Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2001, n. 2950
CASS
Sentenza 29 novembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali è originaria, non potendo essere in ciò condizionato dalla richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell'art.10 della legge 30 luglio 1990, n.217, atteso che tale competenza si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa. Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001,n.134. (V.Corte cost., sentenza n.219 del 1995).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2001, n. 2950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2950
    Data del deposito : 29 novembre 2001

    Testo completo