Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/1999, n. 3123
CASS
Sentenza 12 ottobre 1999

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La legge 30 luglio 1990 n. 217 prevede come condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo un requisito di reddito, senza prendere in considerazione a tal fine le tipologie dei reati oggetto della imputazione, salvo che per i reati contravvenzionali e per i reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che sono espressamente esclusi (ex art. 1). La presunzione di un reddito superiore a quello autocertificato ai sensi dell' art. 5 per gli imputati di associazione mafiosa o di traffico di stupefacenti, sebbene in astratto plausibile, deve essere concretamente verificata e motivata sulla base di puntuali elementi di fatto, ma non può esser dedotta "iuris et de iure" sulla base del tipo di reato contestato.

Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex legge 217 del 1990) anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria, e ciò indipendentemente dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell' art. 10. Il giudice competente a decidere sul patrocinio dei non abbienti non può essere, infatti, condizionato dagli accertamenti e dalla richiesta dell'intendente di finanza; con la conseguenza che detto giudice può valutare i requisiti reddituali richiesti anche in difformità degli accertamenti da questi effettuati ed indipendentemente dalla attivazione dell'ufficio finanziario. Invero tale competenza si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/1999, n. 3123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3123
    Data del deposito : 12 ottobre 1999

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