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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5768 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Il Giudice dott. Laura Frata, dato atto che con ordinanza del 31.10.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che solo la parte convenuta ha depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare del giorno 18.12.2025; ha emesso la sentenza di seguito estesa ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI Parte_1 C.F._1 DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ, 13/C, presso il difensore avv. CP_1 BEZZI DOMENICO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI LUIGI e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LINETTI ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 3 25122 CP_1 presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis rejectis:
1) accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro descritto in narrativa;
2) ulteriormente accertare che il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente è pari ad 19.642,40 euro, ovvero quello maggiore o minore eventualmente stabilito in corso di causa, e che il danno patrimoniale dalla ricorrente subito è pari ad 2.090,40 euro, ovvero quello maggiore o minore eventualmente stabilito in corso di causa, e per l'effetto e conseguenzialmente condannare il
[...]
a risarcire i danni subiti dalla Signora pari ad un totale di euro 21.732,8 euro;
CP_1 Pt_1
pagina 2 di 10 In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute dalla formula “vero che”:
1) la Signora il 16.03.2023, alle ore 08:20 circa, stava camminando sul Parte_1 marciapiede lungo Via Montello allorquando, all'altezza del civico n. 81, in corrispondenza dell'esistente dislivello (come da fotografie in atti sub docc 1 e 2 che si rammostra al teste), inciampava e cadeva a terra;
2) sul marciapiede lungo Via Montello, all'altezza del civico n. 81, il giorno 16.03.2023 evi era un dislivello (come da fotografie in atti sub docc 1 e 2 che si rammostra al teste) su cui è inciampata la signora prima di cadere a terra;
Parte_1
Si indica quale testimone la Signora ( ), residente a [...]C.F._2
in Via Monte Novegno n. 29. CP_1
B) ove non si ritenesse dirimente la relazione medico legale depositata in atti sub doc. 11, disporre CTU volta all'accertamento e alla quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente.”
Per il Controparte_1
“Nel merito:
- dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per carenza del nesso causale tra Controparte_1 fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni della ricorrente e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata:
- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande della ricorrente, ridurre
l'entità del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo della signora nel verificarsi del sinistro in oggetto;
Pt_1
In ogni caso: con condanna della ricorrente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: si fanno salve le istanze istruttorie tutte dedotte nella comparsa di costituzione e
pagina 3 di 10 risposta che non siano state ammesse, ed in particolare:
I) prova per interpello della ricorrente, nonché per testi sui seguenti capitoli:
2) “Vero o no che nei giorni successivi al 16.3.2023, sul marciapiede di via Montello in furono CP_1 eseguiti interventi da parte del (testi e , CP_1 Tes_2 Tes_3
4) “Vero che i giorni precedenti il 16.3.2023 la signora aveva già percorso il marciapiede di Pt_1 via Montello in ?” (interpello) CP_1
5) “Vero o no che prima e/o dopo il 16.3.2023 il ha ricevuto altre Controparte_1 denunce/richieste di risarcimento danni per sinistri avvenuti in via Montello – all'altezza del civico 81
- a causa di un dislivello ivi presente?” (teste . Tes_3
Si indicano a testi:
1. ing. c/o ;
2. ing. Testimone_4 Controparte_1 Controparte_2
II) prova contraria:
- si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria, sia diretta che indiretta, con i testi sopraindicati sui capitoli di prova dedotti dalla ricorrente e che dovessero trovare ammissione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il richiedendo il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni subiti in data 16.03.2023 allorché, verso le ore 8:20, cadeva a terra sul tratto di marciapiede di via
Montello all'altezza del civico n. 81, a causa di un dislivello.
L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerata la situazione di pericolo connessa in modo immanente alla struttura stradale.
Ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 21.732,80.
Il si è costituito contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo Controparte_1 che non è ravvisabile nel caso di specie alcuna insidia o trabocchetto, considerata la visibilità e chiara percezione del dislivello data la differenza cromatica della pavimentazione e la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice. Ha altresì dedotto che l'attrice non ha allegato e provato la dinamica del fatto e che la causa della caduta è da ravvisarsi nella condotta dell'attrice, non adeguata al contesto e priva della dovuta attenzione richiesta al fruitore della strada. Ha infine contestato la determinazione e quantificazione dei danni prospettati da parte attrice, contestando anche l'esistenza del nesso causale tra pagina 4 di 10 gli stessi e l'evento denunciato. Il ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree e, in subordine, la riduzione del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto del concorso colposo dell'attrice, con vittoria di spese di lite e distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati e rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la pagina 5 di 10 diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo in base ai principi della regolarità e dell'adeguatezza causale ad escludere o ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (cfr., da ultimo, Cass., n. 18100/2020;
Cass. n. 25028/2019; Cass. nn. 2478, 2480, 2482/2018).
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene,
pagina 6 di 10 che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad un marciapiede comunale – come nel caso di specie – in quanto la localizzazione del bene
è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, Cass. n. CP_1
9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Sulla scorta di tali principi, una volta accertata l'esistenza del rapporto di custodia tra la P.A. e la res, e appurato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del bene oggetto di custodia, deve ritenersi senz'altro configurabile la responsabilità dell'ente pubblico, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto in alcun modo evitare il danno.
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Declinando i predetti consolidati principi al caso in esame, invero, deve ritenersi che tale onere probatorio non sia stato assolto in giudizio da parte attrice.
pagina 7 di 10 L'istruttoria orale svolta ha confermato che l'attrice in data 16.03.2023, alle ore Parte_1
8:20 circa, è inciampata sul marciapiede in via Montello, all'altezza del civico n. 81, in corrispondenza di un lieve dislivello, raffigurato nelle fotografie sub docc 1 e 2 fasc. attoreo, cadendo a terra (cfr. dichiarazioni teste rese all'udienza del 13.10.25). Testimone_1
Tuttavia, alla prova del fatto storico dedotto dall'attrice - segnatamente, della caduta in corrispondenza del predetto tratto di marciapiede - non consegue automaticamente l'affermazione della responsabilità del convenuto. CP_1
Deve rammentarsi, invero, che incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno per configurare una responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto al citato onere della prova, ovvero che il danno subito si sia determinato come conseguenza dell'utilizzo normale della cosa.
Quando, come nel caso di specie, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte
(marciapiede) e la condotta del danneggiato (il suo camminarvi o passarvi sopra), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari anche che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (così, in tema di stato dei luoghi in occasione di caduta del pedone, ex multis, Cass.
5.02.2013 n. 2660).
Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c., così come in quelle di cui all'art. 2043 c.c.
(cfr. Cass. n. 2660/2013).
Deve osservarsi come le fotografie prodotte dalla stessa attrice mostrino un tratto di marciapiede caratterizzato da un lieve dislivello laterale, perfettamente visibile in ragione della differenza cromatica e della sua collocazione lungo un tratto rettilineo, tra il marciapiede stesso e il cordolo posto a lato delle grate di areazione dei locali interrati del limitrofo. CP_3
Nel caso in esame deve peraltro ritenersi incontestata la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, che risiede nelle vicinanze e non ha contestato l'allegazione del circa la perfetta conoscenza dei CP_1 luoghi da parte sua.
pagina 8 di 10 Parimenti incontestata è la sussistenza di condizioni di ottima visibilità al momento del sinistro, atteso che lo stesso è avvenuto alle ore 8:20 circa, in una giornata con buone condizioni atmosferiche. Ne consegue che, essendo l'attrice ben conscia dello stato dei luoghi, era richiesto alla stessa un ragionevole grado di attenzione, che nel caso di specie è, all'evidenza, mancato: non può dunque dirsi che, nonostante il lieve dislivello presente lateralmente al marciapiede, la caduta fosse inevitabile e che l'evento dannoso fosse imprevedibile.
Dalle fotografie prodotte dall'attrice si evince, poi, come l'asserita anomalia stradale non assurga nemmeno al concetto d'insidia in relazione ai tre elementi della non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità del pericolo connesso al normale uso della via pubblica, pericolo che nel presente caso non può certo essere considerato occulto (cfr. Cass. n. 10096/2013, secondi cui non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza).
Il consolidato orientamento della Suprema Corte, del tutto condivisibile alla luce dei principi richiamati, ha escluso in casi analoghi - ovvero riguardanti una pavimentazione pedonale irregolare chiaramente percepibile dall'utente – ogni responsabilità in capo all'ente territoriale (cfr., ex multis,
Cass. n. 7097/2019: “In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile”; Cass. n. 29435/2020, in una ipotesi di dislivello della pavimentazione ben visibile).
Deve dunque ritenersi che si potesse nel caso concreto pretendere una maggior attenzione dalla danneggiata, in relazione alla conoscenza dei luoghi, alle favorevoli condizioni di luce in cui è accaduto il fatto, con pavimentazione asciutta, e alla visibilità del dislivello;
ne consegue che la condotta colposa della danneggiata (ovvero la sua disattenzione) ha interrotto il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa, riducendo la res al rango di mera occasione dell'evento e di mero tramite del danno, determinando quindi l'esonero da responsabilità dell'ente proprietario del marciapiede.
Ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati pagina 9 di 10 sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice e in favore del convenuto – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di CP_1 parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Paganelli, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere il delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Paganelli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Il Giudice dott. Laura Frata, dato atto che con ordinanza del 31.10.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che solo la parte convenuta ha depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare del giorno 18.12.2025; ha emesso la sentenza di seguito estesa ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI Parte_1 C.F._1 DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ, 13/C, presso il difensore avv. CP_1 BEZZI DOMENICO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI LUIGI e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LINETTI ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 3 25122 CP_1 presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis rejectis:
1) accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro descritto in narrativa;
2) ulteriormente accertare che il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente è pari ad 19.642,40 euro, ovvero quello maggiore o minore eventualmente stabilito in corso di causa, e che il danno patrimoniale dalla ricorrente subito è pari ad 2.090,40 euro, ovvero quello maggiore o minore eventualmente stabilito in corso di causa, e per l'effetto e conseguenzialmente condannare il
[...]
a risarcire i danni subiti dalla Signora pari ad un totale di euro 21.732,8 euro;
CP_1 Pt_1
pagina 2 di 10 In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute dalla formula “vero che”:
1) la Signora il 16.03.2023, alle ore 08:20 circa, stava camminando sul Parte_1 marciapiede lungo Via Montello allorquando, all'altezza del civico n. 81, in corrispondenza dell'esistente dislivello (come da fotografie in atti sub docc 1 e 2 che si rammostra al teste), inciampava e cadeva a terra;
2) sul marciapiede lungo Via Montello, all'altezza del civico n. 81, il giorno 16.03.2023 evi era un dislivello (come da fotografie in atti sub docc 1 e 2 che si rammostra al teste) su cui è inciampata la signora prima di cadere a terra;
Parte_1
Si indica quale testimone la Signora ( ), residente a [...]C.F._2
in Via Monte Novegno n. 29. CP_1
B) ove non si ritenesse dirimente la relazione medico legale depositata in atti sub doc. 11, disporre CTU volta all'accertamento e alla quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente.”
Per il Controparte_1
“Nel merito:
- dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per carenza del nesso causale tra Controparte_1 fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni della ricorrente e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata:
- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande della ricorrente, ridurre
l'entità del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo della signora nel verificarsi del sinistro in oggetto;
Pt_1
In ogni caso: con condanna della ricorrente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: si fanno salve le istanze istruttorie tutte dedotte nella comparsa di costituzione e
pagina 3 di 10 risposta che non siano state ammesse, ed in particolare:
I) prova per interpello della ricorrente, nonché per testi sui seguenti capitoli:
2) “Vero o no che nei giorni successivi al 16.3.2023, sul marciapiede di via Montello in furono CP_1 eseguiti interventi da parte del (testi e , CP_1 Tes_2 Tes_3
4) “Vero che i giorni precedenti il 16.3.2023 la signora aveva già percorso il marciapiede di Pt_1 via Montello in ?” (interpello) CP_1
5) “Vero o no che prima e/o dopo il 16.3.2023 il ha ricevuto altre Controparte_1 denunce/richieste di risarcimento danni per sinistri avvenuti in via Montello – all'altezza del civico 81
- a causa di un dislivello ivi presente?” (teste . Tes_3
Si indicano a testi:
1. ing. c/o ;
2. ing. Testimone_4 Controparte_1 Controparte_2
II) prova contraria:
- si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria, sia diretta che indiretta, con i testi sopraindicati sui capitoli di prova dedotti dalla ricorrente e che dovessero trovare ammissione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il richiedendo il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni subiti in data 16.03.2023 allorché, verso le ore 8:20, cadeva a terra sul tratto di marciapiede di via
Montello all'altezza del civico n. 81, a causa di un dislivello.
L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerata la situazione di pericolo connessa in modo immanente alla struttura stradale.
Ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 21.732,80.
Il si è costituito contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo Controparte_1 che non è ravvisabile nel caso di specie alcuna insidia o trabocchetto, considerata la visibilità e chiara percezione del dislivello data la differenza cromatica della pavimentazione e la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice. Ha altresì dedotto che l'attrice non ha allegato e provato la dinamica del fatto e che la causa della caduta è da ravvisarsi nella condotta dell'attrice, non adeguata al contesto e priva della dovuta attenzione richiesta al fruitore della strada. Ha infine contestato la determinazione e quantificazione dei danni prospettati da parte attrice, contestando anche l'esistenza del nesso causale tra pagina 4 di 10 gli stessi e l'evento denunciato. Il ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree e, in subordine, la riduzione del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto del concorso colposo dell'attrice, con vittoria di spese di lite e distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati e rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la pagina 5 di 10 diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo in base ai principi della regolarità e dell'adeguatezza causale ad escludere o ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (cfr., da ultimo, Cass., n. 18100/2020;
Cass. n. 25028/2019; Cass. nn. 2478, 2480, 2482/2018).
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene,
pagina 6 di 10 che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad un marciapiede comunale – come nel caso di specie – in quanto la localizzazione del bene
è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, Cass. n. CP_1
9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Sulla scorta di tali principi, una volta accertata l'esistenza del rapporto di custodia tra la P.A. e la res, e appurato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del bene oggetto di custodia, deve ritenersi senz'altro configurabile la responsabilità dell'ente pubblico, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto in alcun modo evitare il danno.
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Declinando i predetti consolidati principi al caso in esame, invero, deve ritenersi che tale onere probatorio non sia stato assolto in giudizio da parte attrice.
pagina 7 di 10 L'istruttoria orale svolta ha confermato che l'attrice in data 16.03.2023, alle ore Parte_1
8:20 circa, è inciampata sul marciapiede in via Montello, all'altezza del civico n. 81, in corrispondenza di un lieve dislivello, raffigurato nelle fotografie sub docc 1 e 2 fasc. attoreo, cadendo a terra (cfr. dichiarazioni teste rese all'udienza del 13.10.25). Testimone_1
Tuttavia, alla prova del fatto storico dedotto dall'attrice - segnatamente, della caduta in corrispondenza del predetto tratto di marciapiede - non consegue automaticamente l'affermazione della responsabilità del convenuto. CP_1
Deve rammentarsi, invero, che incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno per configurare una responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto al citato onere della prova, ovvero che il danno subito si sia determinato come conseguenza dell'utilizzo normale della cosa.
Quando, come nel caso di specie, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte
(marciapiede) e la condotta del danneggiato (il suo camminarvi o passarvi sopra), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari anche che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (così, in tema di stato dei luoghi in occasione di caduta del pedone, ex multis, Cass.
5.02.2013 n. 2660).
Le prove offerte a sostegno della domanda attorea, invero, non hanno consentito di accertare che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c., così come in quelle di cui all'art. 2043 c.c.
(cfr. Cass. n. 2660/2013).
Deve osservarsi come le fotografie prodotte dalla stessa attrice mostrino un tratto di marciapiede caratterizzato da un lieve dislivello laterale, perfettamente visibile in ragione della differenza cromatica e della sua collocazione lungo un tratto rettilineo, tra il marciapiede stesso e il cordolo posto a lato delle grate di areazione dei locali interrati del limitrofo. CP_3
Nel caso in esame deve peraltro ritenersi incontestata la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, che risiede nelle vicinanze e non ha contestato l'allegazione del circa la perfetta conoscenza dei CP_1 luoghi da parte sua.
pagina 8 di 10 Parimenti incontestata è la sussistenza di condizioni di ottima visibilità al momento del sinistro, atteso che lo stesso è avvenuto alle ore 8:20 circa, in una giornata con buone condizioni atmosferiche. Ne consegue che, essendo l'attrice ben conscia dello stato dei luoghi, era richiesto alla stessa un ragionevole grado di attenzione, che nel caso di specie è, all'evidenza, mancato: non può dunque dirsi che, nonostante il lieve dislivello presente lateralmente al marciapiede, la caduta fosse inevitabile e che l'evento dannoso fosse imprevedibile.
Dalle fotografie prodotte dall'attrice si evince, poi, come l'asserita anomalia stradale non assurga nemmeno al concetto d'insidia in relazione ai tre elementi della non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità del pericolo connesso al normale uso della via pubblica, pericolo che nel presente caso non può certo essere considerato occulto (cfr. Cass. n. 10096/2013, secondi cui non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza).
Il consolidato orientamento della Suprema Corte, del tutto condivisibile alla luce dei principi richiamati, ha escluso in casi analoghi - ovvero riguardanti una pavimentazione pedonale irregolare chiaramente percepibile dall'utente – ogni responsabilità in capo all'ente territoriale (cfr., ex multis,
Cass. n. 7097/2019: “In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile”; Cass. n. 29435/2020, in una ipotesi di dislivello della pavimentazione ben visibile).
Deve dunque ritenersi che si potesse nel caso concreto pretendere una maggior attenzione dalla danneggiata, in relazione alla conoscenza dei luoghi, alle favorevoli condizioni di luce in cui è accaduto il fatto, con pavimentazione asciutta, e alla visibilità del dislivello;
ne consegue che la condotta colposa della danneggiata (ovvero la sua disattenzione) ha interrotto il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa, riducendo la res al rango di mera occasione dell'evento e di mero tramite del danno, determinando quindi l'esonero da responsabilità dell'ente proprietario del marciapiede.
Ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati pagina 9 di 10 sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice e in favore del convenuto – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di CP_1 parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Paganelli, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere il delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Paganelli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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