Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla richiesta dell'ufficio finanziario, anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria.
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SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 8 Cedu 6. Articolo 9 Cedu 7. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) Delle sentenze in tema di art. 2 Cedu, merita di essere menzionata anzitutto la pronuncia Dulek e altri c. Turchia, nella quale la Corte - chiamata a verificare se nel caso concreto vi fosse stata la violazione degli obblighi di protezione rafforzata che sorgono in capo alle autorità statali nei confronti di coloro che svolgono il servizio militare - ha ravvisato una violazione di detta norma, in ragione del fatto che le autorità turche non avevano adottato misure adeguate per impedire che il ricorrente, affetti da gravi …
Leggi di più… - 2. Vizi della cosa: o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contrattoMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 agosto 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2008, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 04/12/2008
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2309
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - Consigliere - N. 013975/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO TI N. IL 26/04/1974;
2) CO GE N. IL 12/10/1976;
3) SM EN N. IL 07/06/1976;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 30/01/2008 TRIBUNALE di CHIAVARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette/sentente le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 30.1.2008, il giudice designato dal presidente del Tribunale di Chiavari ha rigettato i ricorsi proposti da CO BE, CO TI e SM TI avverso il decreto emesso il 22.12.2005 dallo stesso Tribunale in composizione collegiale, con il quale era stata revocata la ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal GIP del Tribunale di Genova il 12.11.2003 (per SM), il 9.3.2004 (per CO TI), l'11.3.2004 (per CO BE).
La revoca era stata disposta per inammissibilità della domanda per mancata presentazione della certificazione dell'Autorità consolare albanese prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 2. Il giudice designato, dopo avere ricordato il sistema sanzionatorio della inammissibilità della istanza nel caso di mancanza della documentazione, come nei casi di specie, ovvero anche di tardiva presentazione nel caso di imputato detenuto (art. 94, comma 3, Decreto cit.), ha ritenuto che non si poteva ricavare la situazione di impossibilità da una nota di polizia giudiziaria relativa alle posizioni di TH IR e TH UZ, posto che gli accertamenti presso il consolato albanese non potevano che avere rilievo limitatamente ai soggetti nei cui confronti venivano effettuati ed in relazione al periodo in cui erano svolti, e quindi non erano estensibili ad altri soggetti, seppure in situazione analoga, trattandosi comunque di una ritenuta mera difficoltà contingente, tanto che altri imputati albanesi avevano potuto produrre la prescritta documentazione.
Lo stesso giudice ha poi esposto di avere sollevato la questione di costituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 Cost., nella parte in cui non consente al giudice procedente nella fase di liquidazione la revoca di ufficio del decreto di ammissione per un vizio originario insanabile, quale l'inammissibilità. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 369 del 2007, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis, nel testo integrato dalla Legge di Conversione 17 agosto 2005, n. 168, ha modificato l'art. 112, comma 1, lett. d), disponendo che il magistrato può revocare di ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato "se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92" e che il remittente, alla luce dell'attuale contesto normativo, ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma stessa, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato. Il giudice di merito ha quindi ritenuto di estendere la disciplina prevista in relazione agli artt. 76 e 92 all'art. 79, diversamente verificandosi una violazione dell'art. 3 Cost.. Il magistrato che procede, competente per la revoca, è stato ritenuto il giudice del dibattimento, essendo irragionevole una regressione di fase.
Il giudice designato ha poi ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, art.94, comma 3, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., essendo diverso, per ciò che concerne l'art. 3, lo "status giuridico" del cittadino comunitario rispetto a quello extracomunitario. In relazione agli altri profili, il giudice di merito ha rilevato che, in ottemperanza anche ai principi di diritto internazionale, la Costituzione italiana prevede il patrocinio per i non abbienti, ma sussistono modalità e limiti di ammissione, che rientrano nella sfera di competenza del legislatore, e sfuggono a censure di incostituzionalità, se non irragionevoli, bensì tendenti a bilanciare le esigenze di tutela del diritto alla difesa con quelle di garanzia della amministrazione della giustizia e del patrimonio pubblico.
Infine, non ha trovato accoglimento la deduzione dell'efficacia sanante del giudicato, intervenuto nelle fattispecie, considerato che il citato art. 112, lett. d) prevede la possibilità di revoca di ufficio "in ogni momento e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo".
Con atti in data 15.2.2008 hanno proposto ricorso congiuntamente CO BE e CO TI, a mezzo del comune difensore, e separatamente SM TI, a mezzo dello stesso difensore, chiedendo tutti l'annullamento dell'ordinanza citata del giudice designato dal presidente del Tribunale di Chiavari. I primi quattro motivi di ricorso sono comuni ai tre ricorrenti. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79, 94 e 112, assumendo che l'art. 94, comma 3, non prevede l'inammissibilità in caso di mancata produzione della documentazione consolare, e che, per questo motivo l'art. 112 dispone la revoca di ufficio solo per le ipotesi di cui agli artt. 76 e 92.
Con il secondo motivo è stata eccepita la manifesta illogicità della motivazione per non essere stato ritenuto estensibile ai ricorrenti il contenuto della nota di polizia giudiziaria riguardante TH IR e TH UZ, e dalla quale risultava che l'autorità diplomatica albanese aveva informato di non poter compiere accertamenti patrimoniali sui propri connazionali, per cui era superfluo insistere nella richiesta.
Con il terzo motivo di gravame i ricorrenti hanno assunto che i provvedimenti di revoca potevano essere emessi solo dal GIP che aveva disposto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti hanno eccepito che l'interpretazione normativa fornita dal giudice dell'opposizione non si concilia con i principi di diritto internazionale in tema di patrocinio dei non abbienti, e che la motivazione adottata dal giudice di seconde cure non tutela il diritto di difesa. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti CO BE e CO TI hanno assunto che il passaggio in giudicato della sentenza non consentiva più la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con memoria depositata il 7.11.2008, il difensore dei ricorrenti ha ribadito i motivi di ricorso, assumendo in particolare che nella specie non ricorrevano le condizioni per la revoca di ufficio, essendo stata documentata l'impossibilità di produrre la documentazione consolare, ed essendo stata tempestivamente prodotta la autocertificazione sostitutiva.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Con il primo motivo di ricorso, gli istanti hanno assunto che l'art. 112, lett. d) prevede che il giudice possa revocare di ufficio solo "se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92", e pertanto tale normativa non è estensibile alle ipotesi di cui all'art. 79, comma 2, e art. 94, comma 3, che disciplinano i redditi prodotti all'estero da cittadini non appartenenti all'Unione Europea. In altri termini la revoca non può essere disposta - secondo i ricorrenti - per un vizio comportante la inammissibilità originaria dell'istanza e che non sia compreso nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 76 e 92. Osserva il Collegio che l'ordinanza della Corte Costituzionale del 25.9.2007 n. 369 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, precisando che la normativa introdotta dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis, nel testo integrato dalla Legge di
Conversione 17 agosto 2005, n. 168, ha modificato l'art. 112, comma 1, lett. d), nel senso che il magistrato revoca anche d'ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al gratuito patrocinio "se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92".
La lettura alternativa indicata dal Giudice delle leggi non può prescindere dalla interpretazione secundum costitutionem della norma innovativa, la quale fa riferimento alle norme che indicano il limite di reddito entro il quale si può beneficiare del patrocinio pubblico, e quali siano i criteri di determinazione. Per la nota ragione di garantire al non abbiente il diritto alla difesa, la normativa vigente dispone tempi strettissimi entro i quali decidere sulla ammissibilità della domanda (art. 96, comma 1), e ciò viene fatto in base a dichiarazioni ed autocertificazioni del richiedente. Sono previsti, però, logicamente sistemi di controllo e di verifica della veridicità del contenuto di tali documenti provenienti direttamente dall'interessato, e il legislatore ha opportunamente differenziato i tipi di controllo riguardanti l'italiano, ovvero il cittadino comunitario (ad es. art. 98) da quelli riguardanti i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (art. 94).
Il fine, però, è sempre lo stesso, e cioè quello di verificare se sussistono le condizioni di reddito previste dagli artt. 76 e 92, essendo parificato il trattamento previsto per il cittadino italiano e quello straniero (art. 90), ma ovviamente ai soli fini della consistenza reddituale, ma le modalità di accertamento sono diverse, perché mentre per l'italiano vi è la competenza dell'ufficio finanziario, e sorreggono l'anagrafe tributaria e altri dati in possesso degli uffici (che, comunque, in mancanza, ben possono avvalersi delle indagini della Guardia di Finanza), principi non solo di difficoltà investigativa all'estero, ma anche di rispetto delle prerogative internazionali per ogni singolo paese, impongono di perseguire la via diplomatica per accertare la veridicità delle dichiarazioni degli istanti stranieri.
Da tali presupposti deriva la logica conseguenza che le certificazioni rilasciate dall'autorità consolare (art. 79, comma 2), e, in caso di impossibilità, le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 94, commi 2 e 3, sono strumentali per la verifica della veridicità delle condizioni reddituali dello straniero, per cui è del tutto fuor di luogo il rilievo dei ricorrenti sulla non estensibilità della norma riformatrice della revoca di ufficio, in quanto il richiamo agli artt. 76 e 92 costituisce l'indicazione dell'indagine di controllo sulla capacità reddituale o meno per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che il legislatore, in modo del tutto ragionevole, come ritenuto anche dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto che la revoca di ufficio si applicasse a tutti i casi di reddito superiore a quello consentito ovvero a tutti i casi in cui non si sia adempiuto alle condizioni idonee per rendere accettabile se tale superamento vi sia stato o meno.
In tale prospettiva è superfluo riferirsi ai criteri di accertamento di tali condizioni, criteri che costituiscono una fase intermedia del procedimento di verifica, pur sfocianti in una declaratoria di inammissibilità qualora l'interessato non abbia ottemperato alle procedure legislativamente disposte, ma proprio perché non si è potuta verificare l'esattezza delle dichiarazioni iniziali. Del tutto poi infondato è la ritenuta ottemperanza con la produzione della dichiarazione sostitutiva, in quanto come risulta dall'esame degli atti, e anche dalla produzione difensiva (vedi atti allegati al ricorso di SM), si tratta della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), che va presentata congiuntamente all'istanza di ammissione al patrocinio. Infatti, la certificazione reca la data del 21.10.2003, e l'istanza è stata depositata il 30.10.2003. Invece, l'art. 79, comma 2, dispone il corredo dell'istanza con una certificazione dell'Autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato, pacificamente mai prodotta per stessa ammissione dei ricorrenti (e non rinvenendosi comunque neppure copia agli atti), e che non hanno neppure proceduto con le documentazioni suppletive di cui all'art. 94, commi 2 e 3.
Al fine di individuare con precisione il thema decidendum, è necessario premettere che, nella specie, non è in questione il potere di autocertificazione dell'imputato, cittadino straniero, che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 78 e 79, formula istanza di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tale potere è rimasto invariato nella nuova disciplina rispetto a quanto previsto dalla L. n. 217 del 1990, art. 1, comma 6, e art. 5, commi 3, 4 e 5, richiamati dal ricorrente, in quanto l'art. 79, comma 2, Decreto cit., dispone che "per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato", mentre l'art. 94, comma 2, prevede che "in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".
Tale produzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), pur rappresentandone ovviamente una "ripetizione", ma è ovviamente collegata alla impossibilità - da ritenere rara, o almeno non frequente - di produrre la certificazione consolare. Tale questione, comunque, va esaminata nell'ambito del secondo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita la manifesta illogicità della motivazione per non essere stato ritenuto estensibile ai ricorrenti il contenuto della nota di polizia giudiziaria riguardante TH IR e TH UZ, e dalla quale risultava che l'autorità diplomatica albanese aveva informato di non poter compiere accertamenti patrimoniali sui propri connazionali, per cui era superfluo insistere nella richiesta.
La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è, invece, non solo congrua e logica, ma pienamente condivisibile. Va premesso che, trattandosi di imputati detenuti, nessuna documentazione è stata neppure presentata dai soggetti abilitati a norma dell'art. 94, comma 3, per cui va esaminato esclusivamente se si possa ritenere ricorrere la fattispecie di cui all'art. 94, comma 2, e cioè che "in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta a norma dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione". Come già precisato, tale dichiarazione sostituiva non è stata presentata, in quanto non assimilabile alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), e ciò sarebbe sufficiente per ritenere che il giudice di merito ha giustamente ritenuto inammissibile l'originaria istanza di ammissione. In ogni caso, poi, è anche infondata la tesi secondo la quale l'impossibilità di produrre la documentazione prevista dall'art. 79, comma 2, sia documentata attraverso la nota di polizia giudiziaria riguardante TH IR e TH UZ. Come ha giustamente osservato il giudice designato, la nota della polizia giudiziaria può valere per le sole TH, e non è estensibile erga omnes, ovvero verso tutti i cittadini albanesi, in quanto corredata da dati personali (induzione alla prostituzione delle ragazze;
evidente stato di indigenza;
nessun bene di valore rilevante;
possesso di una sola borsa sportiva;
necessità di ricovero in una struttura ospedaliera), già da soli ritenuti idonei a dimostrare l'estrema povertà delle ragazze, indipendentemente da un accertamento, che si presentava difficoltoso, presso l'autorità consolare.
In ogni caso, poi, nella specie, non è in questione l'ammissione al patrocinio delle TH, ma la prospettazione difensiva della estensibilità della nota di polizia giudiziaria agli attuali ricorrenti, circostanza del tutto da eludere, valutato che - per le ragioni esposte - vengono indicate situazioni personali attinenti alle ragazze, e che non influiscono minimamente sulla valutazione della capacità reddituale dei CO e dell'SM.
Quanto, poi, alla dedotta impossibilità di ricevere una certificazione da parte dell'autorità consolare albanese, va rilevato che nella nota viene rappresentato solo un "fastidio" espresso da tale autorità avverso le continue richieste dei difensori, ma non si attesta affatto un rifiuto generalizzato, tanto che alcuni coimputati dello stesso procedimento hanno ottenuto la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2. Lo stesso difensore ha prodotto le dichiarazioni consolari rilasciate a Bodaj Nexhip il 29.5.2004, a Meta Dashamir il 22.7.2004, e a Balla Sajmir il 29.5.2004, tutte contenenti l'attestazione che i richiedenti non avevano prodotto alcun reddito ne' in Italia, ne' in Albania negli anni 2002 - 2003.
Ne consegue in conclusione, che non sussiste la dedotta impossibilità di ottenere la certificazione consolare, ricevuta da altri imputati, che la nota della polizia giudiziaria relativa a TH IR e TH UZ è strettamente personale, e il contenuto non è estensibile agli attuali ricorrenti, e, infine, che comunque i ricorrenti non hanno mai prodotto alcuna certificazione sostitutiva delle dichiarazioni consolari.
Infondato è poi il terzo motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno sostenuto che i provvedimenti di revoca possono essere adottati solo dal GIP che aveva disposto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questo Collegio aderisce infatti alla giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte, secondo la quale, da una parte, competente a decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il giudice dinanzi al quale pende il procedimento, e dall'altra, competente a provvedere sulla revoca dell'ammissione per la mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito richieste è il giudice che procede al momento in cui detta mancanza risulta. Una corretta interpretazione sistematica della normativa induce a ritenere che il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare l'ammissione al beneficio anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria, e ciò anche indipendentemente dalla richiesta dell'ufficio finanziario, e cioè, come nel caso di specie, di ufficio (Cass.12.10.1999 n. 3123; Cass. 28.3.2001 n. 17319; Cass. 29.11.2001 n.
2950). Tale orientamento giurisprudenziale, pur formatosi sotto la vigenza della L. n. 217 del 1990, è senza dubbio corretto e da condividere sia perché il D.P.R. n. 115 del 2002 è un Testo Unico di coordinamento di tutte le norme attinenti alle spese di giustizia, sia perché ottempera ad una logica legislativa, valida anche in altre materie incidentali, come i provvedimenti sulla libertà personale.
Inoltre, l'art. 112, comma 3, pur riferito a casi di revoca diversi da quello in esame, espressamente stabilisce che "competente a decidere è il magistrato che procede". Analogamente l'art. 114 dispone che le variazioni delle condizioni reddituali sono comunicate "all'ufficio del giudice che procede", espressamente così individuandone la competenza. Non si comprenderebbe una diversa disciplina per la ipotesi di cui all'art. 112, lett. d), come novellato, con il quale si è voluto attribuire un "perdurante" potere di verifica di ufficio della sussistenza delle condizioni per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, per nulla condizionato dalla diversa valutazione compiuta originariamente. Non ha senso quindi la regressione in un grado o in una fase processuale superata dell'attribuzione del potere di revoca di ufficio, là dove è ragionevole che proprio il giudice dinanzi al quale il presupposto per la revoca è stato accertato (vizio originario) o si è verificato (causa sopravvenuta) proceda all'esame della sussistenza o meno di valide ragioni per disporre la revoca del provvedimento ammissivo.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il quarto motivo di impugnazione. I ricorrenti espongono una non corretta interpretazione del principio della norma Costituzionale di cui all'art. 10, in tema di conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. A tale affermazione i ricorrenti pervengono in base alla considerazione che il provvedimento di revoca, emesso nella specie in sede di liquidazione dei compensi professionali, minerebbe il diritto alla difesa, non assicurando al presunto non abbiente e al difensore non solo il pagamento degli onorari, ma neppure il rimborso delle spese. Ne deriverebbe che l'accesso alla Giustizia, e la tutela del richiedente devono "proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi", secondo l'orientamento della Corte Europea di Giustizia. Si osserva che la questione prospettata presenta profili e collegamenti diversi fra loro,e non tutti i passaggi sono consequenziali, ma il problema centrale è ovviamente se la disciplina introdotta con la novella del 2005 si concilia con i principi di diritto internazionale.
Non vi è dubbio che il nostro ordinamento giuridico ha recepito il patrocinio dei non abbienti, così come previsto dall'art. 107 della Costituzione Europea, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, l'art. 24 Cos., comma 3, espressamente dispone che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". La legge ordinaria realizza poi i casi (ad es. entità del reddito) e le modalità (ad es. documentazione necessaria) per accedere al patrocinio a spese dello Stato, e tale disciplina particolareggiata, certamente esistente in tutti gli ordinamenti che prevedono il patrocinio dei non abbienti, è nel nostro ordinamento estremamente razionale e rispettosa del principio del diritto alla difesa. Basta osservare come tale diritto debba realizzarsi fin dall'insorgere della difficoltà patrimoniale del richiedente, anche se - come spesso accade - coeva all'inizio del procedimento penale, e il giudice sia obbligato all'ammissione sulla base di una documentazione non esauriente.
Ne consegue, come logica attuazione, l'espletamento del potere di controllo della Autorità giudiziaria e l'esercizio della revoca in caso di accertata sussistenza di mancanza dei requisiti, originari o sopravvenuti, ovvero, come nel caso di specie, qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni successive, da espletarsi in tempi ragionevoli e con modalità di semplice realizzazione. Basta pensare alla già citata circostanza che lo straniero, impossibilitato a presentare la certificazione consolare, ben può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva.
Nella fattispecie, invece, i ricorrenti non hanno espletato alcuno degli incombenti previsti in modo ragionevole dalla legge ordinaria, attuativa sia dei principi di diritto internazionale che della norma costituzionale di cui all'art. 24, comma 3, in quanto non hanno richiesto la certificazione consolare, non hanno dimostrato l'impossibilità di riceverla, non hanno prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva, non potendosi ritenere tale quella esibita coevamente all'istanza di ammissione ex art. 79, comma 1, lett. c). I ricorrenti non possono quindi che addebitare a sè stessi l'esclusione dal beneficio e il diniego della corresponsione dei compensi al difensore, e il richiamo alla violazione dei principi di diritto internazionale da parte del giudice di merito è del tutto infondato, in quanto si è trattato di legittima applicazione della normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato, recepito pienamente nel nostro ordinamento, e che contempla, certamente in primo luogo, la garanzia del diritto alla difesa, ma anche che siano rispettate le condizioni per la ammissione al beneficio, al fine di evitare che ne usufruiscono soggetti che non hanno o che non provano di avere uno stato di indigenza patrimoniale, essendo ciò in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico e del patrimonio dello Stato.
L'ultimo motivo di ricorso, proposto dai soli CO BE e CO TI, è palesemente infondato, non essendo influente il passaggio in giudicato della sentenza penale, in quanto l'art. 112, lett. d) espressamente dispone che la revoca di ufficio può essere disposta "in ogni momento, e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo". Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009