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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/11/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. 675/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
AVV. RAFFAELE C.F.: , nato a [...] il [...], con Pt_1 CodiceFiscale_1
studio professionale in Siracusa alla via Brenta n. 65, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86
c.p.c.;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta del 28.10.2025, il presidente delegato ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.2.2024 l'avv. Raffaele Randazzo ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 18.1.2024 –comunicato il 22.1.2024- dal Giudice civile di questo Tribunale con cui gli è stato liquidato l'importo di € 1.945,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di ammessa al patrocino a spese dello nella Parte_2 CP_2 causa di opposizione a precetto iscritto al n. 4617/2021 R.G. definita in esito all'udienza di discussione del 30.10.2023.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato in quanto non rispetta i parametri tabellari di cui al DM
55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa che aveva ad oggetto opposizione a precetto di €
71.484,34 e che in esito al giudizio di opposizione il credito azionabile in executivis è stato ridimensionato in € 67.484,34.
Espone di avere svolto l'attività defensionale per tutte e quattro le fasi del giudizio e quindi di avere diritto al compenso già dimidiato di € 7.051,00 oltre accessori.
Con decreto dell'1.3.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 29.10.2024 per la comparizione delle parti.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza di discussione e decisione del 28.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale, sulle note depositate dal ricorrente è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
L'avv. ha documentato l'attività svolta quale difensore di ammessa al Pt_1 Parte_2
patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di opposizione a precetto per l'importo di € 71.484,34.
Il decreto impugnato, del resto, conferma l'attività defensionale svolta dall'Avv. per tutte e Pt_1 quattro le fasi del giudizio e le condizioni per la liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
E' dunque pacifico il diritto dell'Avv. alla liquidazione dei compensi per l'attività Pt_1
defensionale svolta in favore della nel giudizio sopra indicato. Parte_2
Sotto il profilo del quantum va ricordato che a norma dell'art. 82 DPR 115/2002 il valore medio tabellare costituisce il tetto massimo liquidabile cosicché va applicato il valore medio tra il minimo e medio dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa (esattamente individuato dall'Avv. ) per le due fasi studio e introduttiva, mentre per la fase tratt/istr -compendiatasi nel Pt_1
deposito delle memorie 183 c.p.c.- e per la fase decisionale -concretatasi nella sola discussione- il compenso va liquidato al minimo tabellare, stante il minor impegno richiesto.
Ne consegue che il compenso va così determinato:
€ 1.914 fase studio;
€ 1.221 fase introduttiva;
pagina 2 di 3 €2.835 fase tratt/istr.;
€ 2.127 fase decisionale;
e così complessivamente € 8.097 da dimidiarsi ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 in € 4.048,50 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Le spese processuali vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate secondo CP_1
dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi tabellari attesa l'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 675/2024 R.G., così provvede: in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. Raffaele Randazzo per la causale di cui in motivazione in complessivi € 4.048,50, già dimidiati ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 14.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
AVV. RAFFAELE C.F.: , nato a [...] il [...], con Pt_1 CodiceFiscale_1
studio professionale in Siracusa alla via Brenta n. 65, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86
c.p.c.;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta del 28.10.2025, il presidente delegato ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.2.2024 l'avv. Raffaele Randazzo ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 18.1.2024 –comunicato il 22.1.2024- dal Giudice civile di questo Tribunale con cui gli è stato liquidato l'importo di € 1.945,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di ammessa al patrocino a spese dello nella Parte_2 CP_2 causa di opposizione a precetto iscritto al n. 4617/2021 R.G. definita in esito all'udienza di discussione del 30.10.2023.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato in quanto non rispetta i parametri tabellari di cui al DM
55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa che aveva ad oggetto opposizione a precetto di €
71.484,34 e che in esito al giudizio di opposizione il credito azionabile in executivis è stato ridimensionato in € 67.484,34.
Espone di avere svolto l'attività defensionale per tutte e quattro le fasi del giudizio e quindi di avere diritto al compenso già dimidiato di € 7.051,00 oltre accessori.
Con decreto dell'1.3.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 29.10.2024 per la comparizione delle parti.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza di discussione e decisione del 28.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale, sulle note depositate dal ricorrente è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
L'avv. ha documentato l'attività svolta quale difensore di ammessa al Pt_1 Parte_2
patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di opposizione a precetto per l'importo di € 71.484,34.
Il decreto impugnato, del resto, conferma l'attività defensionale svolta dall'Avv. per tutte e Pt_1 quattro le fasi del giudizio e le condizioni per la liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
E' dunque pacifico il diritto dell'Avv. alla liquidazione dei compensi per l'attività Pt_1
defensionale svolta in favore della nel giudizio sopra indicato. Parte_2
Sotto il profilo del quantum va ricordato che a norma dell'art. 82 DPR 115/2002 il valore medio tabellare costituisce il tetto massimo liquidabile cosicché va applicato il valore medio tra il minimo e medio dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa (esattamente individuato dall'Avv. ) per le due fasi studio e introduttiva, mentre per la fase tratt/istr -compendiatasi nel Pt_1
deposito delle memorie 183 c.p.c.- e per la fase decisionale -concretatasi nella sola discussione- il compenso va liquidato al minimo tabellare, stante il minor impegno richiesto.
Ne consegue che il compenso va così determinato:
€ 1.914 fase studio;
€ 1.221 fase introduttiva;
pagina 2 di 3 €2.835 fase tratt/istr.;
€ 2.127 fase decisionale;
e così complessivamente € 8.097 da dimidiarsi ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 in € 4.048,50 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Le spese processuali vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate secondo CP_1
dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi tabellari attesa l'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 675/2024 R.G., così provvede: in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. Raffaele Randazzo per la causale di cui in motivazione in complessivi € 4.048,50, già dimidiati ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 14.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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