Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 2
La legge 30 luglio 1990 n. 217 prevede come condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo un requisito di reddito, senza prendere in considerazione a tal fine le tipologie dei reati oggetto della imputazione, salvo che per i reati contravvenzionali e per i reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che sono espressamente esclusi (ex art. 1). La presunzione di un reddito superiore a quello autocertificato ai sensi dell' art. 5 per gli imputati di associazione mafiosa o di traffico di stupefacenti, sebbene in astratto plausibile, deve essere concretamente verificata e motivata sulla base di puntuali elementi di fatto, ma non può esser dedotta "iuris et de iure" sulla base del tipo di reato contestato.
Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex legge 217 del 1990) anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria, e ciò indipendentemente dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell' art. 10. Il giudice competente a decidere sul patrocinio dei non abbienti non può essere, infatti, condizionato dagli accertamenti e dalla richiesta dell'intendente di finanza; con la conseguenza che detto giudice può valutare i requisiti reddituali richiesti anche in difformità degli accertamenti da questi effettuati ed indipendentemente dalla attivazione dell'ufficio finanziario. Invero tale competenza si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/1999, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Antonio ZUMBO Presidente del 12/10/1999
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 3123
Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Alfredo TERESI Consigliere N. 46929/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL IG, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 30.9.1998 dalla corte di assise di Palmi. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con ordinanza camerale del 30.9.1998 la corte di assise di Palmi ha revocato il decreto con cui. in data 4.1.1997, il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria aveva ammesso IG AR al patrocinio a spese dello Stato.
In motivazione, la corte ha precisato di essersi orientata a "non ammettere al gratuito patrocinio, indipendentemente dagli esiti degli accertamenti patrimoniali dell'Intendenza di Finanza" le persone imputate di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, o di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Ha aggiunto che il AR era stata condannato dalla stessa corte d'assise per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990, con sentenza del 17.7.1998. 2 - Avverso l'ordinanza il AR ha proposto ricorso, lamentando incompetenza funzionale della corte di assise calabrese, nonché violazione dell'art. 10 della legge 217/1990, perché la revoca era stata disposta al di fuori dei casi stabiliti dalla legge stessa, e più esattamente senza la richiesta dell'intendente di finanza prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
Motivi della decisione
3 - Conformemente alle conclusioni del p.m. requirente, la doglianza in rito deve ritenersi infondata.
Va anzitutto sottolineato che dagli artt. 6, comma 1, e 10, comma 1, della legge 217/1990 risulta chiaramente, da una parte, che competente a decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il giudice dinanzi al quale pende il procedimento, e dall'altra, che competente a provvedere sulla revoca dell'ammissione per la mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito richieste è il giudice che procede al momento in cui detta mancanza risulta. Una corretta interpretazione sistematica della normativa induce a ritenere che il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare l'ammissione al beneficio anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria, e ciò anche indipendentemente dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell'art. 10. Invero tale competenza, anche al di fuori di una specifica previsione legislativa, si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che indubbiamente la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa.
In tal senso è la giurisprudenza prevalente di questa corte (Cass. Sez. I, n. 3894 del 27.10.1994, c.c. 22.9.1994, Boccuni, rv. 199597;
Cass. Sez. IV, n. 1338 del 13.5.1995, c.c. 14.4.1995, Marinaci, rv. 201655; Cass. Sez. IV, n. 2726 del 22.11.1996, c.c. 12.11.1996, Yeboha, rv. 206113).
4 - È invece fondata la censura nel merito.
La legge 217/1990 prevede come condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo un requisito di reddito (non superiore a lire 10.890.000 all'anno) (art. 3), senza prendere in considerazione a tal fine le tipologie dei reati oggetto della imputazione, salvo che per i reati contravvenzionali e per i reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che sono espressamente esclusi (art.. 1). Nessuna esclusione è quindi prevista per altri tipi di reato. La presunzione di un reddito superiore a quello autocertificato ai sensi dell'art. 5, per gli imputati di associazione mafiosa o di traffico di stupefacenti, sebbene in astratto plausibile, deve essere concretamente verificata e motivata sulla base di puntuali elementi di fatto, ma non può essere dedotta juris et de jure sulla base del tipo di reato contestato, perché in tal caso l'accertamento sul reddito si trasformerebbe in un indebito accertamento sulla natura del reato, che il legislatore - nella sua legittima discrezionalità - ha ritenuto irrilevante per la decisione sul beneficio. Questa osservazione non comporta però l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Infatti, secondo una doverosa interpretazione adeguatrice della normativa vigente (che invero è criticabile e criticata non solo sotto un profilo politico-costituzionale, ma anche sotto un profilo tecnico), il giudice procedente ha il potere di revocare l'ammissione, nei casi in cui accerti in base alle risultanze del processo "principale" la mancanza originaria. o sopravvenuta dei requisiti reddituali in capo all'istante, indipendentemente dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate), che nella fattispecie è mancante.
Questo potere discende - giova ripeterlo - dalla generale potestà di autotutela spettante al giudice competente a decidere sul beneficio amministrativo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ma è anche desumibile dall'autorevole interpretazione del giudice delle leggi, che - com'è noto - con sentenza n. 219 del 1.6.1995 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 217/1990.
Questa sentenza ha opportunamente sottolineato che il cittadino, il quale faccia richiesta di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve autocertificare la sussistenza delle condizioni reddituali;
deve inoltre allegare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi;
deve altresì produrre una dichiarazione contenente l'elencazione di tutti i suoi redditi;
infine deve anche indicare la sua situazione patrimoniale. A questo rigoroso onere documentale si accompagna una altrettanto rigorosa procedura di controllo, perché copia di tutta la documentazione deve essere inviata all'intendente di finanza, che ne apprezza l'esattezza, eventualmente disponendo la verifica della posizione fiscale dell'istante a mezzo della Guardia di Finanza (art. 6 legge 217/1990). Ove all'esito di tali accertamenti risulti l'insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10).
Invece - continua la sentenza della Corte Costituzionale - nulla di tutto ciò è previsto per lo straniero, il quale deve solo produrre l'autocertificazione della sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall'attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace (art. 5, comma 3). Orbene, la sentenza ha abrogato come irragionevole ex art.3 Cost. l'inciso "per quanto a conoscenza della predetta autorità",
il quale sostanzialmente consentiva che nessuna verifica si facesse e privava di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a provvedere sulla base dell'autocertificazione prodotta. Per effetto di tale abrogazione l'autorità consolare non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione dello straniero con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga;
ma ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione stessa, indicando gli accertamenti eseguiti. In conseguenza "il giudice diviene libero di valutare l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione, al fine di riconoscere o disconoscere il diritto dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato".
Come può vedersi, simili argomentazioni si inseriscono nel filone della giurisprudenza costituzionale che afferma la sindacabilità da parte del giudice di valutazioni tecniche di altri organi, e cerca di eliminare o contenere il condizionamento dell'esercizio della giurisdizione al previo esperimento di procedimenti amministrativi. Tradotto nella presente problematica questo filone porta a concludere che il giudice competente a decidere sul patrocinio dei non abbienti non può essere condizionato dagli accertamenti e dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate). Con la conseguenza che detto giudice può valutare i requisiti reddituali richiesti per l'ammissione al patrocinio dei non abbienti, anche in difformità agli accertamenti dell'intendente di finanza e soprattutto indipendentemente dalla attivazione dello stesso intendente. Una diversa conclusione entrerebbe in conflitto sia con il principio di cui all'art. 101, comma 2, Cost. per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge;
sia anche con il principio di cui all'art. 53, comma 1, Cost., che impone una correlazione tra spese pubbliche e capacità contributiva dei singoli (in entrambi i sensi, sicché non solo ognuno deve concorrere alle spese pubbliche in base alla sua capacità contributiva, ma anche l'erogazione di servizi sociali non può beneficare colui che ha una capacità contributiva superiore a quella richiesta); sia infine con il principio di cui all'art. 97, comma 1, che impone il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso giudice ai sensi dell'art. 623 lett. a) c.p.p., affinché questi proceda a nuovo giudizio sulla base dei seguenti principi, derivanti dall'interpretazione adeguatrice della legge 217/1990:
- il giudice che procede ha il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche indipendentemente dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate);
- lo stesso giudice ha il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello stato non in base al tipo di reato contestato all'imputato o ai suoi precedenti penali, ma solo quando accerti con motivazione adeguata, sulla base di prove storiche o critiche risultanti dal processo in corso, che l'istante non è in possesso dei requisiti reddituali richiesti, per causa originaria o sopravvenuta.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'assise di Palmi.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1999