Sentenza 22 febbraio 2003
Massime • 1
L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile. Sussistendo tali presupposti, non è necessario che il giudice motivi l'esercizio di tale potere, potendo la legittimità dell'ordine di esibizione desumersi implicitamente dal contesto della motivazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI 0TT0RIN0, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2, presso lo studio dell'avvocato SERAPIO DEROMA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AD UZ;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 12862/00 proposto da:
AD UZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
NI OR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8647/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/05/99 R.G.N. 37730/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DEROMA;
udito l'Avvocato CEROTTI GILBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso, cassata la sentenza con rinvio e accoglimento del controricorso incidentale.
NI TO
contro
DI RU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 aprile 1990 RU DI, dopo avere premesso di avere lavorato in qualità di impiegata dal 1 giugno 1987 al 30 novembre 1988 alle dipendenze dell'avv. TO NI, conveniva in giudizio quest'ultimo davanti al RE di Roma al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 15.950.381 a titolo di differenze retributive in ordine al pregresso rapporto di lavoro.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza in data 2 novembre 1992 il RE accoglieva la domanda. Su appello dell'avv. NI il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la richiesta di indennità di preavviso e, con detrazione del relativo importo, condannava l'avv. NI al pagamento della minor somma di lire 14.702.669 oltre gli accessori compensando per 1/5 le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il Tribunale osservava che la prova circa la spettanza dell'indennità di preavviso non era univoca e che, in compenso, risultava pienamente provata la durata del rapporto di lavoro attraverso la esplicita confessione stragiudiziale dello stesso avv. NI, che aveva sottoscritto la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro in data 8 aprile 1988.
Il Tribunale aggiungeva che per il periodo antecedente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato era stata confermata dalle deposizioni dei testi NA, LO e AN e dagli assegni a firma dell'avv. NI legittimamente acquisiti al processo. Il giudice di merito, altresì, rilevava che anche le modalità di svolgimento a tempo pieno del rapporto di lavoro erano state confermate dalle deposizioni dei testi escussi e concludeva affermando che dall'istruttoria espletata era emerso un normale rapporto di lavoro che giustificava secondo il contratto collettivo e secondo l'art. 36 Cost. le differenze retributive riconosciute dal RE.
L'avv. TO NI ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti il ricorso principale proposto da TO NI e il ricorso incidentale proposto da RU DI contro la stessa sentenza. Con il primo articolato motivo del ricorso principale l'avv. TO NI denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. nonché omessa e insufficiente motivazione circa tale punto decisivo della controversia, deducendo che, nonostante la sua opposizione, il RE aveva ordinato l'acquisizione degli assegni dal ricorrente rilasciati alla DI e giacenti presso la CARICAL e che sia il RE come il Tribunale non avevano motivato sulla legittimità di tale acquisizione, pur non sussistendone i presupposti di legittimità. Il dedotto motivo è infondato.
L'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. può essere pronunciato soltanto quando sia certa l'esistenza del documento che dimostri o concorra a dimostrare la fondatezza della richiesta della parte istante e quando la parte che sollecita l'ordine indichi gli elementi certi idonei a renderlo attuabile.
Sussistendo tali presupposti, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito accogliere o no l'istanza dell'ordine di esibizione senza che sia necessario che egli motivi per giustificare l'esercizio di tale potere (v. Cass. 6 luglio 1990 n. 7158; Cass. 4 settembre 1990 n. 9126; cass. 6 marzo 1996 n. 1784). Infatti la legittimità dell'ordine di esibizione è desumibile implicitamente dal contesto della motivazione della sentenza emessa dal giudice che ha ordinato l'esibizione, allorché da tale pronuncia venga a desumersi che vi fu l'istanza di parte formulata in modo tanto preciso da consentire l'acquisizione al processo del documento richiesto e, altresì, venga a evincersi che il documento di cui si è ordinata l'esibizione è stato utilizzato da solo o in concorso con altri elementi al fine di dimostrare la fondatezza della domanda.
Nella specie dalla motivazione della sentenza impugnata, nonostante non fosse stata offerta alcuna giustificazione per l'esercitato potere discrezionale dell'ordine di esibizione, era venuto ad evincersi che v'era stata la precisa istanza della lavoratrice interessata intesa a sollecitare l'ordine e che gli assegni acquisiti al processo a seguito dell'ordine di esibizione erano valsi, unitamente agli altri elementi di prova, a dimostrare la fondatezza di alcune richieste della lavoratrice che aveva sollecitato l'ordine di esibizione.
Il proposto motivo, va, pertanto respinto.
Con il secondo articolato motivo il ricorrente principale si duole che il Tribunale con violazione e falsa applicazione dell'ari. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché con motivazione omessa,
insufficiente e contraddittoria abbia fatto cattivo uso delle prove sia documentali che testimoniali, desumendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo precedente alla richiesta che l'avv. NI aveva inoltrato per formalizzare l'assunzione della Stojadunovic, nonostante la prova che in tale periodo la lavoratrice non conoscesse la lingua italiana e non fosse, perciò, in condizioni di svolgere la prestazione lavorativa di segretaria dattilografa.
Il ricorrente principale si diffonde, quindi, a esaminare il contenuto di alcune delle deposizioni rese dai testi escussi(AN, OR e RQ) al fine di dimostrare che da esse, o perché generiche o perché non sufficientemente specifiche, il Tribunale non avrebbe potuto trarre la conclusione della fondatezza delle richieste avanzate dalla DI.
Anche tale secondo motivo del ricorso principale non può essere accolto.
Invero è devoluta al giudice di merito l'individuazione, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle fonti del proprio convincimento. Ne consegue che la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia con la preferenza accordata ad alcuni mezzi di prova anziché ad altri in ragione del ritenuto diverso spessore probatorio, non è censurabile in sede di legittimità, ove sia sorretta da adeguata e logica motivazione.
Nè il vizio di motivazione sussiste se il giudice non ha valutato analiticamente tutte le risultanze processuali o non abbia confutato singolarmente tutte le argomentazioni contrarie mosse dalla parte dichiarata soccombente, essendo, all'uopo, sufficiente che egli, dopo averle vagliate, abbia indicato gli elementi sui quali abbia inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito per la loro valutazione e per le sue conclusioni con implicito non accoglimento di tutti gli altri elementi logicamente incompatibili con la decisione adottata.
(v. Cass. 23 luglio 1994 n. 6868; Cass. 28 novembre 1994 n. 10121;
Cass. 6 settembre 1995 n. 9384). In particolare il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione integra gli estremi del vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. soltanto se la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze processuali sulle quali il convincimento del giudice è fondato e in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (v. Cass.4 dicembre 1987 n. 9023). Sulla base degli enunciati principi è facile rilevare che il Tribunale non è incorso in alcun vizio di motivazione o in alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo esaminato globalmente, a fondamento della propria decisione, le deposizioni rese dai testi escussi, il contenuto degli assegni acquisiti al processo a seguito di legittimo ordine di esibizione e la dichiarazione resa dallo stesso avv. NI, valutata senza contestazione della controparte come confessione stragiudiziale e con valorizzazione, per il periodo precedente, delle dichiarazioni rese da alcuni testi a riprova dell'attività lavorativa prestata dalla DI prima della autorizzazione formale richiesta dal ricorrente per la regolare assunzione della predetta. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente principale lamenta che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 c.c., non abbia ritenuto congrua, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., la retribuzione corrisposta in lire 450.000 mensili, anche in considerazione del fatto che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito - la DI non aveva lavorato a tempo pieno ma a tempo parziale.
Il dedotto motivo è infondato, avendo il Tribunale con motivazione adeguata e immune da vizi logici accertato che la lavoratrice era stata utilizzata a tempo pieno con una attività lavorativa che si estendeva anche allo svolgimento di incarichi esterni per conto dell'avv. NI.
Il proposto ricorso principale va, pertanto, rigettato. Va, del pari, rigettato il ricorso incidentale della DI, con il quale quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di onere della prova in caso di tesi contrapposte sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento verbale o dimissioni) deduce che il Tribunale aveva erroneamente affermato che essa non avesse diritto all'indennità di preavviso per non avere offerto la prova del diritto, pur avendo affermato i testi che essa era stata licenziata verbalmente.
Il Tribunale, infatti, con motivazione adeguata e immune da vizi logici dopo avere premesso che il NI aveva contestato di avere licenziato la DI e che la teste OR aveva dichiarato che la DI le aveva confidato l'intenzione di andarsene per contrasti con l'avv. NI, da ciò aveva tratto la logica conclusione che la lavoratrice non aveva assolto alla prova, come era suo onere, di avere diritto all'indennità di preavviso in quanto sarebbe stata licenziata in tronco. Pertanto vanno rigettati entrambi i ricorsi, quello principale e quello incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2003