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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2449/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2449 DE Ruolo Generale volontaria giurisdizione DEl'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, entrambi elettivamente domiciliati in Pollena Trocchia (NA) alla via San C.F._2
Giacomo n. 42, presso lo studio DEl'avv. Deborah Sannino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza DE 27.11.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa DEla separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 18.06.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in data 06.07.2015 nel comun di Giugliano in Campania, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nasceva una figlia, il 20.08.2009 in Pozzuoli-e dedotta Per_1 una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione DE matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia DEla separazione consensuale, con omologa DEle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza DE 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 26.11.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi DE rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale DEle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta DE tutto intollerabile la prosecuzione DEla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi DE primo comma DE predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa DEle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con l'obbligo DE mutuo rispetto;
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con domicilio e residenza privilegiata Per_1 presso la madre;
3) Presso la casa coniugale continuerà ad abitare la sig.ra unitamente alla figlia;
CP_1 Per_1
4) I beni mobili che costituiscono l'arredamento restano assegnati alla casa coniugale;
5) I coniugi si impegnano a garantire alla figlia il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) Il sig. , fermo restando la possibilità di concordare con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
diverse modalità di incontro con la figlia minore, in ogni caso avrà facoltà di tenere con sé la
[...]
pagina 2 di 5 figlia secondo il seguente progetto di condivisione di vita padre-figlia (cfr. piano genitoriale che si produce – DOC. ALL. n. 7):
A) visite settimanali: per due week end al mese, non consecutivi, il sig. terrà con sé la figlia dalle Pt_1 ore 17.00 DE venerdì pomeriggio fino alle ore 20.00 DEla domenica. Inoltre, i coniugi pattuiscono che il sig. potrà esercitare il proprio diritto di visita un giorno a settimana, di mercoledì, dalle ore Pt_1
14.30 fino alle 22.00. Tali incontri andranno sempre coniugati con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali DEla minore. Eventuali impedimenti o ritardi DE padre e/o DEla madre andranno sempre tempestivamente comunicati all'altro genitore. Altrettanto in caso di protratta malattia, è riconosciuto al sig. la facoltà di far visita alla figlia presso il domicilio materno;
Pt_1
B) durante le festività natalizie: la minore trascorrerà i giorni 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, mentre il 31 dicembre, il primo ed il sei gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
C) durante le festività pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore, mentre il lunedì in albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
D) durante il periodo estivo la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre. I giorni verranno con precisione concordati di anno in anno tra i coniugi, entro la fine DE mese di maggio;
E) ad anni alterni: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le festività infrasettimanali (25 aprile,
1^ maggio, 2 giugno, il 1^ novembre e l'8 dicembre) ad anni alterni. Nelle predette festività, il papà avrà la figlia con sé dalle ore 10.30 alle ore 19.00;
F) ogni anno: la figlia trascorrerà con il padre il giorno DEl'onomastico e DE compleanno DE Per_1 medesimo nonché la Festa DE Papà (19 marzo). Resta fermo che la minore trascorrerà, ogni anno, con la sig.ra , il giorno DEl'onomastico e DE compleanno DEla medesima nonché la Festa DEla CP_1
Mamma. Inoltre, la minore festeggerà con l'uno o l'altro genitore le ricorrenze (onomastici, compleanni ecc…) che interessano rispettivamente la famiglia DEl'uno e DEl'altro;
7) la sig.ra ed il sig. , nel caso in cui dovessero allontanarsi dai rispettivi luoghi di CP_1 Pt_1 domicilio e/o residenza con la minore per periodi continuativi (o comunque per periodi superiori a due giorni), si obbligano reciprocamente a comunicarsi il luogo ed il recapito telefonico DEla località ove si recheranno con la figlia;
i medesimi si obbligano altresì a favorire i contatti telefonici DEla figlia con il genitore temporaneamente “non affidatario” nonché, più in generale, i rapporti con i rispettivi nuclei familiari di origine;
8) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute DEla figlia minore, tenendo conto DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e DEle aspirazioni DEla medesima;
9) per quanto concerne l'aspetto economico, i coniugi di comune accordo pattuiscono quanto segue: a) pagina 3 di 5 il sig. si obbliga a corrispondere in favore DEla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento DEla figlia minore , la somma di € 200,00 (duecento/00) Per_1 mensili, da corrispondersi attraverso ricarica DEla carta Postepay Evolution con AN n.
[...]; b) l'importo indicato al punto 9.a) - che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione DEla moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta DEl'avente diritto - dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, attraverso ricarica DEla carta Postepay
Evolution sopra indicata;
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di istruzione
(iscrizione e tasse scolastiche;
libri di testo;
corredo scolastico;
gite ed altre attività scolastiche e spese per il trasporto a scuola) e sportive per la figlia , cadranno su entrambi i genitori nella Per_1 misura DE 50% ciascuno, purchè siano previamente concordate tra essi coniugi e venga esibita prova DEl'effettiva spesa sostenuta;
d) le parti pattuiscono espressamente e di comune accordo che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; Persona_2 CP_1
10) i coniugi rinunziano a chiedere per sé qualsivoglia contributo economico;
11) i coniugi dichiarano di aver risolto e transatto ogni questione economica tra essi pendente;
12) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
13) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
14) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse DEla prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura DEla pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
31.05.1987 (C.F. ), e , nata a [...]F._1 Controparte_1
TO DE RE (NA) il 06.11.1990 (C.F. , ai sensi DEl'art. 151 co. 1 c.c. C.F._2 ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica per pagina 4 di 5 l'annotazione ai sensi DEl'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento DElo stato civile) all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di Giugliano in Campani per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 DE c.c., come modificato dall'art. 2 DEla legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione (Atto n. 60, Parte I- Anno 2015);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio DE 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2449 DE Ruolo Generale volontaria giurisdizione DEl'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, entrambi elettivamente domiciliati in Pollena Trocchia (NA) alla via San C.F._2
Giacomo n. 42, presso lo studio DEl'avv. Deborah Sannino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza DE 27.11.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa DEla separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 18.06.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in data 06.07.2015 nel comun di Giugliano in Campania, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nasceva una figlia, il 20.08.2009 in Pozzuoli-e dedotta Per_1 una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione DE matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia DEla separazione consensuale, con omologa DEle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza DE 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 26.11.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi DE rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale DEle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta DE tutto intollerabile la prosecuzione DEla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi DE primo comma DE predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa DEle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con l'obbligo DE mutuo rispetto;
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con domicilio e residenza privilegiata Per_1 presso la madre;
3) Presso la casa coniugale continuerà ad abitare la sig.ra unitamente alla figlia;
CP_1 Per_1
4) I beni mobili che costituiscono l'arredamento restano assegnati alla casa coniugale;
5) I coniugi si impegnano a garantire alla figlia il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) Il sig. , fermo restando la possibilità di concordare con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
diverse modalità di incontro con la figlia minore, in ogni caso avrà facoltà di tenere con sé la
[...]
pagina 2 di 5 figlia secondo il seguente progetto di condivisione di vita padre-figlia (cfr. piano genitoriale che si produce – DOC. ALL. n. 7):
A) visite settimanali: per due week end al mese, non consecutivi, il sig. terrà con sé la figlia dalle Pt_1 ore 17.00 DE venerdì pomeriggio fino alle ore 20.00 DEla domenica. Inoltre, i coniugi pattuiscono che il sig. potrà esercitare il proprio diritto di visita un giorno a settimana, di mercoledì, dalle ore Pt_1
14.30 fino alle 22.00. Tali incontri andranno sempre coniugati con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali DEla minore. Eventuali impedimenti o ritardi DE padre e/o DEla madre andranno sempre tempestivamente comunicati all'altro genitore. Altrettanto in caso di protratta malattia, è riconosciuto al sig. la facoltà di far visita alla figlia presso il domicilio materno;
Pt_1
B) durante le festività natalizie: la minore trascorrerà i giorni 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, mentre il 31 dicembre, il primo ed il sei gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
C) durante le festività pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore, mentre il lunedì in albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
D) durante il periodo estivo la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre. I giorni verranno con precisione concordati di anno in anno tra i coniugi, entro la fine DE mese di maggio;
E) ad anni alterni: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le festività infrasettimanali (25 aprile,
1^ maggio, 2 giugno, il 1^ novembre e l'8 dicembre) ad anni alterni. Nelle predette festività, il papà avrà la figlia con sé dalle ore 10.30 alle ore 19.00;
F) ogni anno: la figlia trascorrerà con il padre il giorno DEl'onomastico e DE compleanno DE Per_1 medesimo nonché la Festa DE Papà (19 marzo). Resta fermo che la minore trascorrerà, ogni anno, con la sig.ra , il giorno DEl'onomastico e DE compleanno DEla medesima nonché la Festa DEla CP_1
Mamma. Inoltre, la minore festeggerà con l'uno o l'altro genitore le ricorrenze (onomastici, compleanni ecc…) che interessano rispettivamente la famiglia DEl'uno e DEl'altro;
7) la sig.ra ed il sig. , nel caso in cui dovessero allontanarsi dai rispettivi luoghi di CP_1 Pt_1 domicilio e/o residenza con la minore per periodi continuativi (o comunque per periodi superiori a due giorni), si obbligano reciprocamente a comunicarsi il luogo ed il recapito telefonico DEla località ove si recheranno con la figlia;
i medesimi si obbligano altresì a favorire i contatti telefonici DEla figlia con il genitore temporaneamente “non affidatario” nonché, più in generale, i rapporti con i rispettivi nuclei familiari di origine;
8) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute DEla figlia minore, tenendo conto DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e DEle aspirazioni DEla medesima;
9) per quanto concerne l'aspetto economico, i coniugi di comune accordo pattuiscono quanto segue: a) pagina 3 di 5 il sig. si obbliga a corrispondere in favore DEla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento DEla figlia minore , la somma di € 200,00 (duecento/00) Per_1 mensili, da corrispondersi attraverso ricarica DEla carta Postepay Evolution con AN n.
[...]; b) l'importo indicato al punto 9.a) - che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione DEla moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta DEl'avente diritto - dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, attraverso ricarica DEla carta Postepay
Evolution sopra indicata;
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di istruzione
(iscrizione e tasse scolastiche;
libri di testo;
corredo scolastico;
gite ed altre attività scolastiche e spese per il trasporto a scuola) e sportive per la figlia , cadranno su entrambi i genitori nella Per_1 misura DE 50% ciascuno, purchè siano previamente concordate tra essi coniugi e venga esibita prova DEl'effettiva spesa sostenuta;
d) le parti pattuiscono espressamente e di comune accordo che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; Persona_2 CP_1
10) i coniugi rinunziano a chiedere per sé qualsivoglia contributo economico;
11) i coniugi dichiarano di aver risolto e transatto ogni questione economica tra essi pendente;
12) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
13) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
14) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse DEla prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura DEla pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
31.05.1987 (C.F. ), e , nata a [...]F._1 Controparte_1
TO DE RE (NA) il 06.11.1990 (C.F. , ai sensi DEl'art. 151 co. 1 c.c. C.F._2 ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica per pagina 4 di 5 l'annotazione ai sensi DEl'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento DElo stato civile) all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di Giugliano in Campani per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 DE c.c., come modificato dall'art. 2 DEla legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione (Atto n. 60, Parte I- Anno 2015);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio DE 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5