Sentenza 19 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2003, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/12/2003
1. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1979
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 033893/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ AZ nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 15.5.03 dal G.E. presso il Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 15.5.03 il G.E. presso il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'incidente proposto da IZ AZ avverso la sentenza di condanna a suo carico emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 5.3.01, confermativa di quella del Pretore di tale città del 21.1.97.
Avverso il citato provvedimento reiettivo ha proposto ricorso il condannato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile.
Priva di rilievo è la denuncia relativa ad omesso avviso al difensore del deposito della sentenza di appello: basti osservare che avverso quest'ultima l'imputato ebbe a proporre personalmente ricorso per Cassazione, così dovendosi ritenere esaurito il diritto di impugnazione;
invero, atteso il principio di unicità del diritto di impugnazione, deve ritenersi che una volta che il gravame sia stato validamente proposto da parte di uno dei soggetti legittimati, imputato o suo difensore, e su di esso sia intervenuta la relativa decisione, il diritto de quo si sia consumato, avendo conseguito il suo effetto (Cass. 10.11.92 n. 0 1638 RV. 192336; Cass. 19.11.97 n. 0 5035 RV. 209422; Cass. 28.1.99 n. 0 1173 RV. 213441). D'altro canto il difensore del IZ non era cassazionista per cui l'ulteriore doglianza in ordine all'omesso avviso al medesimo della data fissata per l'udienza in Cassazione - che, se fondata, avrebbe semmai consentito ricorso ex art. 625 bis c.p.p. da esperire entro un determinato termine - è manifestamente infondata, perché al predetto non era dovuto l'incombente informativo de quo. S'impone pertanto declaratoria in tal senso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004