Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
La sentenza penale di assoluzione per avere il giudice escluso il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento preclude l'azione civile per il risarcimento del danno, non essendo consentito al giudice civile ricostruire gli accadimenti in modo da postulare l'esistenza di detto elemento, ancorché sotto altra prospettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ENNIO SCIAMANNA, difesa dall'avvocato MAURO CIMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB NA, AXA ASSIC SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, difese dall'avvocato RODOLFO BERTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 247/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 03/04/97 e depositata il 02/06/97 (R.G. 67/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT ET convenne innanzi al tribunale di Fermo BI NA e le compagnie riunite di assicurazione S.p.a.; espose che la BI l'aveva investita con autovettura assicurata con la società convenuta, cagionandole lesioni personali, cui erano residuati postumi invalidanti, per colpa consistente nell'avere omesso la dovuta attenzione e nel non avere moderato la velocità; che il procedimento penale instaurato a carico della BI per il delitto di lesioni colpose si era concluso con formula assolutoria che non precludeva l'azione risarcitoria;
chiese il risarcimento dei danni oltre accessori.
Nella resistenza delle convenute, che - tra l'altro - fecero valere il giudicato penale in funzione preclusiva dell'azione risarcitoria, il tribunale - dopo adeguata istruzione - respinse la domanda e compensò le spese.
Proposero gravame tutte le parti;
la corte di appello di Ancona, con sentenza resa il 3.4.1997, confermò il rigetto e condannò la TT al pagamento delle spese del doppio grado. Premesso che il giudicato penale di assoluzione con la formula che il fatto non costituisce reato è preclusivo dell'azione risarcitoria solo quando siavi esclusione del nesso di causalità materiale tra azione ed evento, mentre in ogni altro caso il giudice civile è tenuto a verificare se le ragioni poste a fondamento del proscioglimento siano tali da comportare superamento delle presunzioni poste dall'art. 2054 c.c., la Corte ha proceduto all'interpretazione del giudicato penale, pervenendo alla conclusione che esso contiene esclusione del nesso causale;
ha inoltre considerato la corte che i primi giudici hanno esaminato la vicenda a prescindere dal giudicato e hanno espresso il convincimento, che la corte ha mostrato di condividere, che l'investimento si è verificato per esclusiva colpa dell'investita con superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la TT, affidandone l'accoglimento ad un motivo;
la BI e l'Axa assicurazioni S.p.a. hanno resistito con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione di non specificate norme di legge, sostiene: 1) in linea di principio la sentenza penale di assoluzione non preclude l'accertamento della responsabilità in sede civile;
2) contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, l'accertamento del giudice penale non ha investito il nesso di causalità; 3) per vincere la presunzione posta dall'art. 2054 c.c. non basta che il danneggiato versi in colpa, all'uopo occorrendo anche la prova che il danneggiante ha fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
La sentenza impugnata ha adottato due "rationes decidendi": la prima è che l'esame del giudicato penale porta a ritenere che esso contiene esclusione del nesso causale, con la conseguenza che l'azione civile per il risarcimento del danno rimane preclusa;
la seconda è che - così come ritenuto dai primi giudici attraverso la valutazione delle risultanze probatorie - la responsabilità dell'incidente è da ascrivere ad esclusiva colpa della danneggiata, mentre nessuna responsabilità può attribuirsi alla danneggiante, sicché non può ricevere applicazione la presunzione posta dall'art. 2054 C.C., presupponendo la stessa, per il suo carattere sussidiario,
l'impossibilità di accertare la colpa in concreto.
La prima "ratio" è investita da due censure: la sentenza penale di assoluzione non è preclusiva dell'azione civile risarcitoria;
la corretta interpretazione del giudicato porta a conclusioni opposte a quelle, alle quali sono pervenuti i giudici di merito. La censura concernente l'efficacia preclusiva del giudicato si pone contro consolidato orientamento di questa Corte che va confermato;
orientamento, secondo il quale la sentenza di proscioglimento con la formula che il fatto non costituisce reato è preclusiva dell'azione civile per il risarcimento del danno qualora dalla sentenza risulti che l'assoluzione è stata pronunciata per avere il giudice escluso il nesso di causalità materiale tra azione ed evento, non essendo consentito procedere in sede civile ad una ricostruzione della vicenda che postuli l'esistenza del detto elemento, ancorché sotto altra prospettiva (Cass. 4.7.1997, n. 6036;
Cass. 10.6.1991, n. 6553; Cass. 2.4.1984, n. 2160). L'altra censura è inammissibile in quanto si risolve nella reinterpreta z ione del giudicato penale, laddove per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4.7.1997, n. 6036; Cass. 2.3.1988, n. 2217; Cass. 25.3.1987, n. 2932) l'interpretazione di tale giudicato - da considerare esterno rispetto al giudizio civile risarcitorio - con l'individuazione del suo contenuto e della sua portata, desumibile, oltre che dal dispositivo, dai motivi che ne costituiscono il presupposto necessario, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, tranne che per vizi di motivazione.
Essendo ciascuna delle due "rationes decidendi" autonomamente idonea a sorreggere la sentenza impugnata, sarebbe a questo punto inutile scrutinare la censura che investe la seconda "ratio", non potendo l'eventuale sua fondatezza portare all'annullamento della sentenza stessa.
Peraltro, anche questa censura è priva di pregio: in proposito conviene considerare che i giudici di appello, dopo aver accertato che la responsabilità dell'incidente va attribuita alla colpa esclusiva della danneggiata TT, mentre nessuna responsabilità può ascriversi alla BI, hanno negato applicazione alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e si sono, cosi) uniformati alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e del regolare comportamento di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, 20 comma, c.c. (Cass. 18.2.1998, n. 1724; Cass. 11.4.1988, n. 2834).
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese 125.700, oltre onorari liquidati lire 6.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 27 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001