Sentenza 29 novembre 2001
Massime • 1
Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali è originaria, non potendo essere in ciò condizionato dalla richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell'art.10 della legge 30 luglio 1990, n.217, atteso che tale competenza si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa. Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001,n.134. (V.Corte cost., sentenza n.219 del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2001, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 29/11/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 3317
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 14374/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Catania avverso l'ordinanza 27-2-2001 del Tribunale di Catania, con cui è stato annullato il provvedimento di revoca della ammissione a patrocinio a spese dello Stato di DI ST AN emesso dalla Corte di Assise di Catania il 25-6-1999.
Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 25.6.1999 la Corte di Assise di Catania revocò il decreto con cui il G.I.P. del Tribunale di quella città aveva ammesso (tra gli altri) al gratuito patrocinio Di EF AN, ritenendo che il beneficiato godesse di proventi di attività illecite.
Avverso tale provvedimento il Di EF propose ricorso per Cassazione, che questa Corte qualificò quale reclamo ex art. 6, 4^ comma, della legge 30.7.1990, n. 217, disponendo la trasmissione degli atti per la delibazione, al Tribunale di Catania. Il Tribunale di Catania, con ordinanza 27.1.2001, annullò il menzionato provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, affermando che, nell'ipotesi considerata, la Corte di Assise non avrebbe potuto revocare il beneficio ex officio, ma soltanto l'Intendente di finanza (ora Direttore regionale delle entrate) avrebbe potuto per sua esclusiva competenza chiedere la revoca dell'ammissione.
Avverso tale ordinanza di annullamento ha proposto ricorso il Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania, il quale ha eccepito - sotto i profili della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione - l'erronea applicazione dell'art. 10 della legge n. 217/1990, nella parte in cui disciplina la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove si è affermato il principio che tale ammissione può essere revocata dal giudice che procede solo sulla base della richiesta del competente organo dell'Amministrazione finanziaria. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministro del tesoro, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass.: Sez. 1^, 27.10.1994, n. 3894, Boccuni;
Sez. 4^, 13.5.1995, n. 1338, Marinaci;
Sez. 4^, 22.11.1996, n. 2726, Yeboha;
Sez. 6^, 8.5.1998, n. 1078, Sinisi;
20.11.1999, n. 3123, Carbonelli) ha interpretato gli artt. 6 e 10 della legge n. 217/1990 - nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 29.3.2001, n. 134 - nel senso che il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria, e ciò anche indipendentemente dalla richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore regionale delle entrate), prevista dal 2^ comma dell'art. 10.
Tale competenza, invero, anche al di fuori di una specifica previsione legislativa, si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della Pubblica Amministrazione, posto che indubbiamente la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa.
Con l'anzidetta potestà del giudice concorre il potere attribuito dalla legge al Direttore regionale delle entrate, al quale la documentazione relativa alle condizioni economiche dell'ammesso al beneficio va trasmessa una volta avvenuta l'ammissione (art. 6, 3^ comma).
I principi anzidetti trovano conforto nella sentenza n. 219 dell'1.6.1995, con cui la Corte Costituzionale dichiarò la parziale illegittimità del 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 217/1990 (attualmente sostituito dalla legge 29.3.2001, n. 134) mediante argomentazioni che si inseriscono nel filone della giurisprudenza costituzionale che afferma la sindacabilità da parte del giudice di valutazioni tecniche di altri organi.
Nè può affermarsi che i principi medesimi siano smentiti dall'ordinanza 27.11.1998, n. 386 della stessa Corte Costituzionale, ove sicuramente non si afferma che la revoca del beneficio sia esclusivamente subordinata alla richiesta dell'organo finanziario. Al contrario, è l'affermazione secondo la quale il giudice dovrebbe essere necessariamente condizionato dagli accertamenti e dalla richiesta dell'organo dell'Amministrazione finanziaria a presentare profili di conflittualità con i principi sanciti dalla Costituzione:
- all'art. 101, 2^ comma, per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge;
- all'art. 53, 1^ comma, che impone una correlazione tra spese pubbliche e capacità contributiva dei singoli, non soltanto nel senso che ognuno deve concorrere alle spese pubbliche in base alla sua capacità contributiva, ma anche in quello che dell'erogazione di servizi sociali non può beneficare colui che ha una capacità contributiva superiore a quella richiesta;
- all'art. 97, 1^ comma, che impone il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 134/2001 alla legge n. 217/1990 il giudice è tenuto a respingere la richiesta di ammissione al beneficio qualora sia già in possesso di elementi comprovanti la non-veridicità dell'autocertificazione dell'interessato: qualora, invece, lo stesso giudice non sia possesso di elementi siffatti dovrà trasmettere l'istanza, unitamente all'autocertificazione, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche (art. 1, comma 9 bis). In attesa della risposta, peraltro, il giudice deve ammettere il richiedente al patrocinio, nei termini perentori di cui all'art. 6, 1^ comma, sulla base del solo controllo formale preventivo e - qualora le verifiche eseguite dimostrassero che l'interessato non era nelle condizioni per vedersi riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato - il giudice dovrà revocare il decreto ammissivo, con le conseguenze previste dall'art. 10.
Il primo comma dell'art. 10 prevede attualmente, nel suo primo periodo, che, se nei termini previsti dall'art. 5, commi 1, lett. c), e 4, l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la documentazione richiesta ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla stessa lett. c), le condizioni di reddito risultano variate in modo tale da escludere l'ammissione al patrocinio, il giudice, ex officio, con decreto motivato, revoca o modifica il provvedimento di ammissione. L'art 10 non ha subito modificazioni nel resto e ciò comprova ulteriormente l'incongruenza di ritenere subordinata, invece, all'esclusiva iniziativa dell'organo finanziario soltanto la revoca o modifica del provvedimento di ammissione, prevista dal 2^ comma di detto articolo "in ogni momento", "quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3".
Per tutte le ragioni anzidette, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 623, lett. a), c.p.p., affinché provveda a nuovo esame sulla base dei seguenti principi:
- in materia di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 10 della legge n. 217/1990, il giudice che procede ha il potere, in qualsiasi momento, in attuazione del principio di autotutela della P.A., di revocare l'ammissione al beneficio anche indipendentemente dalla richiesta del Direttore regionale delle entrate, a nulla rilevando se la causa della revoca sia originaria o sopravvenuta;
- con questa potestà del giudice concorre il potere, attribuito dalla legge al Direttore generale delle entrate, di chiedere la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visto l'art. 6, 5^ comma, legge n. 217/1990 e gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002