TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429, 437 ss s c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 3198/2025
r.g.a.c.
TRA
Avv. (c.f.: ), in proprio, elett.te dom.to alla VIA DEL Parte_1 C.F._1
CARSO 10 BOLOGNA presso il suo studio
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappr.ta e difesa in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gaia Castiglioni (C.F.: CST- E ;PEC:: ) e dall'avv. Cristina Ba- C.F._2 Email_1 rone (C.F. – PEC: t) dell'Avvoca- CodiceFiscale_3 Email_3 tura della Città Metropolitana di Bologna, sita in Bologna, via Zamboni, n. 13, fax. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata digitalmente presso gli indirizzi PEC delle medesime e con domicilio fisi- co presso la medesima Avvocatura sita in Bologna, via Zamboni n. 13
- APPELLATA
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Av- Controparte_2 vocati Samantha Zebri ed Antonella Trentini, elettivamente domiciliato presso la civica Avvocatura in Bologna, Piazza Maggiore n.6, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e rispo- sta.
- APPELLATO
CONCLUSIONI
1
PARTE APPELLANTE
Stante l'appello incidentale spiegato da controparte se ne chiede il rigetto poiché palesemente infondato, si chiede oltre che l'accoglimento del ricorso in appello principale, la condanna della i Bologna alle spese legali e vive per entrambi i Pt_2 gradi, stante anche il rigetto per lite temeraria in primo grado richiesto da controparte,
e condanna a resistenza temeraria per l'appello incidentale ex art. 96 c.p.c., chiedendo assegnazione di una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente.
PARTE APPELLATA Controparte_2 voglia l'intestato On. Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, RIGETTARE l'appello confermando l'appellata sentenza, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, comprensive degli oneri riflessi di cui all'art.1, comma 208, L. 266/05.
PARTE APPELLATA CITTA' METROPOLITANA CP_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice di appello, disatteso e reietto quanto in contrario esposto e richiesto: nel merito:
- in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il capo della sentenza n. 697/2025 del Giudice di Pace di Bologna, deposi- tata in data 10.03.2025, relativo alla compensazione delle spese legali;
- in via di appello incidentale: accogliere l'appello, proposto nella forma dell'appello incidentale, e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza nel merito per i motivi e le ragioni in fatto e in diritto sopra esposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2.
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna, l'avv. ha proposto appello, Parte_1 esclusivamente in relazione al capo della compensazione delle spese, avverso la sentenza n.
697/2025 del Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 10.03.2025, a definizione delle cause riunite R.G. n. 12660/2024 ( promossa dall'Avv. contro la Pt_1 Controparte_3 per ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 32942A/2024, emesso a suo carico dalla
2
per la violazione dell'art.142, comma 8, C.d.S. per aver, in data Controparte_3
08/12/2024, percorso con la propria auto il tratto di S.S. 569 DI LA , all'altezza Km
40+745 direz. alla velocità di Km/h 107,7, ridotta per legge a Km/h 102,31, superando di Pt_3
Km/h 12,31 la velocità massima consentita di Km/h 90) e R.G. n. 12907/2024 (promosso dall'Avv.
contro il per ottenere l'annullamento del verbale n.4770581/2024, con Pt_1 Controparte_2 cui la Polizia Locale del gli aveva contestato la violazione dell'art.147 comma Controparte_2
2-7 del CdS per essere transitato con la propria auto in data 05/12/2024 su viale Panzacchi supe- rando il limite di velocità (50 km/h) vigente in quel tratto di strada), con la quale ha accolto i ricorsi avverso i verbali di accertamento n. 32942A/2024, emesso a suo carico dalla Controparte_3
e n.4770581/2024 emesso dalla Polizia Locale del compensando le
[...] Controparte_2 spese.
2.1
In particolare parte appellante ha contestato la disposta compensazione, stante la soccombenza delle parti resistenti, odierne appellate, e l'assenza di giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite ritenendo la motivazione indicata in ragione della particolarità della materia, dell'orientamento non univoco della giurisprudenza in materia e della proposizione di doglianze pa- lesemente infondate, quali le numero da 12 a 39 indicate in ricorso, violativa degli artt. 91 e 92
c.p.c. non risultando né novità della questione trattata, né mutamento di giurisprudenza tale da giu- stificare la compensazione ed essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda la fondatezza anche di un solo motivo di opposizione, quale quello della mancata omologazione, sollevato in pri- mo grado dalla parte ricorrente e ritenuto dirimente nell'accoglimento dei ricorsi dal primo giudice.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di condannare la Controparte_3 ed il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...] Controparte_2
3.
Si è costituito l'appellato rilevando l'infondatezza dell'appello in fatto ed in Controparte_2 diritto ed insistendo per la conferma della gravata sentenza con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
4.
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma della statuizione sulla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, rite- nendo sul punto la sentenza impugnata sufficientemente e ragionevolmente motivata, anche in con- siderazione del fatto che l'art. 92 c.2 c.p.c. è stata definita dalla giurisprudenza una 'norma elasti- ca' che riconosce al Giudice di merito un margine di discrezionalità per adeguare la decisione sulle spese a contesti particolari e che è evidente che nel caso in esame la questione giuridica sottesa al
3
contendere, ossia il rapporto tra l'approvazione e l'omologazione degli autovelox, sia ancora ogget- to di un contrasto giurisprudenziale.
4.1.
Inoltre, in via incidentale, ha proposto appello richiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato annullato il verbale di accertamento n. 32942A/2024, emesso dalla
[...]
, a causa dell'erronea interpretazione della normativa del C.d.S. relativa Controparte_3 all'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità – in particolare delle procedure di
“approvazione o omologazione” di tali strumenti.
Nel dettaglio, la ha contestato l'errata interpretazione del Giudice di Controparte_3 primo grado della normativa del C.d.S. relativa all'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità ed in particolare delle procedure di approvazione o omologazione di tali strumenti, ri- tenendo sussistere una sostanziale equiordinazione tra i concetti e le procedure di approvazione ed omologazione. Ciò alla luce di quanto disposto dagli articoli 201, 45 comma 6 C.d.S., articoli 192 e
345 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. e art. 4 del D.L. n. 121/2002 - nei quali i termini 'approvazione' e 'omologazione' sono utilizzati in chiave alternativa.
5.
Il Giudice, alla prima udienza del 16 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fis- sato l'udienza del 18.11.2025 per la discussione, con termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Ad esito della discussione è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza, con fissazione in 30 giorni del termine per il deposito della moti- vazione.
6.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato mentre deve accogliersi l'appello incidentale.
7.
Quanto all'appello proposto in via principale dall'Avv. , si osserva quanto segue. Pt_1
Come sopra detto, l'unico motivo di censura della sentenza di prime cure riguardante le spese di li- te, che, ad avviso dell'appellante, erroneamente il primo Giudice avrebbe compensato integralmen- te. Infatti, il tenore della decisione avrebbe giustificato la condanna dell'odierna società appellata al pagamento integrale delle stesse.
Sul punto in sentenza testualmente si legge: “ tenuto conto della particolarità della materia, dell'orientamento non univoco della giurisprudenza in materia, della proposizione di doglianze pa- lesemente infondate (stante la documentazione prodotta dall'amministrazione e la granitica giuri- sprudenza sul punto) quali le nn.da 12 a 39 nel ricorso depositato in data 17.12.2024 che possono
4
considerarsi un vero e proprio abuso dello strumento processuale, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio”.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione totale o par- ziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costitu- zionale, va aggiunta la sussistenza di “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicita- mente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 04/08/2022, n. 24178); tale disposizione è norma ela- stica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 15495/2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di leg- ge.
Tanto premesso, a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha in- dicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini del- la lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi “del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-
Lav., Ord. n. 34830/2022).
7.1.
Ciò posto, essendo pacifico che l'odierno appellante, in primo grado, è risultato totalmente vittorio- so nel merito (poiché l'opposizione avverso i verbali di accertamento è stata accolta), occorre valu- tare, in assenza di una reciproca soccombenza, se la compensazione delle spese di lite sia stata ope- rata in presenza di quelle ragioni di gravità ed eccezionalità normativamente previste.
Orbene, come anticipato, nel caso in esame, il Giudice di Pace nell'accogliere il ricorso per una ra- gione assorbente (l'impossibilità di considerare equivalenti l'approvazione e l'omologazione, af- fermata dalla Corte di Cassazione nella recente Ordinanza n. 10505/2024 del 18 aprile 2024) ha ri- tenuto di compensare le spese di lite sia nei confronti del che della Controparte_2 [...]
per una serie di ragioni, tra cui l'orientamento non univoco della giurispru- Controparte_4 denza su questione dirimente.
Tenuto conto dell'epoca della introduzione e della decisione del giudizio di primo grado (nel perio- do compreso tra il dicembre 2024 ed il marzo 2025), si può affermare che il Giudice di prime cure
5
ha assunto una decisione sorretta da motivazione che, seppur sintetica, non può ritenersi illegittima, in quanto ha tenuto conto, tra le altre, della ragione dell'orientamento non univoco della giurispru- denza sulla materia e, quindi, di fattore assolutamente idoneo, anche da solo, a sorreggere la com- pensazione delle spese di lite.
Infatti, nel corso degli ultimi anni è sorto un vivace dibattito in giurisprudenza nel cui ambito si so- no sviluppati due diversi orientamenti: il primo, prevalente fino all'epoca più recente, che reputa equipollenti i procedimenti di omologazione e di approvazione, con la conseguenza che vengono ritenuti legittimi i verbali di accertamento resi da OV TI (tra le altre, vedi Cass.
8964/2022); il secondo orientamento, più recente, che, sulla base del rilievo della diversità dei re- lativi procedimenti, ritiene illegittimi i verbali di accertamento fondati esclusivamente sulle risul- tanze di apparecchi TI e non anche omologati (tra le altre, vedi Cass. 10505/2024).
Da ultimo si è espressa la Corte di Cassazione, aderendo al secondo orientamento, che, tuttavia, è stato successivamente motivatamente disatteso dalla giurisprudenza di merito ed, in particolare, come meglio si dirà anche in riferimento all'appello incidentale, anche da questo Tribunale che con le recenti sentenze emesse all'esito dei giudizi n. RG. 13040/2024, 17333/2024 e 7688/2024 ha ri- badito l'adesione al primo orientamento che sottolinea la necessità di accertare la corretta funziona- lità dell'OV (affermata anche dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 113 del
24.06.2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Stra- da, nella parte in cui non prevede, in applicazione dei principi di razionalità, ragionevolezza e non contraddizione, che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura), in relazione alla quale
è stata ritenuta sufficiente l'adozione di un provvedimento amministrativo (quello ministeriale o del
Comitato dei lavori pubblici) che accerta la corretta funzionalità dell'OV.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che il motivo di appello non sia fondato, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata in punto spese di lite.
8.
Per quanto concerne l'appello incidentale, proposto dalla avverso l' Controparte_3 annullamento del verbale di accertamento n. 32942A/2024 si osserva quanto segue.
Preliminarmente, in fatto, si rileva che il dispositivo di rilevazione in dotazione al Corpo di Polizia locale della Bologna, modello K53800_SPEED n. matricola PA- Controparte_3
risulta approvato con Decreto Ministeriale prot. n. 549 del 21/12/2021 CodiceFiscale_4
(doc. 4 fasc. I grado ). L'utilizzo di tale dispositivo esenta dall'obbligo di conte- Controparte_3 stazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S. (art. 4 c.4 L. n. 168 del 1/8/2002) ed è conforme al pro-
6
Con totipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da dichiarazione della cietà del 30/07/2024 e sottoposto a verifica in data 05/09/2024 (docc. 6 e 7 Controparte_6 fasc. I grado ). Inoltre, risulta che la Controparte_3 Controparte_3 ha proceduto, ad ulteriore garanzia della perfetta funzionalità dell'apparato, a disporre l'esecuzione della verifica periodica congiuntamente a laboratorio accreditato di taratura “TESI – Tarature e Ser- vizi per le Imprese” (doc. 8 fasc. I grado ). Controparte_3
Il dispositivo di rilevazione utilizzato per accertare la violazione di cui si discute, quindi, risulta idoneo ad accertare le violazioni di cui all'art. 142 C.d.S.. Ciò, peraltro, anche in ragione del fatto che il ricorrente non ha provato, né contestato la sussistenza di specifici difetti di funzionamento dell'apparecchio rilevatore della velocità.
8.1.
La ha contestato l' interpretazione del giudice di primo grado della normativa Controparte_3 del C.d.S. relativa all'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità ed in particolare delle procedure di approvazione o omologazione di tali strumenti.
Invero, con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione in relazione al moti- vo n. 13) del ricorso di primo grado inerente alla nota questione della mancata omologazione dell'autovelox, richiamando la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 10505/2024 e condi- videndone l'orientamento ivi espresso, secondo il quale si ritiene necessaria la sottoposizione di tali strumenti di rilevazione della velocità alla procedura di omologazione per poter costituire idonea fonte di prova, non ritenendo equiordinata la procedura di approvazione dei medesimi.
8.2.
L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
Invero, questo giudice, pur conoscendo l'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene, tuttavia, di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale. Ciò in adesione all'orientamento della II sezione civile del Tribunale di Bologna, espresso in sede di riunione ex art. 47 quater O.G. del 19 dicembre 2024.
Si ritiene, infatti, che sussista una sostanziale equiordinazione tra i concetti e le procedure di appro- vazione ed omologazione.
Occorre considerare, infatti, che, se, da un lato, l'art. 142, comma 6, del C.d.S. prevede che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, dall' altro lato, l'art. 201, comma 1-ter, del C.d.S. (così come modificato per effetto della legge n. 120 del 2010), dispone che nei casi previsti “alle lettere
b), f) e g) del comma 1-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
7
ovvero TI per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
La lettera f) della citata disposizione, con il richiamo espresso all'art. 4 del DL 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge 168/2002, disciplina proprio le ipotesi dell'utilizzo, da parte degli or- gani della polizia stradale, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rile- vamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del codice della strada, e quindi anche (art. 142 richiamato) per il rilievo del superamento della velocità.
Orbene, stante la formulazione di tali norme (e considerata la loro finalità), è evidente che la prima disposizione (art. 142) vada necessariamente interpretata alla luce dell'art. 201, comma 1-ter, con il richiamo, in esso contenuto, all'art. 4 del DL 121/2002, pena l'impossibilità di attribuire significato al riferimento – contenuto nell'art. 201, comma 1-ter – a dispositivi o apparecchiature approvate
(oltre a quelle omologate) per la verifica del superamento della velocità da parte degli organi di po- lizia.
Tale interpretazione, poi, trova riscontro anche in ulteriori disposizioni che, a loro volta, pongono sullo stesso piano l'omologazione e l'approvazione, così confermando l'intenzione del legislatore di attribuire la stessa efficacia (per le finalità loro proprie) a tali apparecchi siano essi omologati o ap- provati.
Si richiama, in particolare, l'art. 45, comma 6, del Codice della strada che prevede che nel “rego- lamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di control- lo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, (…) che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”, pre- vio accertamento delle caratteristiche, anche funzionali e di idoneità.
Ancora, l' art. 4, comma 3, del DL 121/2002 prevede che se vengono utilizzati “dispositivi che con- sentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento de- gli agenti preposti, gli stessi devono essere TI od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”, equiparando sostanzialmente l'approvazione e l'omologazione. A sua volta l'art. 345 del regolamento di attuazione del Codice della strada richia- ma, al comma 2, l'approvazione.
Ne consegue che per l'accertamento della violazione in esame (art. 142 comma 8 C.d.S.) mediante apparecchiatura di rilevamento automatico, è necessario (e sufficiente) che il dispositivo sia stato approvato.
Tale interpretazione, come sopra detto, trova implicita conferma in una recente pronuncia della Su- prema Corte (Cass. 8964/2022), che, chiamata a valutare un'ipotesi in cui veniva dedotta
8
l'inidoneità della mera approvazione a fondare l'accertamento della violazione del superamento del limite di velocità tramite apparecchio di rilevamento automatico, ha sì annullato la sentenza impu- gnata ma rilevando la necessità di sottoposizione di tali dispositivi a verifiche periodiche di taratura e funzionalità (in ossequio alle statuizioni della Corte Costituzionale con la nota pronuncia n. 113 del 2015), con rinvio per nuovo esame al giudice dell'impugnazione.
Invero, se l'approvazione fosse stata ritenuta insufficiente (per essere invece necessaria l'omologazione), la conseguenza sarebbe stata quella dell'annullamento senza rinvio (poiché era pacifico che in quel caso l'apparecchio era stato oggetto di approvazione).
Pertanto, posto che nel caso di specie vi è evidenza del fatto che l'apparecchio in esame è stato ap- provato, l'appello incidentale si ritiene fondato.
8.3.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di aderire all'opposto orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte, nella fattispecie in esame si perverrebbe alla medesima conclusione di rigetto dell'opposizione, prospettata dalla Città Metropolitana. Ciò in considerazione del fatto che, in man- canza della prova privilegiata in relazione ad OV omologato (di cui all'art. 142, comma 6,
C.d.S.), il convincimento del giudice in ordine al superamento del limite di velocità può formarsi anche in base ad altri elementi, come per esempio la rilevazione effettuata da un apparecchio appro- vato dal Ministero ed altri indici presuntivi ricavabili dalle allegazioni e dalle contestazioni conflui- te nel processo.
Nel caso in esame, l'appellante, a fronte della verifica tramite autovelox approvato (oltre che tarato e verificato periodicamente) che aveva rilevato che il veicolo procedeva alla velocità di Km/h
107,7, ridotta per legge a Km/h 102,31, rispetto al limite di 50 Km/h, non ha contestato specifica- mente né di aver percorso la S.S. 569 di Vignola direzione (Comune di Zola Predosa) il Pt_3 giorno di rilevazione della violazione, come risulta, peraltro, dall'immagine dell'infrazione, prodot- ta in primo grado dalla Città Metropolitana come doc. 4 che ritrae l'autovettura con targa ben visi- bile, né l'esito della rilevazione di velocità. Invero, in primo grado, il ricorrente, odierno appellan- te, prima ha negato genericamente la violazione del limite di velocità, per poi sostenere, al punto
8) del ricorso, che il limite non era stato violato poiché la strada prevedeva, a suo dire, un limite di
110 km, invece del previsto limite consentito dei 90 km/h su quel tratto di strada. Quindi, la stessa parte appellante non ha allegato specificamente che al momento della rilevazione, stesse circolando ad una velocità inferiore a quella rilevata.
Né risulta che in altre occasioni l'apparecchio utilizzato non abbia funzionato correttamente.
9
Da ciò si desume, quindi, che anche a voler escludere la prova privilegiata a fronte della sola appro- vazione senza omologazione, vi siano altri elementi, chiari e concordanti, da cui desumere la sussi- stenza della violazione contestata.
9.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secon- do i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le fasi istruttoria e decisionale in ragione dell'esiguità e non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 697/2025 del Giudice di Pace di Parte_1
Bologna, depositata in data 10.03.2025 e, per l'effetto, conferma il capo della suddetta sentenza re- lativo alla compensazione delle spese legali;
- accoglie l'appello proposto in via incidentale da ed in parziale ri- Controparte_3 forma della sentenza n. 697/2025 del Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 10.03.2025, ri- getta il ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento n. 32942A/2024 che, Parte_1 per l'effetto, conferma;
- condanna a rifondere a , in persona del legale rappre- Parte_1 Controparte_3 sentante pro tempore, le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 462,00, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, CPA e IVA, oltre € 64,50 per anticipazioni;
- condanna a rifondere a in persona del Sindaco pro tempore, le Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di appello, liquidate in euro 462,00, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, CPA e IVA;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giu- dizio di impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Motivazione in 30 giorni.
Così deciso in Bologna, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429, 437 ss s c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 3198/2025
r.g.a.c.
TRA
Avv. (c.f.: ), in proprio, elett.te dom.to alla VIA DEL Parte_1 C.F._1
CARSO 10 BOLOGNA presso il suo studio
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappr.ta e difesa in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gaia Castiglioni (C.F.: CST- E ;PEC:: ) e dall'avv. Cristina Ba- C.F._2 Email_1 rone (C.F. – PEC: t) dell'Avvoca- CodiceFiscale_3 Email_3 tura della Città Metropolitana di Bologna, sita in Bologna, via Zamboni, n. 13, fax. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata digitalmente presso gli indirizzi PEC delle medesime e con domicilio fisi- co presso la medesima Avvocatura sita in Bologna, via Zamboni n. 13
- APPELLATA
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Av- Controparte_2 vocati Samantha Zebri ed Antonella Trentini, elettivamente domiciliato presso la civica Avvocatura in Bologna, Piazza Maggiore n.6, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e rispo- sta.
- APPELLATO
CONCLUSIONI
1
PARTE APPELLANTE
Stante l'appello incidentale spiegato da controparte se ne chiede il rigetto poiché palesemente infondato, si chiede oltre che l'accoglimento del ricorso in appello principale, la condanna della i Bologna alle spese legali e vive per entrambi i Pt_2 gradi, stante anche il rigetto per lite temeraria in primo grado richiesto da controparte,
e condanna a resistenza temeraria per l'appello incidentale ex art. 96 c.p.c., chiedendo assegnazione di una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente.
PARTE APPELLATA Controparte_2 voglia l'intestato On. Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, RIGETTARE l'appello confermando l'appellata sentenza, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, comprensive degli oneri riflessi di cui all'art.1, comma 208, L. 266/05.
PARTE APPELLATA CITTA' METROPOLITANA CP_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice di appello, disatteso e reietto quanto in contrario esposto e richiesto: nel merito:
- in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il capo della sentenza n. 697/2025 del Giudice di Pace di Bologna, deposi- tata in data 10.03.2025, relativo alla compensazione delle spese legali;
- in via di appello incidentale: accogliere l'appello, proposto nella forma dell'appello incidentale, e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza nel merito per i motivi e le ragioni in fatto e in diritto sopra esposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2.
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna, l'avv. ha proposto appello, Parte_1 esclusivamente in relazione al capo della compensazione delle spese, avverso la sentenza n.
697/2025 del Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 10.03.2025, a definizione delle cause riunite R.G. n. 12660/2024 ( promossa dall'Avv. contro la Pt_1 Controparte_3 per ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 32942A/2024, emesso a suo carico dalla
2
per la violazione dell'art.142, comma 8, C.d.S. per aver, in data Controparte_3
08/12/2024, percorso con la propria auto il tratto di S.S. 569 DI LA , all'altezza Km
40+745 direz. alla velocità di Km/h 107,7, ridotta per legge a Km/h 102,31, superando di Pt_3
Km/h 12,31 la velocità massima consentita di Km/h 90) e R.G. n. 12907/2024 (promosso dall'Avv.
contro il per ottenere l'annullamento del verbale n.4770581/2024, con Pt_1 Controparte_2 cui la Polizia Locale del gli aveva contestato la violazione dell'art.147 comma Controparte_2
2-7 del CdS per essere transitato con la propria auto in data 05/12/2024 su viale Panzacchi supe- rando il limite di velocità (50 km/h) vigente in quel tratto di strada), con la quale ha accolto i ricorsi avverso i verbali di accertamento n. 32942A/2024, emesso a suo carico dalla Controparte_3
e n.4770581/2024 emesso dalla Polizia Locale del compensando le
[...] Controparte_2 spese.
2.1
In particolare parte appellante ha contestato la disposta compensazione, stante la soccombenza delle parti resistenti, odierne appellate, e l'assenza di giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite ritenendo la motivazione indicata in ragione della particolarità della materia, dell'orientamento non univoco della giurisprudenza in materia e della proposizione di doglianze pa- lesemente infondate, quali le numero da 12 a 39 indicate in ricorso, violativa degli artt. 91 e 92
c.p.c. non risultando né novità della questione trattata, né mutamento di giurisprudenza tale da giu- stificare la compensazione ed essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda la fondatezza anche di un solo motivo di opposizione, quale quello della mancata omologazione, sollevato in pri- mo grado dalla parte ricorrente e ritenuto dirimente nell'accoglimento dei ricorsi dal primo giudice.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di condannare la Controparte_3 ed il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...] Controparte_2
3.
Si è costituito l'appellato rilevando l'infondatezza dell'appello in fatto ed in Controparte_2 diritto ed insistendo per la conferma della gravata sentenza con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
4.
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma della statuizione sulla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, rite- nendo sul punto la sentenza impugnata sufficientemente e ragionevolmente motivata, anche in con- siderazione del fatto che l'art. 92 c.2 c.p.c. è stata definita dalla giurisprudenza una 'norma elasti- ca' che riconosce al Giudice di merito un margine di discrezionalità per adeguare la decisione sulle spese a contesti particolari e che è evidente che nel caso in esame la questione giuridica sottesa al
3
contendere, ossia il rapporto tra l'approvazione e l'omologazione degli autovelox, sia ancora ogget- to di un contrasto giurisprudenziale.
4.1.
Inoltre, in via incidentale, ha proposto appello richiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato annullato il verbale di accertamento n. 32942A/2024, emesso dalla
[...]
, a causa dell'erronea interpretazione della normativa del C.d.S. relativa Controparte_3 all'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità – in particolare delle procedure di
“approvazione o omologazione” di tali strumenti.
Nel dettaglio, la ha contestato l'errata interpretazione del Giudice di Controparte_3 primo grado della normativa del C.d.S. relativa all'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità ed in particolare delle procedure di approvazione o omologazione di tali strumenti, ri- tenendo sussistere una sostanziale equiordinazione tra i concetti e le procedure di approvazione ed omologazione. Ciò alla luce di quanto disposto dagli articoli 201, 45 comma 6 C.d.S., articoli 192 e
345 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. e art. 4 del D.L. n. 121/2002 - nei quali i termini 'approvazione' e 'omologazione' sono utilizzati in chiave alternativa.
5.
Il Giudice, alla prima udienza del 16 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fis- sato l'udienza del 18.11.2025 per la discussione, con termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Ad esito della discussione è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza, con fissazione in 30 giorni del termine per il deposito della moti- vazione.
6.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato mentre deve accogliersi l'appello incidentale.
7.
Quanto all'appello proposto in via principale dall'Avv. , si osserva quanto segue. Pt_1
Come sopra detto, l'unico motivo di censura della sentenza di prime cure riguardante le spese di li- te, che, ad avviso dell'appellante, erroneamente il primo Giudice avrebbe compensato integralmen- te. Infatti, il tenore della decisione avrebbe giustificato la condanna dell'odierna società appellata al pagamento integrale delle stesse.
Sul punto in sentenza testualmente si legge: “ tenuto conto della particolarità della materia, dell'orientamento non univoco della giurisprudenza in materia, della proposizione di doglianze pa- lesemente infondate (stante la documentazione prodotta dall'amministrazione e la granitica giuri- sprudenza sul punto) quali le nn.da 12 a 39 nel ricorso depositato in data 17.12.2024 che possono
4
considerarsi un vero e proprio abuso dello strumento processuale, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio”.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione totale o par- ziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costitu- zionale, va aggiunta la sussistenza di “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicita- mente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 04/08/2022, n. 24178); tale disposizione è norma ela- stica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 15495/2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di leg- ge.
Tanto premesso, a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha in- dicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini del- la lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi “del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-
Lav., Ord. n. 34830/2022).
7.1.
Ciò posto, essendo pacifico che l'odierno appellante, in primo grado, è risultato totalmente vittorio- so nel merito (poiché l'opposizione avverso i verbali di accertamento è stata accolta), occorre valu- tare, in assenza di una reciproca soccombenza, se la compensazione delle spese di lite sia stata ope- rata in presenza di quelle ragioni di gravità ed eccezionalità normativamente previste.
Orbene, come anticipato, nel caso in esame, il Giudice di Pace nell'accogliere il ricorso per una ra- gione assorbente (l'impossibilità di considerare equivalenti l'approvazione e l'omologazione, af- fermata dalla Corte di Cassazione nella recente Ordinanza n. 10505/2024 del 18 aprile 2024) ha ri- tenuto di compensare le spese di lite sia nei confronti del che della Controparte_2 [...]
per una serie di ragioni, tra cui l'orientamento non univoco della giurispru- Controparte_4 denza su questione dirimente.
Tenuto conto dell'epoca della introduzione e della decisione del giudizio di primo grado (nel perio- do compreso tra il dicembre 2024 ed il marzo 2025), si può affermare che il Giudice di prime cure
5
ha assunto una decisione sorretta da motivazione che, seppur sintetica, non può ritenersi illegittima, in quanto ha tenuto conto, tra le altre, della ragione dell'orientamento non univoco della giurispru- denza sulla materia e, quindi, di fattore assolutamente idoneo, anche da solo, a sorreggere la com- pensazione delle spese di lite.
Infatti, nel corso degli ultimi anni è sorto un vivace dibattito in giurisprudenza nel cui ambito si so- no sviluppati due diversi orientamenti: il primo, prevalente fino all'epoca più recente, che reputa equipollenti i procedimenti di omologazione e di approvazione, con la conseguenza che vengono ritenuti legittimi i verbali di accertamento resi da OV TI (tra le altre, vedi Cass.
8964/2022); il secondo orientamento, più recente, che, sulla base del rilievo della diversità dei re- lativi procedimenti, ritiene illegittimi i verbali di accertamento fondati esclusivamente sulle risul- tanze di apparecchi TI e non anche omologati (tra le altre, vedi Cass. 10505/2024).
Da ultimo si è espressa la Corte di Cassazione, aderendo al secondo orientamento, che, tuttavia, è stato successivamente motivatamente disatteso dalla giurisprudenza di merito ed, in particolare, come meglio si dirà anche in riferimento all'appello incidentale, anche da questo Tribunale che con le recenti sentenze emesse all'esito dei giudizi n. RG. 13040/2024, 17333/2024 e 7688/2024 ha ri- badito l'adesione al primo orientamento che sottolinea la necessità di accertare la corretta funziona- lità dell'OV (affermata anche dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 113 del
24.06.2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Stra- da, nella parte in cui non prevede, in applicazione dei principi di razionalità, ragionevolezza e non contraddizione, che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura), in relazione alla quale
è stata ritenuta sufficiente l'adozione di un provvedimento amministrativo (quello ministeriale o del
Comitato dei lavori pubblici) che accerta la corretta funzionalità dell'OV.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che il motivo di appello non sia fondato, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata in punto spese di lite.
8.
Per quanto concerne l'appello incidentale, proposto dalla avverso l' Controparte_3 annullamento del verbale di accertamento n. 32942A/2024 si osserva quanto segue.
Preliminarmente, in fatto, si rileva che il dispositivo di rilevazione in dotazione al Corpo di Polizia locale della Bologna, modello K53800_SPEED n. matricola PA- Controparte_3
risulta approvato con Decreto Ministeriale prot. n. 549 del 21/12/2021 CodiceFiscale_4
(doc. 4 fasc. I grado ). L'utilizzo di tale dispositivo esenta dall'obbligo di conte- Controparte_3 stazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S. (art. 4 c.4 L. n. 168 del 1/8/2002) ed è conforme al pro-
6
Con totipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da dichiarazione della cietà del 30/07/2024 e sottoposto a verifica in data 05/09/2024 (docc. 6 e 7 Controparte_6 fasc. I grado ). Inoltre, risulta che la Controparte_3 Controparte_3 ha proceduto, ad ulteriore garanzia della perfetta funzionalità dell'apparato, a disporre l'esecuzione della verifica periodica congiuntamente a laboratorio accreditato di taratura “TESI – Tarature e Ser- vizi per le Imprese” (doc. 8 fasc. I grado ). Controparte_3
Il dispositivo di rilevazione utilizzato per accertare la violazione di cui si discute, quindi, risulta idoneo ad accertare le violazioni di cui all'art. 142 C.d.S.. Ciò, peraltro, anche in ragione del fatto che il ricorrente non ha provato, né contestato la sussistenza di specifici difetti di funzionamento dell'apparecchio rilevatore della velocità.
8.1.
La ha contestato l' interpretazione del giudice di primo grado della normativa Controparte_3 del C.d.S. relativa all'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità ed in particolare delle procedure di approvazione o omologazione di tali strumenti.
Invero, con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione in relazione al moti- vo n. 13) del ricorso di primo grado inerente alla nota questione della mancata omologazione dell'autovelox, richiamando la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 10505/2024 e condi- videndone l'orientamento ivi espresso, secondo il quale si ritiene necessaria la sottoposizione di tali strumenti di rilevazione della velocità alla procedura di omologazione per poter costituire idonea fonte di prova, non ritenendo equiordinata la procedura di approvazione dei medesimi.
8.2.
L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
Invero, questo giudice, pur conoscendo l'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene, tuttavia, di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale. Ciò in adesione all'orientamento della II sezione civile del Tribunale di Bologna, espresso in sede di riunione ex art. 47 quater O.G. del 19 dicembre 2024.
Si ritiene, infatti, che sussista una sostanziale equiordinazione tra i concetti e le procedure di appro- vazione ed omologazione.
Occorre considerare, infatti, che, se, da un lato, l'art. 142, comma 6, del C.d.S. prevede che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, dall' altro lato, l'art. 201, comma 1-ter, del C.d.S. (così come modificato per effetto della legge n. 120 del 2010), dispone che nei casi previsti “alle lettere
b), f) e g) del comma 1-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
7
ovvero TI per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
La lettera f) della citata disposizione, con il richiamo espresso all'art. 4 del DL 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge 168/2002, disciplina proprio le ipotesi dell'utilizzo, da parte degli or- gani della polizia stradale, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rile- vamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del codice della strada, e quindi anche (art. 142 richiamato) per il rilievo del superamento della velocità.
Orbene, stante la formulazione di tali norme (e considerata la loro finalità), è evidente che la prima disposizione (art. 142) vada necessariamente interpretata alla luce dell'art. 201, comma 1-ter, con il richiamo, in esso contenuto, all'art. 4 del DL 121/2002, pena l'impossibilità di attribuire significato al riferimento – contenuto nell'art. 201, comma 1-ter – a dispositivi o apparecchiature approvate
(oltre a quelle omologate) per la verifica del superamento della velocità da parte degli organi di po- lizia.
Tale interpretazione, poi, trova riscontro anche in ulteriori disposizioni che, a loro volta, pongono sullo stesso piano l'omologazione e l'approvazione, così confermando l'intenzione del legislatore di attribuire la stessa efficacia (per le finalità loro proprie) a tali apparecchi siano essi omologati o ap- provati.
Si richiama, in particolare, l'art. 45, comma 6, del Codice della strada che prevede che nel “rego- lamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di control- lo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, (…) che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”, pre- vio accertamento delle caratteristiche, anche funzionali e di idoneità.
Ancora, l' art. 4, comma 3, del DL 121/2002 prevede che se vengono utilizzati “dispositivi che con- sentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento de- gli agenti preposti, gli stessi devono essere TI od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”, equiparando sostanzialmente l'approvazione e l'omologazione. A sua volta l'art. 345 del regolamento di attuazione del Codice della strada richia- ma, al comma 2, l'approvazione.
Ne consegue che per l'accertamento della violazione in esame (art. 142 comma 8 C.d.S.) mediante apparecchiatura di rilevamento automatico, è necessario (e sufficiente) che il dispositivo sia stato approvato.
Tale interpretazione, come sopra detto, trova implicita conferma in una recente pronuncia della Su- prema Corte (Cass. 8964/2022), che, chiamata a valutare un'ipotesi in cui veniva dedotta
8
l'inidoneità della mera approvazione a fondare l'accertamento della violazione del superamento del limite di velocità tramite apparecchio di rilevamento automatico, ha sì annullato la sentenza impu- gnata ma rilevando la necessità di sottoposizione di tali dispositivi a verifiche periodiche di taratura e funzionalità (in ossequio alle statuizioni della Corte Costituzionale con la nota pronuncia n. 113 del 2015), con rinvio per nuovo esame al giudice dell'impugnazione.
Invero, se l'approvazione fosse stata ritenuta insufficiente (per essere invece necessaria l'omologazione), la conseguenza sarebbe stata quella dell'annullamento senza rinvio (poiché era pacifico che in quel caso l'apparecchio era stato oggetto di approvazione).
Pertanto, posto che nel caso di specie vi è evidenza del fatto che l'apparecchio in esame è stato ap- provato, l'appello incidentale si ritiene fondato.
8.3.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di aderire all'opposto orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte, nella fattispecie in esame si perverrebbe alla medesima conclusione di rigetto dell'opposizione, prospettata dalla Città Metropolitana. Ciò in considerazione del fatto che, in man- canza della prova privilegiata in relazione ad OV omologato (di cui all'art. 142, comma 6,
C.d.S.), il convincimento del giudice in ordine al superamento del limite di velocità può formarsi anche in base ad altri elementi, come per esempio la rilevazione effettuata da un apparecchio appro- vato dal Ministero ed altri indici presuntivi ricavabili dalle allegazioni e dalle contestazioni conflui- te nel processo.
Nel caso in esame, l'appellante, a fronte della verifica tramite autovelox approvato (oltre che tarato e verificato periodicamente) che aveva rilevato che il veicolo procedeva alla velocità di Km/h
107,7, ridotta per legge a Km/h 102,31, rispetto al limite di 50 Km/h, non ha contestato specifica- mente né di aver percorso la S.S. 569 di Vignola direzione (Comune di Zola Predosa) il Pt_3 giorno di rilevazione della violazione, come risulta, peraltro, dall'immagine dell'infrazione, prodot- ta in primo grado dalla Città Metropolitana come doc. 4 che ritrae l'autovettura con targa ben visi- bile, né l'esito della rilevazione di velocità. Invero, in primo grado, il ricorrente, odierno appellan- te, prima ha negato genericamente la violazione del limite di velocità, per poi sostenere, al punto
8) del ricorso, che il limite non era stato violato poiché la strada prevedeva, a suo dire, un limite di
110 km, invece del previsto limite consentito dei 90 km/h su quel tratto di strada. Quindi, la stessa parte appellante non ha allegato specificamente che al momento della rilevazione, stesse circolando ad una velocità inferiore a quella rilevata.
Né risulta che in altre occasioni l'apparecchio utilizzato non abbia funzionato correttamente.
9
Da ciò si desume, quindi, che anche a voler escludere la prova privilegiata a fronte della sola appro- vazione senza omologazione, vi siano altri elementi, chiari e concordanti, da cui desumere la sussi- stenza della violazione contestata.
9.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secon- do i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le fasi istruttoria e decisionale in ragione dell'esiguità e non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 697/2025 del Giudice di Pace di Parte_1
Bologna, depositata in data 10.03.2025 e, per l'effetto, conferma il capo della suddetta sentenza re- lativo alla compensazione delle spese legali;
- accoglie l'appello proposto in via incidentale da ed in parziale ri- Controparte_3 forma della sentenza n. 697/2025 del Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 10.03.2025, ri- getta il ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento n. 32942A/2024 che, Parte_1 per l'effetto, conferma;
- condanna a rifondere a , in persona del legale rappre- Parte_1 Controparte_3 sentante pro tempore, le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 462,00, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, CPA e IVA, oltre € 64,50 per anticipazioni;
- condanna a rifondere a in persona del Sindaco pro tempore, le Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di appello, liquidate in euro 462,00, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, CPA e IVA;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giu- dizio di impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Motivazione in 30 giorni.
Così deciso in Bologna, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
10