, il contestava l'ammontare degli importi richiesti, avendo il CP_1
ricorrente quantificato il proprio compenso sulla base dei criteri adottati dalla Corte
d'Appello di Genova nella sentenza n. 307/23, ritenuti automaticamente applicabili nel caso di specie. Inoltre, l'importo non risultava adeguato all'attività professionale svolta. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata conclusione della negoziazione assistita, l'Avv. evidenziava che, nel caso in esame, il Pt_1
procedimento di negoziazione assistita non era obbligatorio, non costituendo pertanto condizione di procedibilità della domanda;
che, inoltre, a seguito dell'adesione di controparte alla negoziazione assistita, il ricorrente comunicava a mezzo PEC la chiusura anticipata della procedura di negoziazione a seguito di condotte processuali incompatibili con lo svolgimento della procedura di negoziazione, senza che la controparte nulla eccepisse in merito.
Quanto all'eccezione d'incompetenza, il ricorrente evidenziava di aver instaurato correttamente la presente controversia dinanzi alla Corte d'Appello, quale ufficio giudiziario che aveva deciso per ultimo la controversia.
Infine, relativamente agli importi richiesti, il ricorrente dichiarava di aver adottato i parametri medi previsti per controversie di valore indeterminabile e di complessità media, risultando detto importo in linea con quanto liquidato dalla Corte d'Appello, con sentenza n. 307/23, alla controparte.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 1.10.25, allorché, all'esito del deposito degli scritti difensivi delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prelimina1ente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, è escluso l'obbligo di negoziazione assistita nelle cause tra consumatore e professionista ed il condominio riveste appunto la qualifica di consumatore (cfr. Cass. n.14410 del 2024: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”.
Nè è di ostacolo al rigetto dell'eccezione in oggetto il fatto che parte ricorrente abbia comunque esperito la procedura di negoziazione assistita, poiché non è precluso attivare detto procedimento anche nei casi in cui non sia obbligatorio farlo e, nel caso in cui la procedura venga esperita ugualmente, il mancato compimento di essa non può determinare l'improcedibilità della domanda.
Quanto all'eccezione di incompetenza funzionale, parimenti proposta dal convenuto, la Corte osserva che il giudizio di liquidazione dei compensi è stato correttamente introdotto dinanzi alla Corte di Appello quale giudice che ha deciso la controversia, come previsto dall'art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011.
Tale norma stabilisce infatti che “le controversie previste dall'articolo 28 della legge
13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica”.
Nel caso di specie la controversia dalla quale deriva la richiesta dell'avvocato Pt_1
di liquidazione del compenso si era svolta dinanzi alla Corte di Appello di Genova, sicchè la competenza a decidere in merito alla liquidazione del compenso nei confronti del proprio cliente, dopo la decisione della causa, spetta alla Corte di Appello di
Genova quale giudice che ha deciso la controversia.
Appare inconferente il richiamo alla riforma c.d. Cartabia che non ha modificato i criteri di competenza previsti dalla normativa citata.
Nel merito, la domanda è fondata. L'attività giudiziale dedotta è stata pacificamente svolta dall'avv. nell'ambito Pt_1
del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello e, pertanto, la domanda risulta provata nell'an.
In particolare, emerge dagli atti che l'avvocato ha esaminato la Parte_1
sentenza da gravare emessa dal Tribunale di Savona n. 791/2020; ha condiviso le ragioni dell'appello con l'assemblea del Condomini e l'amministratrice p.t. e ha avuto il mandato ad appellare (allegato 2 ricorrente - verbale assemblea 20-01-21); ha predisposto e notificato l'atto di citazione in appello;
ha esaminato la comparsa di costituzione in appello;
ha redatto le note di udienza (trattazione scritta); ha redatto la comparsa conclusionale.
Va notato, altresì, che il convenuto non contesta di dover ancora pagare CP_1
l'avv. Pt_1
Questi ha formalizzato la richiesta di liquidazione del compenso in euro 5.500, somma corrispondente a quella liquidata dalla Corte alla controparte vittoriosa.
Ritiene la Corte che la richiesta, per come formulata, possa trovare parziale accoglimento, tenuto conto della natura della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e considerando che l'esito del giudizio non è stato favorevole per il resistente. CP_1
Le tabelle applicabili sono quelle vigenti all'epoca della definizione del giudizio e il valore della posizione controversa è quello in rapporto allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, già applicato dal Tribunale di Savona nel giudizio di primo grado e seguito anche dalla Corte territoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il compenso viene liquidato nell'importo di euro 4.700, applicato lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria/di trattazione non richiesta dal ricorrente, calcolato in cifra intermedia tra i valori minimi e quelli medi, oltre il 15% per spese generali ex art. 2
DM 55/14, CPA ed IVA come per legge ed oltre interessi moratori dalla domanda, al tasso applicabile alle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c. qualora le parti non abbiano concordato una diversa misura degli interessi (cfr. Cass. n. 8611 del 2022).
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e si liquidano, in conformità al DM 55/2014 – aggiornato al DM 147/2022 – come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/2011,
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il , corrente in Controparte_1
IO (SV), via XX Settembre n. 158, in persona del suo amministratore e legale rappresentante , a pagare al ricorrente avv. quale Controparte_2 Parte_1
compenso per le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di €
4.700, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cod. civ. dalla domanda, oltre, spese generali ed accessori di legge;
CONDANNA il , corrente in IO (SV), via XX Controparte_1
Settembre n. 158, in persona del suo amministratore e legale rappresentante CP_2
, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 1.923,00 per compensi, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge.
Genova, lì 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello BRUNO