Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2072/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2072/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 a Meda in Via Roma 24, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marica Rivolta che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marica Rivolta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23/11/2020 tra i Signori Parte_1
trascritto nel registro degli atti del comune di Fier, Ufficio di Stato civile 3
[...] Parte_2 al n. 111, anno 2020 di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza alle seguenti condizioni
1] le Parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI pagina 1 di 6
Fermo quanto sopra, i Genitori dichiarano e reciprocamente riconoscono, che tutte le decisioni relative alla ordinaria gestione quotidiana della Figlia, saranno assunte disgiuntamente da ciascun
Genitore quando avrà con sé lo , ancorché nel rispetto dell'interesse supremo del Minore. Pt_3
3] i Signori e valutato l'attuale domicilio del Padre in Genova Parte_1 Parte_2
(GE), attesa l'età e le attuali abitudini dell'infante (di soli 5 anni), al fine di consentire la maturazione e il consolidamento del legame del Padre con la Figlia in uno ad un progresso nelle capacità paterne di accudimento della bambina, i Genitori concordano per le seguenti modalità:
(a) sino a quando la Minore non avrà compiuto anni 14 e fino a quando il Padre manterrà il domicilio a Genova (GE) il Padre terrà e frequenterà : Per_1
- due week end al mese con decorrenza dal venerdì dall'uscita della scuola d'infanzia e riaccompagno presso la casa materna entro la domenica sere alle ore 18:30. In punto i Genitori precisano che, sarà il Padre a recarsi e permanere, nei pressi dell'abitazione della Madre nei week-end assegnati di tenuta della Minore con facoltà di portarla seco presso il suo domicilio in Genova 1 su due week-end al mese.
I Genitori concordano, inoltre, che nel corso di ogni settimana il Padre potrà vedere e sentire la
Minore da remoto nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 19:30.
Salvo diverso accordo fra i Genitori la presa in consegna di presso la casa della Madre sarà a Per_1 cura ed organizzazione del Padre.
Se la presa in consegna di non avverrà presso la scuola (vuoi per il periodo feriale e/o Per_1 festività), la stessa verrà effettuata dal Padre presso l'abitazione della Madre.
(b) Laddove il Padre dovesse trasferirsi nelle vicinanze dell'abitazione della Madre, i Genitori si impegnano a rimodulare il periodo di frequentazione Padre-Figlia.
3.1] Parimenti suddivisi saranno anche tutti i periodi di festività (natalizie, pasquali, ponti, ecc) con il criterio dell'alternanza secondo il seguente calendario ed indipendentemente dalla turnazione ordinaria quotidiana:
- vacanze natalizie: sino a quando la Minore non avrà compiuto l'età di 10 anni, la stessa frequenterà il Padre:
- nei week end che intercorrono dal termine della scuola sino al 6 gennaio dell'anno successivo
Dall'età di anni 11, trascorrerà con ciascun Genitore le vacanze scolastiche secondo le Per_1 seguenti modalità:
- dal termine della scuola sino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro, con il criterio dell'alternanza annuale.
- vacanze pasquali:
a far data dall'ultimo giorno di scuola e sino al giorno antecedente la ripresa, si applicherà la turnazione 'ordinaria' con la precisazione che il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo la Minore pagina 2 di 6 trascorrerà tali giorni con il genitore cui compete il fine settimana immediatamente precedente o successivo cui il ponte si annette, riprendendo poi la “turnazione ordinaria”;
- ponti festivi scolastici di vario genere (cfr.:1 novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.): la figlia trascorrerà tali giorni con il genitore cui compete il fine settimana immediatamente successivo cui il ponte si annette, riprendendo poi la “turnazione ordinaria”;
- vacanze estive avuto riguardo all'età della minore indipendentemente dalla turnazione ordinaria quotidiana, trascorrerà: Per_1
- con il Padre un periodo di due settimane (anche non consecutive e non necessariamente in villeggiatura), e da usufruire dal termine del centro estivo sino a settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico) di ciascun anno;
con la possibilità di una terza settimana aggiuntiva se le condizioni future professionali del Signor lo consentiranno. Pt_2
- con la Madre un periodo di due settimane (anche non consecutive e non necessariamente in villeggiatura) e da usufruire con decorrenza dal termine del centro estivo sino a settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico) di ciascun anno, con la possibilità di una terza settimana aggiuntiva se le condizioni future professionali della Signora lo consentiranno.
Detti periodi dovranno essere concordati fra i Genitori entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, con la precisazione che il mese di agosto (laddove scelto da entrambi i Genitori) verrà suddiviso in due periodi (dall'1 al 15 il primo e dal 16 al 31 il secondo) ed attribuito agli Stessi con il criterio dell'alternanza annuale.
Ciascun Genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà la villeggiatura con la Figlia ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica dello Stesso.
Durante il periodo di villeggiatura della Figlia con un Genitore, l'altro avrà facoltà di sentire telefonicamente la Minore almeno una volta al giorno. In ogni caso i Genitori reciprocamente si impegnano a garantire il contatto telefonico ogni qualvolta la Minore ne faccia richiesta.
3.2] Compleanni: fatte salve diverse esigenze manifestate dalla Figlia, trascorrerà qualche ora Per_1 del giorno del proprio compleanno con ciascun Genitore, anche in orari e luoghi diversi. Ciascun
Genitore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della Figlia, avrà la facoltà di trascorrere il giorno del proprio compleanno con Per_1
3.3] Ferme le sopraccitate ripartizioni del tempo che i Genitori trascorreranno rispettivamente con compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche della Stessa, i Genitori potranno Per_1 in qualsiasi momento prevedere eventuali diverse e più ampie modalità di visita e tanto nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione, previo preavviso di almeno 48 ore all'altro
Coniuge.
4] Mantenimento: Stante l'attuale stato di disoccupazione del Signor il Padre contribuirà al Pt_2 mantenimento della Minore versando alla signor entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Pt_1
€.100,00 mensili. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo come indice base di riferimento il mese di sottoscrizione del presente atto. I Coniugi specificano che l'importo del concorso di mantenimento ut supra indicato è comprensivo di tutte le voci di spesa ordinaria, e segnatamente: vitto;
concorso spese di casa (utenze, consumi), abbigliamento ordinario;
con esclusione, pertanto, dei costi per la retta dell'asilo, l'acquisto di un solo capo di abbigliamento pagina 3 di 6 per i cambi stagionali, da acquistarsi previo accordo dei genitori sulla necessità della voce di spesa e sull'entità della somma da investire in ragione del 50% ciascuno. In caso di mancata concertazione o accordo – da effettuarsi nei termini e modalità di cui al punto 5.2] – la spesa resterà integralmente a carico del genitore che l'avrà assunta. I signor e in ogni caso Parte_1 Parte_2 concordano che è altresì esclusa dalla voce mantenimento l'eventuale retta per la mensa scolastica che verrà richiesta dalla scuola primaria, e come tale andrà divisa in ragione del 50% ciascuno.
I conguagli dare/avere fra i degli esborsi anticipati nell'interesse delle Figlie, verranno fatti il Pt_4 giorno 30 di ogni mese (da leggersi 28 per il mese di febbraio) contestualmente alla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi. Resta inteso che, in ogni caso, qualsivoglia ulteriore voce di spesa extra elenco infra punto 5.2] (meramente indicativo, ma non esaustivo), assunta nell'interesse delle Figlie, verrà prima concordata e poi divisa in ragione del 50% tra i Genitori.
5.2] In punto regolamento spese ordinarie o straordinarie da erogarsi nell'interesse delle Figlie, con o senza necessità di consenso dell'altro Genitore in uno alle modalità di manifestazione del consenso, i Coniugi concordano le seguenti modalità:
(1) spese MEDICHE da documentare, che NON richiedono la preventiva concertazione tra i Genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e relativi farmaci e parafarmaci;
b) cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche, ginecologiche, presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e costo di farmaci/parafarmaci; lenti a contatto, ecc. e) cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico curante;
f) medicinali omeopatici g) lenti a contatto e relativi kit per l'igiene, assorbenti igiene femminile;
- spese MEDICHE da documentare, che RICHIEDONO la preventiva concertazione tra i Genitori anche sull'entità della spesa da investire:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
(2) spese SCOLASTICHE da documentare, che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici (a titolo esemplificativo: tasse di iscrizione, contributi obbligatori e/o volontari); dalle quali saranno da dedurre eventuali borse di studio;
b) libri di testo, materiale di cancelleria costituente il corredo scolastico di inizio anno, o nel corso dell'anno, così come le attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola (anche privata) anche in corso di anno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: computer, relativi programmi, antivirus, ecc.; materiali per laboratorio;
abbigliamento richiesto espressamente dalla scuola: scarpe da ginnastica per l'attività di educazione fisica, grembiuli per attività di laboratorio e/o indumenti particolari per recite, o attrezzatura richiesta da particolari insegnanti, ecc); c) corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni anche se non corredate da ricevuta fiscale); d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico (es: biglietti e/o abbonamenti per bus, metro, treno); oppure: benzina, bollo, assicurazione per ciclomotori/autovetture se preventivamente concordato l'acquisto;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare, che RICHIEDONO la preventiva concertazione tra i
Genitori anche sull'entità della spesa da investire:
pagina 4 di 6 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione e/o master anche all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento organizzate dalla scuola;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) soggiorni all'estero, per l'apprendimento di lingue straniere;
(3) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
c) attività ricreative e ludiche;
d) costo baby sitter anche se non corredata da ricevuta fiscale e) attrezzatura e abbigliamento per lo sport e/o attività ludiche già in essere. f) parrucchiere
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione all'estero (anche estivi); b) mance settimanali/mensili ai Figli;
c) costo per la patente di guida auto e/o motorino, benzina, etc. e conseguente acquisto ciclomotore/autoveicolo; d) vacanze estive e/o invernali senza Genitori (es: con l'oratorio); e) ricariche tessere telefoniche mensile solo se in possesso di cellulare con importo di ricarica da concordare;
f) regali che i figli vorranno fare per compleanni di compagni, maestre, amici, ecc;
g) feste organizzate per i Figli (es. compleanno); h) attività sportive se in aggiunta a quelle allo stato in essere, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, nonché stage/corsi estivi sportivi
6] TERMINI/MODALITÀ DEL CONSENSO;
DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il Genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail o whatsapp), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6.1] I signori e inoltre, espressamente concordano: Parte_1 Parte_2
- che l'assegno unico e universale sui figli, se percepito, andrà riconosciuto al 100% alla Signora così come eventuali ulteriori sussidi e/o bonus statali/regionali o comunitari e qualsiasi altra Pt_1 forma di sostegno al nucleo familiare e ai figli;
- la detrazione delle spese dei Figli ai fini Irpef, così come le detrazioni per i figli a carico, verranno effettuate in ragione del 50% .
7] Quanto all'autovettura Renault Clio ELF2 Tg. PU 464 VI intestata alla signora ma in Pt_1 dotazione al Signor la stessa viene definitivamente assegnata alla signora e Pt_2 Pt_1 contestualmente ala sottoscrizione del presente ricorso il signor provvede a restituire le chiavi Pt_2 della stessa. In punto il signor precisa che l'autovettura si trova parcheggiata in Genova, via Pt_2
AZ UF difronte al civico 3/2 priva di bollo ed assicurazione.
I coniugi concordano che lo spostamento del veicolo da Genova a Meda avverrà a cure e spese della signora Pt_1
8] I Coniugi si danno reciprocamente atto che, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, non avranno nessun'altra pretesa economica da avanzare l'uno dall'altra per nessuna ragione e/o titolo, avendo regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali.
I coniugi si impegnano a rimodulare le condizioni economiche di mantenimento nel momento in cui gli stessi avranno trovato occupazione lavorativa”.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Le parti, entrambe cittadini albanesi, hanno chiesto l'applicazione della legge albanese che prevede il divorzio immediato ai sensi dell'art. 31 L. 218 del 31.5.1995.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
in Fier (Albania) il 23.11.2020 alle condizioni concordate
[...] Parte_2 tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte. II. dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6