Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 12/03/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 41/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26079 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro RU IG, nato a [...] il [...] ([...]), rappresentato e difeso dall’Avvocato Michela SCAFETTA ([...]), presso il cui studio sito in Roma, Viale dei Primati Sportivi, nr. 19, ha eletto domicilio (P.E.C. scafetta@pec.it);
Uditi, nella pubblica Udienza del 14 gennaio 2026, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e l’Avvocato Gianmaria COVINO, delegato dall’Avvocato Michela SCAFETTA, legale del convenuto;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
Con nota del 15.02.2023 la Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma comunicava alla Procura Regionale attrice, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del C.P.P., l’avvio dell’azione penale nell’ambito del procedimento nr. 136/A/2021 nei confronti di alcuni militari appartenenti alla Marina Militare in servizio presso la Stazione VLF NATO ubicata sull’isola di Tavolara, per condotte qualificabili come truffa militare continuata aggravata a mente dell’articolo 234 del C.P.M.P.. Tra questi vi era anche l’odierno convenuto, che all’epoca dei fatti rivestiva il grado di 1° Luogotenente, per avere indebitamente percepito la retribuzione relativa a diversi giorni nel periodo compreso dal 04.06.2019 al 28.01.2021, durante i quali il menzionato dipendente non aveva prestato attività lavorativa pur avendo indicato, nello statino mensile delle presenze, i relativi orari di lavoro svolto, conseguendo in tal modo un profitto ingiusto pari ad Euro 3.143,50, con eguale danno a carico dell’Amministrazione militare. Con successiva comunicazione del 22.03.2023, la suddetta Procura Militare trasmetteva all’Ufficio Requirente gli atti completi del fascicolo concernente il procedimento penale in questione; la Stazione NATO di Tavolara, con nota del 21.04.2023, inviava una relazione sulla vicenda in parola ed ulteriore documentazione.
L’azione penale ha avuto origine da un’attività di indagine effettuata d’iniziativa da personale della Stazione Carabinieri per la Marina di La Maddalena, in missione presso posto fisso sull’isola di Tavolara, a seguito della ricezione di una segnalazione anonima di reato, compendiata nelle connesse informative del 30.04.2021, 06.05.2022, 21.05.2022, 17.12.2022 e 14.01.2023 trasmesse alla Procura Militare in rassegna. Occorre precisare che la base NATO si trova presso la citata isola e che gli accessi alla stessa avvengono esclusivamente con mezzi navali militari che partono da Porto San Paolo ad orari prestabiliti ed attraccano, normalmente, a Punta Timone, nella banchina sita all’interno della Stazione medesima, salvo condizioni meteorologiche avverse, nel qual caso lo sbarco si verifica sulla parte opposta dell’isola; il tempo medio del tragitto dalla terraferma è di circa 80 minuti totali, comprensivi di andata e ritorno. Merita sottolineare, inoltre, che il rilevamento delle presenze dei militari presso la richiamata base, in assenza nel periodo interessato di un sistema elettronico, consisteva nell’annotazione giornaliera sui cosiddetti “registri presenze” cartacei, le cui risultanze erano poi raccolte nello “statino mensile riepilogativo dei servizi”; entrambi i documenti erano sottoscritti dai dipendenti.
Le investigazioni esperite dai militari dell’Arma, concernenti servizi di appostamento, servizi di osservazione degli arrivi e delle partenze dall’isola ed analisi dei tabulati telefonici afferenti al traffico dei numeri intestati ai singoli dipendenti, consentivano di accertare, secondo l’ipotesi accusatoria propugnata dalla Procura Regionale, che alcuni militari appartenenti al personale amministrativo della Stazione NATO si rendevano responsabili di condotte di falsa attestazione della presenza in servizio; dalle descritte indagini sarebbe emerso che il nominato RU si sarebbe assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, nell’arco temporale sopra indicato, per un totale di 27 giornate analiticamente dettagliate da parte pubblica con specifico richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale del 15.02.2023. Dai conteggi effettuati dalla Stazione NATO è stato acclarato che gli emolumenti corrisposti al Sottufficiale nelle predette giornate ammontano ad Euro 3.143,50.
Al termine dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale e quello all’immagine cagionati con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, alla Marina Militare, ai sensi dell’articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, ha notificato allo stesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 67 del Codice della giustizia contabile. In relazione alla contestazione di danno il nominato RU ha formulato controdeduzioni scritte; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, sono apparse idonee a superare solo parzialmente i motivi dell’addebito, in quanto parte pubblica ha espunto dalla precedente contestazione 8 giornate lavorative afferenti alle annualità 2020 e 2021, ritenendo meritevoli di accoglimento le giustificazioni afferenti ai tempi necessari per il raggiungimento dell’isola in virtù dello scaglionamento in partenza disposto dal Direttore della Stazione per il personale diretto alla sede di Tavolara, da considerarsi come servizio effettivo.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 20.12.2023, con cui veniva addebitato al suddetto Sottufficiale un danno patrimoniale di Euro 2.801,34 ed un danno all’immagine pari ad Euro 5.602,68, computato in misura doppia rispetto alla prima voce di pregiudizio, per un totale complessivo di Euro 8.404,02, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
In previsione dell’Udienza di discussione, il convenuto si è costituito in giudizio con una prima memoria depositata in data 17.12.2024, affidando il mandato all’Avvocato Michela SCAFETTA, doppiata da una seconda comparsa versata in atti il 22.01.2025. Nel secondo libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito che il processo penale nei confronti del proprio assistito dinanzi al Tribunale Militare di Roma è stato definito con Sentenza del GUP nr. 71/2023 del 23.09.2023, la quale ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, il palese difetto della stessa condotta antigiuridica contestata dalla Procura Regionale, sottolineando al riguardo che parte pubblica ha basato l’ipotesi accusatoria unicamente sull’informativa trasmessa dai Carabinieri il 30.04.2021 e sulle successive integrazioni, nonché sull’analisi dei tabulati delle celle telefoniche che l’utenza del suo assistito ha agganciato nell’arco temporale in questione, da cui tuttavia non emergono elementi univoci, precisi e convergenti a carico di quest’ultimo ma soltanto presunzioni semplici, che tali elementi in relazione alle giornate di presunta assenza dal servizio sono stati puntualmente confutati già in sede di controdeduzioni a seguito della notifica dell’invito a dedurre, evidenziando in tale visuale, tra l’altro, la possibilità per i militari di stanza presso la predetta base NATO di svolgere la loro attività di servizio anche presso la Capitaneria di Porto e la Foresteria, ubicate in Olbia, dove peraltro non veniva tenuto il registro giornaliero delle presenze, in funzione di ordini verbali impartiti all’occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, pure alla luce delle condizioni meteorologiche avverse, la possibilità per il personale di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità “smart working” presso il domicilio, specie a partire dal mese di marzo del 2020 in concomitanza con la pandemia COVID-19, sempre in ragione di ordini anche verbali impartiti all’occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, il quale aveva provveduto con ordine di servizio nr. 4 del 12.03.2020 a suddividere i militari addetti al settore amministrativo in due squadre che si alternavano nella base con cadenza settimanale, e la possibilità per il personale di fruire, su autorizzazione pure contestuale del Direttore, di giorni di licenza, ordinaria o straordinaria, ovvero di riposo compensativo per ore di eccedenza chiesti anche verbalmente il giorno precedente e finanche lo stesso giorno del congedo, che il procedimento penale inerente a diversi colleghi del nominato RU che lavoravano sull’isola di Tavolara si è concluso con una richiesta di archiviazione per assenza di riscontri certi dovendosi ritenere plausibili le argomentazioni difensive dedotte dagli indagati, che appaiono insussistenti le due voci di pregiudizio addebitate dall’Ufficio Requirente per evidente difetto dei necessari presupposti, e che, infine, risulta assolutamente carente il requisito soggettivo del dolo e della colpa grave, atteso che il citato Sottufficiale ha sempre agito con scrupolo, correttezza e buona fede; in subordine, il patrocinatore ha chiesto l’applicazione di un ampio potere riduttivo.
Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell’ambito dell’odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l’atto di citazione e le sue conclusioni, ha evidenziato, in via preliminare, che la Sentenza di condanna del Tribunale Militare di Roma, nr. 142 del 2025, nei confronti del Direttore della Stazione NATO IP RI OGNO, ha riconosciuto che i collaboratori del menzionato Ufficiale si sentivano in condizione di approfittare della situazione di estrema precarietà del sistema cartaceo di rilevazione delle presenze sull’isola, nonché della stessa condotta non certo impeccabile del Comandante in ordine alla certificazione delle proprie prestazioni lavorative, sottolineando, inoltre, che le prove raccolte a carico dell’odierno convenuto sono univoche e convergenti incrociando i dati rivenienti dai servizi di osservazione e dalle celle telefoniche agganciate dal medesimo; il Pubblico Ministero contabile, infine, si è opposto alla richiesta di esercizio del potere riduttivo.
L’Avvocato COVINO, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, ha precisato che nei confronti del proprio assistito il Tribunale Militare di Roma ha pronunciato una Sentenza di assoluzione.
Considerato in
DIRITTO
La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale e quello all’immagine che sarebbero stati cagionati dal convenuto alla Marina Militare, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con l’assenza ingiustificata dal servizio nelle 19 giornate in precedenza tratteggiate.
Non essendo state sollevate dalla difesa del convenuto questioni pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell’azione di responsabilità da parte dell’Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni esternate dal legale del medesimo.
Ciò premesso, questi Giudici non ritengono persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione; in tale ottica, la Sezione, prescindendo dalla disamina delle altre eccezioni formulate dalla difesa nella comparsa, intende sottolineare che il giudizio può essere deciso in funzione della ragione più liquida (ex multis Cassazione, nnrr. 6762 del 2021 e 21859 del 2024, SS.UU., nnrr. 11799 del2017 e 24172 del 2025) e di immediata e preclare percezione, che afferisce alla carenza di prova in ordine all’elemento strutturale attinente alla condotta antigiuridica imputata al menzionato Sottufficiale. Dagli atti versati nel fascicolo processuale, infatti, non emergono fattori univoci e convincenti in grado di sostenere, con adeguata efficacia e solidità, la colpevolezza del convenuto così come prospettata dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo, in quanto difettano riscontri certi o, comunque, altamente probabili che possano suffragare i rilievi mossi da parte pubblica; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, posto che l’onere probatorio ricade sempre sulla parte pubblica, nella peculiare declinazione che sarà lumeggiata dalla Sezione nel prosieguo dell’ordito motivazionale, gli indizi dedotti dalla Procura Regionale, complessivamente considerati, non si rivelano gravi, precisi e concordanti, atteso che gli stessi sfumano e divengono recessivi e cedevoli di fronte alle articolate argomentazioni difensive invocate dal convenuto, da reputarsi sicuramente plausibili ed attendibili, anche alla luce del principio del “più probabile che non” il quale governa la valutazione di questi Giudici nel presente giudizio.
Al riguardo, preme evidenziare, in primo luogo, circa la corretta distribuzione dell’onere probatorio, che allorquando il convenuto abbia fornito elementi assolutamente ragionevoli e verosimili a propria discolpa, in modo non certo generico ed astratto bensì circostanziato e concreto, con riferimento alle giornate di presunta assenza indicate nella contestazione dell’Ufficio Requirente, sia proprio quest’ultimo a dover puntualmente confutare le argomentazioni difensive formulate, adducendo nuovi fattori oggettivi, diretti e persuasivi, frutto pure di accertamenti mirati ed ulteriori, che possano adeguatamente avvalorare gli indizi disponibili che non siano gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente una mera lettura diversa degli stessi elementi presuntivi che giunga a conclusioni opposte rispetto a quelle propugnate dal presunto responsabile (ex multis Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 46 del 2025, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 157 del 2025). Nel caso specifico, queste necessarie evidenze probatorie, di rigorosa verifica ed imprescindibile riscontro degli indizi, non sono state allegate dalla parte che ne era certamente onerata, ossia la Procura Regionale.
In secondo luogo, merita sottolineare che in tema di valutazione della prova per presunzioni, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile, certamente applicabili al giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, la giurisprudenza prevalente (ex multis Corte di Cassazione, II Sezione, Sentenza nr. 8781 del 2013) ha precisato che non occorre dimostrare tra il fatto noto e quello ignoto un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, da stabilire alla stregua di canoni di probabilità con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti. In altre parole, la relazione inferenziale tra il fatto noto e quello ignoto non deve porsi con carattere di necessità ma di consequenzialità ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità causale. In tale prospettiva, giova mettere in risalto, in particolare, il canone secondo cui il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due momenti distinti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli stessi, ciascuno isolatamente considerato, tenendo conto che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare, ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale ed unitario, tendente a dissolvere la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto. Ebbene, nella fattispecie in esame ognuno dei suddetti elementi indiziari valorizzati dal Pubblico Ministero contabile non è idoneo, di per sé, quindi isolatamente valutato, a suffragare il comportamento colpevolmente assenteista imputato al menzionato RU, ma nemmeno la forza probatoria attinente ai diversi fattori di giudizio sopra lumeggiati, a parere di questi Giudici, riveniente dal loro apprezzamento complessivo e complementare, raggiunge un livello elevato secondo il prefato canone della preponderanza dell’evidenza causale, per cui è possibile asserire senza tentennamenti, in virtù degli atti versati nel fascicolo processuale, l’insussistenza della condotta illecita attribuita al suddetto Sottufficiale, rendendo di conseguenza del tutto prevalenti e preponderanti le plurime osservazioni formulate sul punto dalla difesa del convenuto, proprio perché le stesse appaiono ragionevolmente plausibili e credibili nel peculiare contesto ambientale, temporale, modale e geografico in cui si collocano le condotte contestate.
Molteplici sono i fattori evidenziati dalla difesa in grado di disarticolare e minare in profondità la tesi accusatoria avallata dal Pubblico Ministero contabile, tenendo conto che gli stessi offrono indubbiamente elementi sufficienti per giustificare la mancata presenza fisica del convenuto sull’isola di Tavolara nelle giornate oggetto di contestazione, essendo basilare ricordare che le pertinenti disposizioni scritte emanate dall’Amministrazione militare, a cui si è ripetutamente appellato l’Ufficio Requirente, possono essere derogate, in casi di urgenza e necessità, dietro ordine anche verbale del Comandante del Reparto, soprattutto in situazioni di estrema emergenza e criticità come quella vissuta per effetto della pandemia COVID-19, considerato, inoltre, che nella struttura militare l’ordine impartito deve essere sempre prontamente attuato, tranne nell’ipotesi in cui il medesimo sia manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato, a mente dell’articolo 1349 del Decreto Legislativo nr. 66 del 2010, recante il Codice dell’Ordinamento militare: la possibilità per i militari di stanza presso la predetta base NATO di svolgere la loro attività di servizio anche presso la Palazzina Logistica, ubicata in Olbia, dove peraltro non veniva tenuto il registro giornaliero delle presenze, in funzione di ordini verbali impartiti all’occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, pure alla luce delle condizioni meteorologiche avverse, la possibilità per il personale di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità “smart working” presso il domicilio, specie a partire dal mese di marzo del 2020 in concomitanza con la suddetta pandemia, sempre in ragione di ordini anche verbali impartiti all’occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, la suddivisione del personale in due squadre con ordine di servizio nr. 04 del 12.03.2020, che con turni settimanali avrebbe dovuto garantire, a rotazione, la propria presenza sulla menzionata isola, la possibilità per il personale di svolgere ore di servizio straordinario su richiesta concomitante del Direttore, in ragione delle imprevedibili esigenze del momento, anche nei giorni festivi e prefestivi, la possibilità per il personale di fruire, su autorizzazione pure contestuale del Direttore, di giorni di licenza, ordinaria o straordinaria, ovvero di riposo compensativo per ore di eccedenza chiesti anche verbalmente il giorno precedente e finanche lo stesso giorno del congedo, la contestazione in alcune giornate di un periodo minimo, anche di sole due ore o addirittura inferiore, la circostanza che, in assenza di un rigoroso sistema di rilevazione elettronico, i fogli firma giornalieri in formato cartaceo venivano lasciati incustoditi e spesso incompleti dei dati richiesti, con possibilità di errori, dimenticanze, annotazioni postume e mancati riconoscimenti delle singole sottoscrizioni apposte, per cui il citato sistema nel suo complesso, si presentava inefficiente ed inaffidabile, non trascurando di considerare, inoltre, che gli orari di servizio dovevano poi essere trascritti sugli statini mensili, anch’essi cartacei, e siffatta procedura avveniva con notevole ritardo per carenza di personale, la circostanza che l’utenza telefonica del convenuto ha in diverse occasioni agganciato delle celle posizionate sulla terraferma nelle immediate adiacenze dell’isola di Tavolara, nonché altre peculiari motivazioni dettagliatamente illustrate dalla difesa nella memoria di costituzione, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).
In tale visuale, eloquente appare la considerazione altamente rivelatrice che nella stragrande maggioranza delle giornate oggetto di contestazione risulta che le celle agganciate dall’utenza telefonica in uso al nominato RU sono tutte ubicate in Olbia, luogo di residenza del medesimo, dove peraltro si trovava anche la citata Palazzina Logistica, quale sede secondaria di servizio del Comando di Tavolara, o zone limitrofe. Al riguardo, appare certamente significativa e dirimente la testimonianza resa dinanzi al Tribunale Militare di Roma dall’Ufficiale Comandante di Corpo sovraordinato al Direttore della Stazione, il quale ha confermato che lo “smart working” effettuato presso la base in parola era obbligatorio e non meramente facoltativo, che ne era perfettamente a conoscenza, che lo aveva espressamente autorizzato e che per la sua concreta attuazione era stato incaricato il suddetto Direttore che doveva gestirlo in funzione delle contingenti esigenze della struttura militare. Giova sottolineare, inoltre, per un verso, che il convenuto ricopriva all’epoca dei fatti il ruolo di Capo Nucleo Supporto Logistico, per cui il Sottufficiale frequentemente, su autorizzazione anche verbale del Direttore, doveva svolgere il proprio servizio sulla terraferma, ossia presso la Palazzina Logistica per compiere mirati interventi rientranti nelle sue peculiari mansioni, per altro verso, che le affermazioni del convenuto secondo il quale spesso compieva le sue funzioni presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Olbia, dietro ordine verbale del Comandante, avendo numerosi contatti presso la struttura in parola in virtù della sua pluriennale attività lavorativa pregressa, appaiono indubbiamente verosimili e, in ogni caso, non sono state né specificamente contestate circa i loro presupposti fondanti dalla Procura Regionale (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014), né verificate da parte pubblica mediante ulteriori e mirate indagini.
Del resto, l’osservazione secondo cui gli indizi di colpevolezza invocati dal Pubblico Ministero contabile, in particolare le celle telefoniche agganciate dall’utenza del convenuto, sono contraddittori, multifocali, non univoci o, comunque, possono essere confutati in radice dalle valide giustificazioni addotte dal predetto Sottufficiale, trovano una conferma chiara e sintomatica nel fatto che la Procura Regionale ha ravvisato gli estremi per espungere dalle 27 giornate originariamente contestate nell’invito a dedurre ben 8 date, atteso che le motivazioni dedotte dal citato RU sul punto specifico non solo si presentano lineari e verosimili ma vieppiù identificano elementi di fatto ormai oggettivamente e definitivamente provati oltre ogni ragionevole dubbio. In conclusione, coglie pienamente nel segno la censura formulata dalla difesa nella memoria di costituzione e ribadita nel corso del dibattimento, circa la carenza di prova in ordine alla condotta antigiuridica, nel senso che parte pubblica ha basato l’ipotesi accusatoria unicamente sulle informative trasmesse dai Carabinieri, nonché sull’analisi dei tabulati delle celle telefoniche che l’utenza del suo assistito ha agganciato nell’arco temporale in questione, allineandosi integralmente all’ipotesi accusatoria enucleata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale ma senza tuttavia svolgere ulteriori e mirati accertamenti, oltremodo necessari, che potessero avvalorare, anche in relazione all’articolo 115 del C.P.C. con riferimento alle puntuali controdeduzioni del convenuto, nel contesto di una sede di servizio peculiare ubicata sul territorio di un’isola raggiungibile solo via mare, e di un periodo eccezionale connotato dal diffondersi dei contagi di cui alla pandemia COVID-19, gli elementi meramente indiziari, sfumati e non certo concordanti rivenienti dalle predette indagini effettuate dall’Arma.
In tale ottica, il criterio da cui muove implicitamente la Procura Regionale, secondo cui la mancata presenza del Sottufficiale sull’isola di Tavolara nei giorni indicati in citazione è un dato di fatto non controverso ed incontestabile, e che, di conseguenza, l’onere della prova ai sensi dell’articolo 2697 del C.C. ricade indubbiamente sul convenuto, il quale avrebbe dovuto dimostrare e giustificare i motivi della sua assenza dalla base, per quanto suggestiva e seducente, non si rivela convincente e presta il fianco all’ovvia considerazione che la mancata presenza presso la sede operativa ubicata sull’isola in parola costituisce un fatto oggettivo ed acclarato ma non equivale, in modo automatico, ad assenza dal servizio, e non configura nemmeno una presunzione di rango rinforzato a mente dell’articolo 2729 del C.C. (ex multis Cassazione, nnrr. 20342 del 2020, 21403 del 2021 e 6125 del 2025), presupposto ritenuto invece granitico dal Pubblico Ministero contabile, considerato che l’attività lavorativa poteva essere legittimamente svolta in modo ordinario e continuativo dal citato RU nella Palazzina Logistica sita sulla terraferma, quale sede secondaria del Comando, in funzione del suo peculiare incarico ed a prescindere dagli eventi della pandemia, ovvero presso il proprio domicilio di Olbia in modalità di lavoro agile, non trascurando di considerare, inoltre, le ore di servizio svolte negli Uffici della Capitaneria di Porto; l’onere della prova, pertanto, si configura indubbiamente in capo all’Ufficio Requirente, le cui presunzioni offerte nell’atto introduttivo, qualificabili come “supersemplici” secondo l’indirizzo propugnato dalla giurisprudenza apicale (ex multis Cassazione, nnrr. 20793 del 2020, 12127 del 2022 e 8753 del 2025), identificano mere ipotesi indiziarie prive di adeguati riscontri, non integrando il principio basilare ed ineludibile della convergenza del molteplice (ex multis Cassazione, nnrr. 2632 del 2014, 9054 del 2022, 28015 del 2024 e 23763 del 2025), frutto di un esame olistico degli elementi disponibili, anche tenendo conto della circostanza che il convenuto è stato in grado di rappresentare per ciascuna giornata, sin dalle precise controdeduzioni a seguito dell’invito, motivazioni puntuali, plausibili e persuasive. In definitiva, le osservazioni esternate dal Pubblico Ministero contabile nella citazione e durante la discussione non scalfiscono minimamente il congruo e solido tessuto argomentativo che innerva il libello difensivo depositato dall’Avvocato SCAFETTTA e, in particolare, non oppongono specifici rilievi critici sul tema fondamentale attinente all’acclarata estraneità del convenuto rispetto agli addebiti che gli sono stati contestati.
Merita rimarcare, infine, che l’articolato e motivato approdo della Sezione in ordine alla evidente mancanza di prova circa il contestato comportamento illecito è ulteriormente suffragato, nel caso specifico, dalla citata Sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, nr. 71/2023, pronunciata dal Tribunale Militare di Roma.
Le altre eccezioni sollevate dalla difesa devono ritenersi assorbite.
Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto RU IG dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.
Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ASSOLVE
il convenuto RU IG dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.
Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 12/03/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)