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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
pendente tra
E elettivamente domiciliati rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 come in atti.
- OPPONENTI-
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti.
- OPPOSTI-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato
(segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 propongono opposizione ex art.615 co 2 cpc avverso l'atto di precetto notificato ad
[...] istanza di Controparte_4
con cui è stato intimato loro il pagamento della complessiva somma di €63134,23
[...] in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.4627/2023 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale restituzione dei frutti percepiti dal terreno attributo agli opposti in sede di giudizio di divisione.
Gli istanti chiedono la sospensione della efficacia esecutiva del titolo adducendo quali motivazioni la pendenza del giudizio di appello avverso la citata sentenza e il pregiudizio economico derivante dalla esecuzione minacciata.
Si sono costituiti gli opposti eccependo la inammissibilità di una opposizione a precetto fondata sulla mera pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza costituente titolo esecutivo.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata dell'11 novembre 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo
1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è inammissibile. Parte opponente, infatti, solleva un motivo di censura che attiene alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato in executivis. Come insegna consolidato orientamento giurisprudenziale, allorquando il titolo azionato in executivis è un titolo giudiziale, non vi è alcuna permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione. Sul punto, muovendo dalla recente sentenza della
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, la quale afferma << Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.>>. E' di tutta evidenza, che il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, e che nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi- estintivi sopravvenuti. Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21293 del 14/10/2011).
Peraltro nel caso che oggi ci occupa gli opponenti impugnano il precetto chiedendo solo la sospensione della efficacia esecutiva del titolo impugnato in appello in quanto non ritengono fondata la condanna alla restituzione dei frutti.
Per la motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA E alla refusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
spese quantificate in euro 2478,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per
[...] legge da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna