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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udien-
za, depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 17103/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla GALLERIA DEL Parte_1 C.F._1
TORO N. 3 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DEL VECCHIO ROSALIA (c.f.:
) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._3
- CONVENUTO
OGGETTO: locazione
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) accertato il grave inadempimento contrattuale del Sig. nel pagamento dei canoni CP_1
contrattuali dovuti, nonché delle spese inerenti il rapporto di locazione (utenze, imposte contratto),
e spese condominiali come quantificate nel ricorso in atti e nella successiva nota di riepilogo per complessivi €. 7.947,44 depositata in data 05.05.2025, dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes come sopra meglio individuato;
1
b) per l'effetto condannare e ordinare al signor tenuto conto del tempo in cui si è pro- CP_1 tratto l'inadempimento nonchè dell'elevata morosità, l'immediata riconsegna dell'immobile locato lasciandolo libero da cose e persone, anche interposte e riconsegnandolo alla proprietà;
c) dichiarare, inoltre, tenuto e condannare il sig. , al pagamento, in favore della ricor- CP_1
rente della somma complessiva ad oggi di €.7.947,44 di cui €. 6.000,00 a titolo di canoni insoluti da giugno 2024 a maggio 2025 incluso (canone di €. 500,00 x 11 mensilità non pagate) ed €.
1.947,44 per utenze e spese condominiali anticipate dalla proprietà oltre ai canoni/indennità di occupazione maturandi sino al rilascio; con condanna ulteriore del conduttore che ha omesso di partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio al pagamento in favore della locatrice di un importo equitativamente determinato che sommato al capitale indicato nella domanda non supe- ri lo scaglione di riferimento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e accessori di legge (Magg. 15% spese generali, CPA
4%, IVA) incluse quelle inerenti la mediazione obbligatoria per €. 592,96 (si vedano documenti
16,17).
Le anticipazioni sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio di cui si chiede la refusione am- montano ad €. 224,91 (di cui €. per 125,00 per contributo unificato e bollo ed €. 99,91 per spese di notifica in atti-doc. n.30).
Per la liquidazione dei compensi ci si rimette a giustizia con richiesta di maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali effettuati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Dall'istruttoria è emerso che:
- la locatrice signora e la signora stipulavano in data 28 agosto Parte_1 Parte_2
2022 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile arredato sito in BOLO-
GNA – Via S. Apollonia, n. 8/2 distinto catastalmente al NCEU Bologna Foglio 190, Mappale
284, Sub 2.;
- il contratto in questione veniva regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine in data 02.09.2022 al n. 7170 – Serie 3T – Atti privati (doc. 1);
- successivamente con decorrenza dal 1° settembre 2023 il Sig. subentrava CP_1 all'originaria inquilina con scrittura privata sottoscritta dalle parti (doc. n.2). Il Parte_2
2
subentro veniva regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Udine in data
31.08.2023(doc. 3);
- il canone mensile convenuto in contratto ammontava ad Euro 500,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (si veda art. 5 del contratto). Il conduttore assumeva poi l'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri accessori e delle spese così come previsto nell'art. 13 del medesimo contratto;
- la parte conduttrice provvedeva al pagamento delle prime mensilità, rendendosi CP_1
poi moroso nel pagamento dei canoni, delle utenze e delle spese condominiali contrattualmente dovute dal giugno 2024 sino alla data odierna, per un totale di € 7.947,44, di cui €. 6.000,00 per canoni insoluti da giugno 2024 a maggio 2025 (canone di €.500,00 x 11 mensilità non pa- gate) ed € 1.947,44 per utenze e spese condominiali documentate in atti e pagate dalla parte lo- catrice (vedi docc. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29);
- i numerosi solleciti trasmessi dalla ricorrente all'odierno convenuto venivano da lui riscontrati con le comunicazioni tramite email del 01.07.2024 (doc. n.9) e del 27.07 (doc. n.10) con le quali il convenuto non contestava il proprio debito e affermava di voler sanare la morosità, senza tuttavia provvedervi.
Il conduttore si è reso, quindi, gravemente inadempiente alle obbligazioni dedotte in contratto, omettendo di provvedere al pagamento di ben undici mensilità. Ciò anche in considerazione del combinato disposto degli articoli 5 e 55 L.392/78, che consente di determinare a priori senza giudi- zio di sindacabilità, la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contrat- to, individuando la morosità nel termine di venti giorni dalla scadenza del pagamento e l'entità in due mensilità di canone..
Rilievo, poi, va anche attribuito al fatto che dopo le comunicazioni del luglio 2024 non risulta che la parte conduttrice abbia provveduto ad adempiere correttamente l'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto per inadem- pimento della parte conduttrice.
La risoluzione del contratto per inadempimento produce due diversi tipi di effetto: l'effetto liberato- rio e l'effetto recuperatorio.
Il primo riguarda le prestazioni contrattuali non ancora eseguite e consiste nella liberazione delle parti (parte c.d. fedele e parte inadempiente) dalle obbligazioni nascenti dal contratto. Il secondo ef- fetto, quello recuperatorio, riguarda, invece, le prestazioni già eseguite in relazione alle quali sorge sia un obbligo di restituzione che un obbligo di rimborso. L'effetto recuperatorio comporta l'appli-
3
cabilità della disciplina sull'indebito. Il giudice può pronunciarsi sugli obblighi di restituzione quale conseguenza della risoluzione solo in presenza di un'esplicita domanda della parte interessata.
Nel caso di cui si tratta il ricorrente ha formulato specifica domanda restitutoria, che, a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto, va accolta.
Merita accoglimento anche l'ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento dei canoni dovuti dal giugno 2024 ad oggi e fino all'effettivo rilascio del bene. Questo giudice, infatti, aderi- sce all'orientamento giurisprudenziale prevalente per il quale “in tema di locazione di immobili ur- bani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del con- duttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.”, trat- tandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento” [..] ..”un ampliamento della domanda di risoluzione, si è pure precisato, che non deriva dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ma che in tale norma “trova sostanzialmente la sua ratio” (così, da ultimo, in mo- tivazione Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2016, n. 25599; nello stesso senso già Cass. civ., sez. III,
31 maggio 2005, n. 11603; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6245).
Le spese di lite e le anticipazioni documentate, comprese quelle relative alla procedura di mediazio- ne, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria e delle tariffe minime per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell' attività difensiva svolta e con applicazione dell'aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali effettuati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contrad- dittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento del con- duttore CP_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.947,44, di CP_1 Parte_1 cui €. 6.000,00 a titolo di canoni insoluti da giugno 2024 a maggio 2025 incluso ed € 1.947,44 per utenze e spese condominiali , oltre canoni e oneri accessori sino all'effettivo rilascio e interessi le- gali dalle singole scadenze al saldo;
4
- condanna al rilascio ed alla riconsegna in favore di dell' immobile ad CP_1 Parte_1
uso abitativo, sito in Bologna, Via S. Apollonia, n. 8/2 distinto catastalmente al NCEU Bologna Fo- glio 190, Mappale 284, Sub 2, libero da cose e persone. Fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 13 giugno 2025;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
2.765,10 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie , C.P.A. e I.V.A., oltre €
817,87 ( di cui € 592,96 per mediazione obbligatoria) per spese documentate.
Bologna, 13 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udien-
za, depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 17103/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla GALLERIA DEL Parte_1 C.F._1
TORO N. 3 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DEL VECCHIO ROSALIA (c.f.:
) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._3
- CONVENUTO
OGGETTO: locazione
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) accertato il grave inadempimento contrattuale del Sig. nel pagamento dei canoni CP_1
contrattuali dovuti, nonché delle spese inerenti il rapporto di locazione (utenze, imposte contratto),
e spese condominiali come quantificate nel ricorso in atti e nella successiva nota di riepilogo per complessivi €. 7.947,44 depositata in data 05.05.2025, dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes come sopra meglio individuato;
1
b) per l'effetto condannare e ordinare al signor tenuto conto del tempo in cui si è pro- CP_1 tratto l'inadempimento nonchè dell'elevata morosità, l'immediata riconsegna dell'immobile locato lasciandolo libero da cose e persone, anche interposte e riconsegnandolo alla proprietà;
c) dichiarare, inoltre, tenuto e condannare il sig. , al pagamento, in favore della ricor- CP_1
rente della somma complessiva ad oggi di €.7.947,44 di cui €. 6.000,00 a titolo di canoni insoluti da giugno 2024 a maggio 2025 incluso (canone di €. 500,00 x 11 mensilità non pagate) ed €.
1.947,44 per utenze e spese condominiali anticipate dalla proprietà oltre ai canoni/indennità di occupazione maturandi sino al rilascio; con condanna ulteriore del conduttore che ha omesso di partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio al pagamento in favore della locatrice di un importo equitativamente determinato che sommato al capitale indicato nella domanda non supe- ri lo scaglione di riferimento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e accessori di legge (Magg. 15% spese generali, CPA
4%, IVA) incluse quelle inerenti la mediazione obbligatoria per €. 592,96 (si vedano documenti
16,17).
Le anticipazioni sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio di cui si chiede la refusione am- montano ad €. 224,91 (di cui €. per 125,00 per contributo unificato e bollo ed €. 99,91 per spese di notifica in atti-doc. n.30).
Per la liquidazione dei compensi ci si rimette a giustizia con richiesta di maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali effettuati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Dall'istruttoria è emerso che:
- la locatrice signora e la signora stipulavano in data 28 agosto Parte_1 Parte_2
2022 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile arredato sito in BOLO-
GNA – Via S. Apollonia, n. 8/2 distinto catastalmente al NCEU Bologna Foglio 190, Mappale
284, Sub 2.;
- il contratto in questione veniva regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine in data 02.09.2022 al n. 7170 – Serie 3T – Atti privati (doc. 1);
- successivamente con decorrenza dal 1° settembre 2023 il Sig. subentrava CP_1 all'originaria inquilina con scrittura privata sottoscritta dalle parti (doc. n.2). Il Parte_2
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subentro veniva regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Udine in data
31.08.2023(doc. 3);
- il canone mensile convenuto in contratto ammontava ad Euro 500,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (si veda art. 5 del contratto). Il conduttore assumeva poi l'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri accessori e delle spese così come previsto nell'art. 13 del medesimo contratto;
- la parte conduttrice provvedeva al pagamento delle prime mensilità, rendendosi CP_1
poi moroso nel pagamento dei canoni, delle utenze e delle spese condominiali contrattualmente dovute dal giugno 2024 sino alla data odierna, per un totale di € 7.947,44, di cui €. 6.000,00 per canoni insoluti da giugno 2024 a maggio 2025 (canone di €.500,00 x 11 mensilità non pa- gate) ed € 1.947,44 per utenze e spese condominiali documentate in atti e pagate dalla parte lo- catrice (vedi docc. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29);
- i numerosi solleciti trasmessi dalla ricorrente all'odierno convenuto venivano da lui riscontrati con le comunicazioni tramite email del 01.07.2024 (doc. n.9) e del 27.07 (doc. n.10) con le quali il convenuto non contestava il proprio debito e affermava di voler sanare la morosità, senza tuttavia provvedervi.
Il conduttore si è reso, quindi, gravemente inadempiente alle obbligazioni dedotte in contratto, omettendo di provvedere al pagamento di ben undici mensilità. Ciò anche in considerazione del combinato disposto degli articoli 5 e 55 L.392/78, che consente di determinare a priori senza giudi- zio di sindacabilità, la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contrat- to, individuando la morosità nel termine di venti giorni dalla scadenza del pagamento e l'entità in due mensilità di canone..
Rilievo, poi, va anche attribuito al fatto che dopo le comunicazioni del luglio 2024 non risulta che la parte conduttrice abbia provveduto ad adempiere correttamente l'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto per inadem- pimento della parte conduttrice.
La risoluzione del contratto per inadempimento produce due diversi tipi di effetto: l'effetto liberato- rio e l'effetto recuperatorio.
Il primo riguarda le prestazioni contrattuali non ancora eseguite e consiste nella liberazione delle parti (parte c.d. fedele e parte inadempiente) dalle obbligazioni nascenti dal contratto. Il secondo ef- fetto, quello recuperatorio, riguarda, invece, le prestazioni già eseguite in relazione alle quali sorge sia un obbligo di restituzione che un obbligo di rimborso. L'effetto recuperatorio comporta l'appli-
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cabilità della disciplina sull'indebito. Il giudice può pronunciarsi sugli obblighi di restituzione quale conseguenza della risoluzione solo in presenza di un'esplicita domanda della parte interessata.
Nel caso di cui si tratta il ricorrente ha formulato specifica domanda restitutoria, che, a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto, va accolta.
Merita accoglimento anche l'ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento dei canoni dovuti dal giugno 2024 ad oggi e fino all'effettivo rilascio del bene. Questo giudice, infatti, aderi- sce all'orientamento giurisprudenziale prevalente per il quale “in tema di locazione di immobili ur- bani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del con- duttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.”, trat- tandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento” [..] ..”un ampliamento della domanda di risoluzione, si è pure precisato, che non deriva dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ma che in tale norma “trova sostanzialmente la sua ratio” (così, da ultimo, in mo- tivazione Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2016, n. 25599; nello stesso senso già Cass. civ., sez. III,
31 maggio 2005, n. 11603; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6245).
Le spese di lite e le anticipazioni documentate, comprese quelle relative alla procedura di mediazio- ne, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria e delle tariffe minime per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell' attività difensiva svolta e con applicazione dell'aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali effettuati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contrad- dittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento del con- duttore CP_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.947,44, di CP_1 Parte_1 cui €. 6.000,00 a titolo di canoni insoluti da giugno 2024 a maggio 2025 incluso ed € 1.947,44 per utenze e spese condominiali , oltre canoni e oneri accessori sino all'effettivo rilascio e interessi le- gali dalle singole scadenze al saldo;
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- condanna al rilascio ed alla riconsegna in favore di dell' immobile ad CP_1 Parte_1
uso abitativo, sito in Bologna, Via S. Apollonia, n. 8/2 distinto catastalmente al NCEU Bologna Fo- glio 190, Mappale 284, Sub 2, libero da cose e persone. Fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 13 giugno 2025;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
2.765,10 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie , C.P.A. e I.V.A., oltre €
817,87 ( di cui € 592,96 per mediazione obbligatoria) per spese documentate.
Bologna, 13 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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