Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12997 / 2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Oliveri come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 la ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale del lavoro di Catania, esponendo:
- di avere chiesto con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (R.G.
n°6368/2023) la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in via amministrativa volta al riconoscimento dello stato di invalidità civile totale (100%), con diritto a pensione e/o assegno mensile ed ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge n°104/92;
- che, infatti, le stesse conclusioni cui il CTU era giunto all'esito del giudizio di ATP dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
- che, in particolare, la ricorrente risulta affetta da “ Depressione maggiore in soggetto con ipocondria
e spunti psicotici, cardiopatia ipertensiva in III^ classe NYHA, BPCO, IVC, osteoporosi, spondiloartrosi ad alta incidenza funzionale, lordosi cervicale, parestesie arti superiori ed inferiori, denervazione con sofferenza neurogena, gozzo tiroideo, pregressa frattura vertebra D12, instabilità statico dinamica con difficoltà alla stazione eretta prolungata” e non era stato adeguatamente valutato : il grave stato depressivo con ridotta socializzazione;
la BPCO e la spondiloartrosi diffusa ad alta incidenza funzionale;
il grave deficit deambulatorio con difficoltà alla stazione eretta prolungata in soggetto con cervico-discopatia e pregresso intervento di stabilizzazione vertebrale con persistente rachialgia cronica ritenuta, erroneamente, a discreta incidenza funzionale anziché grave;
la cardiopatia in III^ classe NYHA.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ 1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione ingiustamente denegata;
2) Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di nuova CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 14 gennaio 2025 con il deposito di note scritte all'esito la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso promosso nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Tanto premesso nel caso in esame il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale (100%), con diritto a pensione e/o assegno mensile ed ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge n°104/92.
Il CTU nominato nel presente giudizio, analogamente a quanto già ritenuto dalla Commissione medica e dal consulente in fase di ATP ha escluso la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei requisiti per l'affermazione del diritto alle prestazioni assistenziali richieste.
In particolare, il CTU nominato nella presente fase di merito ha concluso i propri accertamenti affermando: “Sulla scorta dei dati forniti dalla disamina della documentazione clinica presente agli atti e da quelli deducibili dall'esame clinico, è possibile affermare che la ricorrente sia in atto affetta da “esiti di pregressa frattura D12 trattata con artrodesi D11-D12-L1 a moderata incidenza funzionale e sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”. Tale situazione clinica, dotata di discreta pregnanza medico-legale, in atto, riduce la capacità lavorativa del soggetto, arrecando allo stesso un grado di invalidità pari al 55%. In tal senso, pertanto, nel caso di specie non è possibile riconoscere i requisiti medico legali per la corresponsione dei benefici economici previsti dalla legge
118/71” e ancora “ Nel caso di specie, infine, si conferma lo status medico legale di soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp att.c.p.c allegata al ricorso.
Le spese di CTU vanno poste a carico di e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è soggetto invalido con Parte_1
percentuale al 55% nonché portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92; spese irripetibili;
pone a carico di le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Catania il 14/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Federica Amoroso