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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2041/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2041/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AIELLO FILIPPO ** ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA COSSERIA N. 2 00192 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. MARESCA ARTURO ed elettivamente domiciliato CP_1 in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 00195 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 1973 del 27.2.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio e ha chiesto al Parte_1 CP_1
Giudice di:
(i) accertare la responsabilità di questa società in merito al demansionamento subito dal 22.05.2005 con ordine alla società di adibirlo in mansioni rientranti nel suo livello di inquadramento - 7° del ccnl e con condanna della società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi alla sfera professionale alla sfera esistenziale, biologico e morale, sino alla cessazione della condotta illegittima ovvero sino alla sentenza;
(ii) accertare il diritto al pagamento delle festività cadenti nelle giornate di sabato e domenica nel periodo di lavoro part-time dall'aprile 2004 al 13.08.2018
(iii) accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per la mancata emissione del regolamento volto a stabilire la percentuale a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ricoperte ex art. 113 d. lgs. 50/2016
A sostegno della domanda esponeva: di essere dipendente di dal 1996, assunto tramite concorso pubblico con contratto a CP_1 tempo indeterminato e inquadrato al livello 7° del CCNL Federambiente come impiegato tecnico;
Contro
che fin dall'inizio del rapporto di lavoro, gli ha assegnato mansioni dequalificanti, inferiori al suo livello di inquadramento, e lo ha lasciato in periodi di completa inattività, privandolo di mansioni adeguate;
che due sentenze precedenti (Tribunale di Roma n. 16287/2007 e Corte d'Appello di Roma n. Contro 7050/2012) hanno accertato il demansionamento e ordinato ad di assegnargli mansioni adeguate al suo livello;
che la società non ha mai ottemperato a tali disposizioni, continuando a violare i suoi diritti lavorativi;
che questo comportamento ha causato gravi danni alla sua salute, che ha sofferto di depressione, ansia e stress, necessitando di cure mediche, farmaci e psicoterapia;
che il demansionamento prolungato ha comportato un grave danno alla sua professionalità, con un impoverimento delle competenze, la perdita di opportunità di carriera e una diminuzione della stima e del prestigio professionale;
Contro che non ha adottato il regolamento previsto dal d.lgs. 50/2016, privandolo degli incentivi economici per le funzioni tecniche svolte come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
Si costituiva che resisteva. CP_1 Concessi infruttuosamente due rinvii per trattative, il Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2023 ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo:
1) accerta e dichiara che dal 22.2.2005 al 10.6.2021, in violazione dell'art. 2103 cc, la società convenuta ha continuato a non assegnare al ricorrente mansioni proprie del 7° livello riconosciutogli, assegnandogli mansioni riconducibili agli inferiori livelli 6° o 5° o lasciandolo in una situazione di inattività;
2) ordina ad , in persona del legale rappresentante pro-tempore, di adibire CP_2 Pt_2 lle mansioni rientranti nel 7° livello, qualifica professionale di inquadramento, o
[...] comunque ad esse equivalenti;
3) condanna la società convenuta al risarcimento del danno alla professionalità subita dal ricorrente
a decorrere dal 22.2.2005 e sino al 10.6.21, equitativamente determinato, nella misura di euro
1000,00 al mese per un totale di 196 mesi, per complessivi 196.000,00 € oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
4) condanna la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente di: euro 9.345,78 a titolo di danno biologico differenziale;
Euro 4237,00 a titolo di danno morale;
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
5) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di euro 2.097,11 a titolo di maggiorazione per festività cadenti di sabato e di domenica nei periodi in cui il ricorrente ha lavorato con orario di lavoro part-time, già detratto quanto prescritto;
6) rigetta nel resto il ricorso
7) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
12.325,00 di cui 10.717,00 per compensi ed euro 1.608,00 per spese, oltre iva e cpa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi, così rubricati: Parte_1
Primo motivo: errata quantificazione del danno alla professionalità in presenza di un pesante demansionamento. Violazione dell'art 2103 c.c., 2218 c.c. e dell'art. 1226 c.c., nonché del principio di diritto attinente all'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c.. Contr Secondo motivo: “Secondo motivo: omessa pronuncia sulla domanda di condanna della soc. al risarcimento del danno patito nel periodo dalla data del deposito sino alla sentenza in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 277, comma 1, c.p.c.”
Terzo motivo: “errata quantificazione del danno biologico con violazione dell'art. 2087 cc, dell'art
1226 cc nonché del principio di diritto attinente all'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c..”
Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 113 d.lgs 50/2016 con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento del danno per non aver la società appellata stabilito, mediante Contr apposito regolamento, la percentuale a titolo di incentivo per le funzioni di ricoperte dall'ing. in numerosi contratti.” Pt_1
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'appello e, sulla base di due motivi, ha CP_1 proposto appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale lamenta “Erroneo riconoscimento del lamentato demansionamento – erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.”. A giudizio della società appellata il
Tribunale avrebbe acriticamente accolto le conclusioni del lavoratore in punto di demansionamento, senza considerare i numerosi incarichi ricoperti dal lavoratore e valorizzando eccessivamente l'assenza di personale alle dirette dipendenze del Pt_1
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta “Omessa pronuncia in ordine all'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in merito ai danni lamentati” poiché il tempo trascorso tra il passaggio in giudicato del primo demansionamento e il ricorso del giudizio odierno ha aggravato il danno subito dal Pt_1
Ad avviso della società una solerte rivendica dei propri diritti avrebbe potuto limitare le conseguenze dannose.
All'udienza odierna del 3 dicembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene l'inadeguatezza del parametro utilizzato dal Tribunale
(1000 euro per ogni mese di demansionamento) rispetto al danno subito. Cita in particolare la giurisprudenza, di merito e legittimità che, pur sempre all'interno di una cornice equitativa, ha valorizzato il parametro della retribuzione come base di calcolo del risarcimento dovuto.
Il periodo oggetto del presente giudizio riguarda gli incarichi post 2005, non coperti dal giudicato formatosi a seguito della pronuncia 7050/2012 del 24.9.2012 della Corte di Appello di Roma con cui era già stato accertato il demansionamento per il periodo precedente.
Rispetto a tale arco temporale è opportuno rappresentare che molti degli incarichi ricoperti dall'appellante risultano effettivamente incompatibili con la qualifica ricoperta e sussistono quantitativamente rilevanti periodi di inattività tra un incarico e l'altro. A titolo esemplificativo possono citarsi alcune circostanze: l'appellante ha consegnato alla fine del 2008 il lavoro sui contenitori interrati e nel mese di marzo 2010 quello sulla sanificazione degli stessi ma non gli veniva assegnato altro incarico o compito da svolgere fino al mese di luglio 2011 (il che trova riscontro Contro nell'invio del capitolato tecnico sanificazione il 5.3.2010, mentre sostiene, senza provarlo, che tale attività l'ha impegnato fino a luglio 2011); a luglio 2011, su incarico del sig. l'appellante Pt_3 iniziava ad affiancare e supportare l'Ing. , responsabile del servizio di raccolta CP_4
Contro differenziata;
con l'Ordine di Servizio n. 168 del 15.02.2012 nominava la “Direzione dei Lavori per il servizio noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei DPI e Vestiario occorrente Contro per il personale del gruppo e individuava, unitamente ad altre 5 risorse, l'appellante come assistente per i compiti di supporto amministrativo e tecnico. Al contempo sono tuttavia rinvenibili anche atti di conferimento di incarichi (quantomeno formalmente) qualitativamente superiori. Ci si Contr riferisce alle diverse nomine di , direttore esecuzione contratto, conferite all'appellante per Contro numerosi appalti Nello specifico: dal 01.12.2015 per il servizio di raccolta differenziata del vetro di cui ai bandi nn. 4/2013, 5/2014 e 3/2015 e cessato in data 31.01.2020 del valore di €
11.918.750,00; dal 19.09.2017, con decorrenza dal febbraio 2018, per il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati, di cui al bando n. 37/2016 e cessato in data 20.06.2020 del valore complessivo di € 2.088.000,00; dal 07.07.2020 per il servizio di prelievo e trasporto rifiuti non pericolosi di cui al bando n. 36/2018 del valore di Euro 5.639.040,00; dal 07.07.2020 per il servizio di carico, trasporto e smaltimento di contenitori di sostanze quali vernici, solventi e similari di cui al bando n. 5/2018 del valore di Euro 817.300,00; dal 07.07.2020 per il servizio “il tuo quartiere non è una discarica” di cui al bando n. 36/2017 del valore di Euro 632.220,00; dal 07.07.2020 per il servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti prodotti giornalmente dall'attività di spazzamento di cui al bando n. 46/2018 del valore di Euro 5.160.000,00.Si tratta, è evidente, di una lunga serie di nomine aventi ad oggetto un periodo temporale rilevante, intervallate da periodi di inattività. Tali incarichi, anche se sostanzialmente spesso privi di un elevato coefficiente di difficoltà e dall' effettivo apporto tecnico-professionale discutibile (e quindi comunque demansionanti) non possono definirsi
“impiegatizi” costituendo pur sempre una nomina di rilievo. Esemplificativo al riguardo è, ad esempio, il doc. 43 (termine ruolo DEC) da cui si evince come alla figura del DEC fossero assegnate Contr ben 10 figure con il ruolo di “assistente DEC”. E del resto, che il ruolo sia ben lontano dall'inattività o da semplici incarichi organizzativi lo dimostra implicitamente la richiesta, oggetto di separato motivo di appello, dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art 113 del D.Lgs
50/2016. Si tratta di un incentivo previsto per prestazioni professionali di carattere specialistico (tra Contr cui il senza dubbio vi rientra) necessari per l'appalto. Tramite siffatta elargizione, in buona sostanza, la PA può (deve) valorizzare le competenze interne rispetto a ruoli di primaria importanza.
Tanto premesso, il parametro della retribuzione va sì tenuto in considerazione ma non ci si può attestare su un riconoscimento nella misura del 50% di essa, non essendovi un'unica modalità di demansionamento e dequalificazione, ma risultando ipotizzabili intensità affatto diverse . Al contrario, la misura di 1000 euro per ciascun mese, ascrivibile a circa il 30% della retribuzione mensile sembra maggiormente consono a fornire una equa riparazione del comportamento Contro antigiuridico di Deve sul punto osservarsi come il parametro del 50% della retribuzione, diffuso nella giurisprudenza di merito anche di questa Corte, se da un lato certamente garantisce un criterio uniforme ed ancorato a basi concrete dall'altro non può trasformarsi in un automatismo applicabile de plano, al punto da rendere recessiva la valutazione del caso concreto. Quest'ultima rimane prerogativa del Giudice, a maggior ragione ove si faccia ricorso all'equità.
Con il secondo motivo, sostiene l'appellante il proprio diritto ad ottenere una condanna per tutti i danni sofferti non solo fino al ricorso (come riconosciuto dal Giudice) ma fino alla sentenza di primo Contro grado o, quantomeno, fino alla memoria di costituzione dell' in quanto con la stessa la società avrebbe sostanzialmente ammesso il perdurare del demansionamento.
Il motivo è infondato per plurime ragioni. Contro Innanzitutto, nessun valore probatorio può essere attribuito alla difesa di Quest'ultima risulta articolata e non può essere ridotta ad un atto di natura ricognitiva della pretesa altrui.
Alla pretesa ostano poi rilevanti ragioni di diritto.
Giova premettere che la domanda giudiziale di risarcimento del danno si fonda su di una causa petendi identificabile alla stregua dell'accadimento lesivo, quale fatto della vita spazialmente e temporalmente determinato, sicché postula l'ormai avvenuto compimento del medesimo. Il riferimento all'eventualità che, nelle more del giudizio, abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non risponde al requisito minimo di determinazione che l'oggetto della domanda deve presentare (principio già affermato a partire da Cass 10045 del 1996)
Tale principio non è inderogabile, potendosi estendere il giudizio a danni successivi alla domanda in tre ipotesi (v. Cass 25631/2018):
(a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 03/06/1980, Rv. 407473 — 01);
(b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del tatto generatore (Sez. I „ Sentenza n. 10045 del
15/11/1996, Rv. 500573 -- 01);
(c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab inizio (così già Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 13/05/198(1, Rv. 406955 -
01), e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda. A ben vedere, nessuna di queste tre ipotesi coincide con la pretesa formulata dall'odierno appellante, il quale si è limitato a formulare una domanda originaria “rivolta al futuro”, senza introdurre ritualmente (e nel contradditorio) nel corso del giudizio la necessaria emendatio libelli. Detto in altri termini lo schema non può che essere illecito-danno-domanda (originaria o in corso di causa) e non, come assume l'appellante, domanda-illecito-danno, anche per le ovvie (e controproducenti) ricadute in punto di giudicato sostanziale.
Anche il terzo motivo non può essere accolto. Si contesta la percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale riconosciuta dal giudice.
In primo grado, dalla consulenza specialistica eseguita sul ricorrente dal dott. Persona_1 specialista in psichiatria, è emerso che l'appellante è affetto da "Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, di grado marcato, secondario a persistente stress patito in ambito lavorativo" e che "Il quadro clinico evidenziato in diagnosi risulta essere l'effetto degli episodi di stress emotivo descritti dall'interessato ed anamnesticamente vissuto in ambito lavorativo, presso
con riflesso significativo a partire dal 2002. Si tratta di un quadro disadattivo che ha avuto CP_1 inizio nel marzo 2002 e che si è successivamente cronicizzato e stabilizzato, per la persistenza delle condizioni avversative lavorative al punto che è in grado di permanere in modo autonomo anche dopo la cessazione dello stimolo stressogeno". Il dott. ha quindi concluso che l'odierno Per_1 appellante presenta una infermità fisica e mentale cronica, con valutazione del danno biologico pari al 15%.
Il Tribunale ha correttamente tratto, dall'accertamento compiuto, le conseguenze in punto di danno risarcibile “Accertato nella misura del 15% il danno biologico subito dal ricorrente in conseguenza della prolungata dequalificazione professionale subita, si osserva che sulla scorta delle Tabelle del
Tribunale di Milano del 2021, considerata l'età del ricorrente (56 anni); la percentuale di danno biologico pari al 10% (considerato che il 5% è già stato oggetto di risarcimento nel precedente giudizio), per ogni punto è previsto l'importo di € 2.247,68, nonché l'incremento per sofferenza
(danno morale) del 26%, pari ad € 585,40. Quanto all'aumento personalizzato, appare equo, considerate le circostanze del caso concreto, effettuare un aumento del 20%.”
Al riguardo osserva la Corte come, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi conseguenze dannose inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, ovvero conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01).
Orbene, la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto rispetto a ciò che è conseguenza “normale” del danno (cioè, indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica). È questa la c.d. “personalizzazione” (cfr. sempre
Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.).
Nel caso concreto il giudice ha debitamente tenuto conto di tale seconda categoria, parametrandola nella misura del 20%. A ben vedere, l'appellante, si è limitato ad evocare circostanze di causa ultronee rispetto alle caratteristiche del danno patito, allegando la durata del demansionamento, le occasioni di carriera perse e i periodi di inattività. Si tratta di elementi che rilevano ai fini della causa del danno, non dei suoi effetti. Di contro, sono quest'ultimi, come detto, a rilevare nella personalizzazione.
In conclusione, dunque, il motivo di appello non incrina la correttezza della valutazione del Tribunale in punto di percentuale di personalizzazione del danno, propriamente parametrata alle risultanze probatorie, che va in questa sede confermata.
Il quarto motivo di appello, infine, è parzialmente fondato.
Lamenta l'appellante il mancato riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 d. lgs. 50/2016. Si tratta di una norma della disciplina appalti, presente anche nel nuovo codice (ed anzi ampliata nella sua portata) finalizzata a stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi,
l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e presuppongono, almeno nella versione delineata dal codice appalti 2016,
l'adozione di un regolamento attuativo. Tale atto interno dell'amministrazione aggiudicatrice ha il compito di precisare i criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo interno (“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra
i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma
2”).
Rispetto alla mancata adozione del regolamento la giurisprudenza ha chiarito, con pronunce ormai consolidate (l'incentivo esiste infatti già dalla l.104 del 1994) che “l'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso” (Cass. n. 10222/2020, conforme Trib. Napoli n. 10629/2024).
Tale risarcimento, richiesto dall'appellante, è stato escluso dal Tribunale sulla base di diversi argomenti a giudizio della Corte non condivisibili.
Nello specifico il Giudice ha valorizzato l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che
“Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai
Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e
113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo”. Ad avviso del Giudice posto che l'attività di ha ad oggetto la produzione di un CP_1 servizio che, data la sua peculiare natura, non è destinato ad essere collocato sul mercato in un regime di libera concorrenza detta normativa non è applicabile alla società appellata.
Si tratta di un'interpretazione che non può essere condivisa. Il tribunale ha omesso di considerare che, prima dell'inciso valorizzato, la norma delimita il campo di applicabilità dell'eccezione alle società
“che non sono organismi di diritto pubblico”. Pertanto, prima di interrogarsi sulla natura Contro concorrenziale o meno delle prestazioni bisogna chiarire se a monte la stessa sia interessata dal comma in parola. Ebbene, vi sono molteplici argomenti per escludere tale conclusione positiva. Innanzitutto, posto che la norma pone un'eccezione alla regola generale (l'applicabilità dell'incentivo ex 113), avrebbe dovuto essere l'appellata stessa a fornire tutti gli elementi di fatto da cui ricavare Contro l'applicabilità ad dell'eccezione, compreso il fatto di non essere organismo di diritto pubblico,
e così non è stato. Contro Per di più, volendo comunque fornire una valutazione della natura di appare corretto collocare la stessa nella categoria degli organismi di diritto pubblico. La nozione, ai nostri fini, è data dallo stesso D.Lgs 50 del 2016 art. 3 c.1 lett. d)
“organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2)dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.” Contro Ebbene, non v'è dubbio che vi rientri, si tratta di una conclusione che trova conferma anche in numerose pronunce che, a diverso titolo, hanno riconosciuto all'appellata tale qualità (v. ad esempio
T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 26/05/2006, n.3921).
Parimenti non è condivisibile il secondo argomento utilizzato dal Tribunale, secondo cui “l'art. 76 del D.Lgs 56/2017 ha modificato l'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 sostituendo al comma 1 le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" con le seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi Contr e forniture". È pacifico e documentato che il ricorrente è stato impiegato come esclusivamente in appalti relativi alla fornitura di beni e servizi, sicché, in ogni caso, risulta infondata ogni pretesa relativa al periodo precedente al 2017”. E' pacifico si tratti soltanto di un intervento chiarificatorio e non innovativo, posto che prima della modifica la norma parlasse di “lavori” e non di “appalti di lavori”, ricomprendendovi dunque, già allora, le attività svolte dall'appellante.
Tuttavia è corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui l'art. 216 comma 1 del D.Lgs 50/2016 prevede che “ Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Pertanto, per le gare d'appalto relative a bandi pubblicati in epoca antecedente al 19.4.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, non può essere avanzata nessuna pretesa di incentivo ex art. 113
(l'appellante non chiede alcun risarcimento in virtù delle precedenti disposizioni, e dunque per il passato è precluso alcun giudizio).
Va, in conclusione, riconosciuto all'appellante un risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione del regolamento previsto dall'art. 113 D.Lgs 50/2016 e in virtù degli incarichi DEC ricoperti. Tale risarcimento deve comunque essere limitato al periodo di applicazione della norma di cui si chiede l'applicazione. Vanno pertanto esclusi gli incarichi relativi a bandi anteriori al 19 aprile
2016, e quindi il bando n. 3 del 2015 (come da prospetto di parte appellante, non specificamente contestato se non in maniera del tutto generica). In conclusione, va riconosciuta la diversa somma di euro 28.673,12 a titolo di risarcimento del danno (v. Cass n. 10222 del 28/05/2020).
Infine, i motivi di appello incidentale non possono essere accolti.
Il primo motivo incidentale prospetta una diversa ricostruzione delle vicissitudini lavorative dell'appellante in virtù della quale lo stesso non avrebbe sofferto alcun demansionamento. Si rinvia a quanto ricostruito in relazione al primo motivo di appello, ove, nell'accertare la correttezza della quantificazione del danno si è dato conto delle circostanze di fatto, per il periodo dal 2005 in poi, per cui il demansionamento (seppur ad “intensità moderata ”) è sempre stato in essere. È appena il caso di aggiungere come il motivo incidentale, invece di confrontarsi con le conclusioni del Tribunale – che questa Corte intende confermare – si limiti a segnalare circostanze fattuali già vagliate e risposte Contr dal Tribunale. Quanto poi alla astratta incompatibilità tra gli incarichi di e il demansionamento,
è appena il caso di osservare che: la condotta illegittima si caratterizza anche per l'inattività tra un incarico e l'altro; come dimostrato dall'appellante anche dipendenti con qualifiche inferiori hanno rivestito il medesimo ruolo;
le mansioni concrete e le dinamiche esecutive sono tali da rendere effettivo (anche se meno afflittivo, come riconosciuto) il demansionamento.
Quanto al secondo motivo di appello incidentale, non può trovare accoglimento la tesi per cui il tempo trascorso tra il passaggio in giudicato del primo demansionamento e il ricorso del giudizio odierno sia imputabile per colpa al poste che nessuna colpa può rinvenirsi nell'aver sofferto un Pt_1 illecito senza ricorrere immediatamente in giudizio. A ciò vi si aggiunge che la norma invocata riveste una funzione del tutto difforme, di bilanciamento tra contributi causali (colposi) contrapposti nella causazione del danno, ma non consente il bilanciamento di un comportamento doloso con uno colposo, perdipiù in questo caso del tutto assente. In conclusione, l'appello incidentale va rigettato, l'appello principale accolto parzialmente nei termini suesposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, in virtù del parziale accoglimento possono compensarsi per la metà.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello incidentale. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, condanna l pagamento di ulteriori euro CP_1
28.673,12, oltre accessori. Condanna l pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1 liquidate , previa parziale compensazione, nella misura complessiva di euro 7.500,00 per il
[...] grado di appello e euro 8.000,00 per il primo grado, oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI AN RZ *la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
IU DI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2041/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AIELLO FILIPPO ** ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA COSSERIA N. 2 00192 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. MARESCA ARTURO ed elettivamente domiciliato CP_1 in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 00195 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 1973 del 27.2.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio e ha chiesto al Parte_1 CP_1
Giudice di:
(i) accertare la responsabilità di questa società in merito al demansionamento subito dal 22.05.2005 con ordine alla società di adibirlo in mansioni rientranti nel suo livello di inquadramento - 7° del ccnl e con condanna della società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi alla sfera professionale alla sfera esistenziale, biologico e morale, sino alla cessazione della condotta illegittima ovvero sino alla sentenza;
(ii) accertare il diritto al pagamento delle festività cadenti nelle giornate di sabato e domenica nel periodo di lavoro part-time dall'aprile 2004 al 13.08.2018
(iii) accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per la mancata emissione del regolamento volto a stabilire la percentuale a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ricoperte ex art. 113 d. lgs. 50/2016
A sostegno della domanda esponeva: di essere dipendente di dal 1996, assunto tramite concorso pubblico con contratto a CP_1 tempo indeterminato e inquadrato al livello 7° del CCNL Federambiente come impiegato tecnico;
Contro
che fin dall'inizio del rapporto di lavoro, gli ha assegnato mansioni dequalificanti, inferiori al suo livello di inquadramento, e lo ha lasciato in periodi di completa inattività, privandolo di mansioni adeguate;
che due sentenze precedenti (Tribunale di Roma n. 16287/2007 e Corte d'Appello di Roma n. Contro 7050/2012) hanno accertato il demansionamento e ordinato ad di assegnargli mansioni adeguate al suo livello;
che la società non ha mai ottemperato a tali disposizioni, continuando a violare i suoi diritti lavorativi;
che questo comportamento ha causato gravi danni alla sua salute, che ha sofferto di depressione, ansia e stress, necessitando di cure mediche, farmaci e psicoterapia;
che il demansionamento prolungato ha comportato un grave danno alla sua professionalità, con un impoverimento delle competenze, la perdita di opportunità di carriera e una diminuzione della stima e del prestigio professionale;
Contro che non ha adottato il regolamento previsto dal d.lgs. 50/2016, privandolo degli incentivi economici per le funzioni tecniche svolte come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
Si costituiva che resisteva. CP_1 Concessi infruttuosamente due rinvii per trattative, il Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2023 ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo:
1) accerta e dichiara che dal 22.2.2005 al 10.6.2021, in violazione dell'art. 2103 cc, la società convenuta ha continuato a non assegnare al ricorrente mansioni proprie del 7° livello riconosciutogli, assegnandogli mansioni riconducibili agli inferiori livelli 6° o 5° o lasciandolo in una situazione di inattività;
2) ordina ad , in persona del legale rappresentante pro-tempore, di adibire CP_2 Pt_2 lle mansioni rientranti nel 7° livello, qualifica professionale di inquadramento, o
[...] comunque ad esse equivalenti;
3) condanna la società convenuta al risarcimento del danno alla professionalità subita dal ricorrente
a decorrere dal 22.2.2005 e sino al 10.6.21, equitativamente determinato, nella misura di euro
1000,00 al mese per un totale di 196 mesi, per complessivi 196.000,00 € oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
4) condanna la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente di: euro 9.345,78 a titolo di danno biologico differenziale;
Euro 4237,00 a titolo di danno morale;
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
5) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di euro 2.097,11 a titolo di maggiorazione per festività cadenti di sabato e di domenica nei periodi in cui il ricorrente ha lavorato con orario di lavoro part-time, già detratto quanto prescritto;
6) rigetta nel resto il ricorso
7) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
12.325,00 di cui 10.717,00 per compensi ed euro 1.608,00 per spese, oltre iva e cpa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi, così rubricati: Parte_1
Primo motivo: errata quantificazione del danno alla professionalità in presenza di un pesante demansionamento. Violazione dell'art 2103 c.c., 2218 c.c. e dell'art. 1226 c.c., nonché del principio di diritto attinente all'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c.. Contr Secondo motivo: “Secondo motivo: omessa pronuncia sulla domanda di condanna della soc. al risarcimento del danno patito nel periodo dalla data del deposito sino alla sentenza in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 277, comma 1, c.p.c.”
Terzo motivo: “errata quantificazione del danno biologico con violazione dell'art. 2087 cc, dell'art
1226 cc nonché del principio di diritto attinente all'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c..”
Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 113 d.lgs 50/2016 con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento del danno per non aver la società appellata stabilito, mediante Contr apposito regolamento, la percentuale a titolo di incentivo per le funzioni di ricoperte dall'ing. in numerosi contratti.” Pt_1
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'appello e, sulla base di due motivi, ha CP_1 proposto appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale lamenta “Erroneo riconoscimento del lamentato demansionamento – erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.”. A giudizio della società appellata il
Tribunale avrebbe acriticamente accolto le conclusioni del lavoratore in punto di demansionamento, senza considerare i numerosi incarichi ricoperti dal lavoratore e valorizzando eccessivamente l'assenza di personale alle dirette dipendenze del Pt_1
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta “Omessa pronuncia in ordine all'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in merito ai danni lamentati” poiché il tempo trascorso tra il passaggio in giudicato del primo demansionamento e il ricorso del giudizio odierno ha aggravato il danno subito dal Pt_1
Ad avviso della società una solerte rivendica dei propri diritti avrebbe potuto limitare le conseguenze dannose.
All'udienza odierna del 3 dicembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene l'inadeguatezza del parametro utilizzato dal Tribunale
(1000 euro per ogni mese di demansionamento) rispetto al danno subito. Cita in particolare la giurisprudenza, di merito e legittimità che, pur sempre all'interno di una cornice equitativa, ha valorizzato il parametro della retribuzione come base di calcolo del risarcimento dovuto.
Il periodo oggetto del presente giudizio riguarda gli incarichi post 2005, non coperti dal giudicato formatosi a seguito della pronuncia 7050/2012 del 24.9.2012 della Corte di Appello di Roma con cui era già stato accertato il demansionamento per il periodo precedente.
Rispetto a tale arco temporale è opportuno rappresentare che molti degli incarichi ricoperti dall'appellante risultano effettivamente incompatibili con la qualifica ricoperta e sussistono quantitativamente rilevanti periodi di inattività tra un incarico e l'altro. A titolo esemplificativo possono citarsi alcune circostanze: l'appellante ha consegnato alla fine del 2008 il lavoro sui contenitori interrati e nel mese di marzo 2010 quello sulla sanificazione degli stessi ma non gli veniva assegnato altro incarico o compito da svolgere fino al mese di luglio 2011 (il che trova riscontro Contro nell'invio del capitolato tecnico sanificazione il 5.3.2010, mentre sostiene, senza provarlo, che tale attività l'ha impegnato fino a luglio 2011); a luglio 2011, su incarico del sig. l'appellante Pt_3 iniziava ad affiancare e supportare l'Ing. , responsabile del servizio di raccolta CP_4
Contro differenziata;
con l'Ordine di Servizio n. 168 del 15.02.2012 nominava la “Direzione dei Lavori per il servizio noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei DPI e Vestiario occorrente Contro per il personale del gruppo e individuava, unitamente ad altre 5 risorse, l'appellante come assistente per i compiti di supporto amministrativo e tecnico. Al contempo sono tuttavia rinvenibili anche atti di conferimento di incarichi (quantomeno formalmente) qualitativamente superiori. Ci si Contr riferisce alle diverse nomine di , direttore esecuzione contratto, conferite all'appellante per Contro numerosi appalti Nello specifico: dal 01.12.2015 per il servizio di raccolta differenziata del vetro di cui ai bandi nn. 4/2013, 5/2014 e 3/2015 e cessato in data 31.01.2020 del valore di €
11.918.750,00; dal 19.09.2017, con decorrenza dal febbraio 2018, per il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati, di cui al bando n. 37/2016 e cessato in data 20.06.2020 del valore complessivo di € 2.088.000,00; dal 07.07.2020 per il servizio di prelievo e trasporto rifiuti non pericolosi di cui al bando n. 36/2018 del valore di Euro 5.639.040,00; dal 07.07.2020 per il servizio di carico, trasporto e smaltimento di contenitori di sostanze quali vernici, solventi e similari di cui al bando n. 5/2018 del valore di Euro 817.300,00; dal 07.07.2020 per il servizio “il tuo quartiere non è una discarica” di cui al bando n. 36/2017 del valore di Euro 632.220,00; dal 07.07.2020 per il servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti prodotti giornalmente dall'attività di spazzamento di cui al bando n. 46/2018 del valore di Euro 5.160.000,00.Si tratta, è evidente, di una lunga serie di nomine aventi ad oggetto un periodo temporale rilevante, intervallate da periodi di inattività. Tali incarichi, anche se sostanzialmente spesso privi di un elevato coefficiente di difficoltà e dall' effettivo apporto tecnico-professionale discutibile (e quindi comunque demansionanti) non possono definirsi
“impiegatizi” costituendo pur sempre una nomina di rilievo. Esemplificativo al riguardo è, ad esempio, il doc. 43 (termine ruolo DEC) da cui si evince come alla figura del DEC fossero assegnate Contr ben 10 figure con il ruolo di “assistente DEC”. E del resto, che il ruolo sia ben lontano dall'inattività o da semplici incarichi organizzativi lo dimostra implicitamente la richiesta, oggetto di separato motivo di appello, dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art 113 del D.Lgs
50/2016. Si tratta di un incentivo previsto per prestazioni professionali di carattere specialistico (tra Contr cui il senza dubbio vi rientra) necessari per l'appalto. Tramite siffatta elargizione, in buona sostanza, la PA può (deve) valorizzare le competenze interne rispetto a ruoli di primaria importanza.
Tanto premesso, il parametro della retribuzione va sì tenuto in considerazione ma non ci si può attestare su un riconoscimento nella misura del 50% di essa, non essendovi un'unica modalità di demansionamento e dequalificazione, ma risultando ipotizzabili intensità affatto diverse . Al contrario, la misura di 1000 euro per ciascun mese, ascrivibile a circa il 30% della retribuzione mensile sembra maggiormente consono a fornire una equa riparazione del comportamento Contro antigiuridico di Deve sul punto osservarsi come il parametro del 50% della retribuzione, diffuso nella giurisprudenza di merito anche di questa Corte, se da un lato certamente garantisce un criterio uniforme ed ancorato a basi concrete dall'altro non può trasformarsi in un automatismo applicabile de plano, al punto da rendere recessiva la valutazione del caso concreto. Quest'ultima rimane prerogativa del Giudice, a maggior ragione ove si faccia ricorso all'equità.
Con il secondo motivo, sostiene l'appellante il proprio diritto ad ottenere una condanna per tutti i danni sofferti non solo fino al ricorso (come riconosciuto dal Giudice) ma fino alla sentenza di primo Contro grado o, quantomeno, fino alla memoria di costituzione dell' in quanto con la stessa la società avrebbe sostanzialmente ammesso il perdurare del demansionamento.
Il motivo è infondato per plurime ragioni. Contro Innanzitutto, nessun valore probatorio può essere attribuito alla difesa di Quest'ultima risulta articolata e non può essere ridotta ad un atto di natura ricognitiva della pretesa altrui.
Alla pretesa ostano poi rilevanti ragioni di diritto.
Giova premettere che la domanda giudiziale di risarcimento del danno si fonda su di una causa petendi identificabile alla stregua dell'accadimento lesivo, quale fatto della vita spazialmente e temporalmente determinato, sicché postula l'ormai avvenuto compimento del medesimo. Il riferimento all'eventualità che, nelle more del giudizio, abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non risponde al requisito minimo di determinazione che l'oggetto della domanda deve presentare (principio già affermato a partire da Cass 10045 del 1996)
Tale principio non è inderogabile, potendosi estendere il giudizio a danni successivi alla domanda in tre ipotesi (v. Cass 25631/2018):
(a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 03/06/1980, Rv. 407473 — 01);
(b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del tatto generatore (Sez. I „ Sentenza n. 10045 del
15/11/1996, Rv. 500573 -- 01);
(c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab inizio (così già Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 13/05/198(1, Rv. 406955 -
01), e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda. A ben vedere, nessuna di queste tre ipotesi coincide con la pretesa formulata dall'odierno appellante, il quale si è limitato a formulare una domanda originaria “rivolta al futuro”, senza introdurre ritualmente (e nel contradditorio) nel corso del giudizio la necessaria emendatio libelli. Detto in altri termini lo schema non può che essere illecito-danno-domanda (originaria o in corso di causa) e non, come assume l'appellante, domanda-illecito-danno, anche per le ovvie (e controproducenti) ricadute in punto di giudicato sostanziale.
Anche il terzo motivo non può essere accolto. Si contesta la percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale riconosciuta dal giudice.
In primo grado, dalla consulenza specialistica eseguita sul ricorrente dal dott. Persona_1 specialista in psichiatria, è emerso che l'appellante è affetto da "Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, di grado marcato, secondario a persistente stress patito in ambito lavorativo" e che "Il quadro clinico evidenziato in diagnosi risulta essere l'effetto degli episodi di stress emotivo descritti dall'interessato ed anamnesticamente vissuto in ambito lavorativo, presso
con riflesso significativo a partire dal 2002. Si tratta di un quadro disadattivo che ha avuto CP_1 inizio nel marzo 2002 e che si è successivamente cronicizzato e stabilizzato, per la persistenza delle condizioni avversative lavorative al punto che è in grado di permanere in modo autonomo anche dopo la cessazione dello stimolo stressogeno". Il dott. ha quindi concluso che l'odierno Per_1 appellante presenta una infermità fisica e mentale cronica, con valutazione del danno biologico pari al 15%.
Il Tribunale ha correttamente tratto, dall'accertamento compiuto, le conseguenze in punto di danno risarcibile “Accertato nella misura del 15% il danno biologico subito dal ricorrente in conseguenza della prolungata dequalificazione professionale subita, si osserva che sulla scorta delle Tabelle del
Tribunale di Milano del 2021, considerata l'età del ricorrente (56 anni); la percentuale di danno biologico pari al 10% (considerato che il 5% è già stato oggetto di risarcimento nel precedente giudizio), per ogni punto è previsto l'importo di € 2.247,68, nonché l'incremento per sofferenza
(danno morale) del 26%, pari ad € 585,40. Quanto all'aumento personalizzato, appare equo, considerate le circostanze del caso concreto, effettuare un aumento del 20%.”
Al riguardo osserva la Corte come, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi conseguenze dannose inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, ovvero conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01).
Orbene, la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto rispetto a ciò che è conseguenza “normale” del danno (cioè, indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica). È questa la c.d. “personalizzazione” (cfr. sempre
Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.).
Nel caso concreto il giudice ha debitamente tenuto conto di tale seconda categoria, parametrandola nella misura del 20%. A ben vedere, l'appellante, si è limitato ad evocare circostanze di causa ultronee rispetto alle caratteristiche del danno patito, allegando la durata del demansionamento, le occasioni di carriera perse e i periodi di inattività. Si tratta di elementi che rilevano ai fini della causa del danno, non dei suoi effetti. Di contro, sono quest'ultimi, come detto, a rilevare nella personalizzazione.
In conclusione, dunque, il motivo di appello non incrina la correttezza della valutazione del Tribunale in punto di percentuale di personalizzazione del danno, propriamente parametrata alle risultanze probatorie, che va in questa sede confermata.
Il quarto motivo di appello, infine, è parzialmente fondato.
Lamenta l'appellante il mancato riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 d. lgs. 50/2016. Si tratta di una norma della disciplina appalti, presente anche nel nuovo codice (ed anzi ampliata nella sua portata) finalizzata a stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi,
l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e presuppongono, almeno nella versione delineata dal codice appalti 2016,
l'adozione di un regolamento attuativo. Tale atto interno dell'amministrazione aggiudicatrice ha il compito di precisare i criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo interno (“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra
i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma
2”).
Rispetto alla mancata adozione del regolamento la giurisprudenza ha chiarito, con pronunce ormai consolidate (l'incentivo esiste infatti già dalla l.104 del 1994) che “l'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso” (Cass. n. 10222/2020, conforme Trib. Napoli n. 10629/2024).
Tale risarcimento, richiesto dall'appellante, è stato escluso dal Tribunale sulla base di diversi argomenti a giudizio della Corte non condivisibili.
Nello specifico il Giudice ha valorizzato l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che
“Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai
Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e
113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo”. Ad avviso del Giudice posto che l'attività di ha ad oggetto la produzione di un CP_1 servizio che, data la sua peculiare natura, non è destinato ad essere collocato sul mercato in un regime di libera concorrenza detta normativa non è applicabile alla società appellata.
Si tratta di un'interpretazione che non può essere condivisa. Il tribunale ha omesso di considerare che, prima dell'inciso valorizzato, la norma delimita il campo di applicabilità dell'eccezione alle società
“che non sono organismi di diritto pubblico”. Pertanto, prima di interrogarsi sulla natura Contro concorrenziale o meno delle prestazioni bisogna chiarire se a monte la stessa sia interessata dal comma in parola. Ebbene, vi sono molteplici argomenti per escludere tale conclusione positiva. Innanzitutto, posto che la norma pone un'eccezione alla regola generale (l'applicabilità dell'incentivo ex 113), avrebbe dovuto essere l'appellata stessa a fornire tutti gli elementi di fatto da cui ricavare Contro l'applicabilità ad dell'eccezione, compreso il fatto di non essere organismo di diritto pubblico,
e così non è stato. Contro Per di più, volendo comunque fornire una valutazione della natura di appare corretto collocare la stessa nella categoria degli organismi di diritto pubblico. La nozione, ai nostri fini, è data dallo stesso D.Lgs 50 del 2016 art. 3 c.1 lett. d)
“organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2)dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.” Contro Ebbene, non v'è dubbio che vi rientri, si tratta di una conclusione che trova conferma anche in numerose pronunce che, a diverso titolo, hanno riconosciuto all'appellata tale qualità (v. ad esempio
T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 26/05/2006, n.3921).
Parimenti non è condivisibile il secondo argomento utilizzato dal Tribunale, secondo cui “l'art. 76 del D.Lgs 56/2017 ha modificato l'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 sostituendo al comma 1 le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" con le seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi Contr e forniture". È pacifico e documentato che il ricorrente è stato impiegato come esclusivamente in appalti relativi alla fornitura di beni e servizi, sicché, in ogni caso, risulta infondata ogni pretesa relativa al periodo precedente al 2017”. E' pacifico si tratti soltanto di un intervento chiarificatorio e non innovativo, posto che prima della modifica la norma parlasse di “lavori” e non di “appalti di lavori”, ricomprendendovi dunque, già allora, le attività svolte dall'appellante.
Tuttavia è corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui l'art. 216 comma 1 del D.Lgs 50/2016 prevede che “ Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Pertanto, per le gare d'appalto relative a bandi pubblicati in epoca antecedente al 19.4.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, non può essere avanzata nessuna pretesa di incentivo ex art. 113
(l'appellante non chiede alcun risarcimento in virtù delle precedenti disposizioni, e dunque per il passato è precluso alcun giudizio).
Va, in conclusione, riconosciuto all'appellante un risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione del regolamento previsto dall'art. 113 D.Lgs 50/2016 e in virtù degli incarichi DEC ricoperti. Tale risarcimento deve comunque essere limitato al periodo di applicazione della norma di cui si chiede l'applicazione. Vanno pertanto esclusi gli incarichi relativi a bandi anteriori al 19 aprile
2016, e quindi il bando n. 3 del 2015 (come da prospetto di parte appellante, non specificamente contestato se non in maniera del tutto generica). In conclusione, va riconosciuta la diversa somma di euro 28.673,12 a titolo di risarcimento del danno (v. Cass n. 10222 del 28/05/2020).
Infine, i motivi di appello incidentale non possono essere accolti.
Il primo motivo incidentale prospetta una diversa ricostruzione delle vicissitudini lavorative dell'appellante in virtù della quale lo stesso non avrebbe sofferto alcun demansionamento. Si rinvia a quanto ricostruito in relazione al primo motivo di appello, ove, nell'accertare la correttezza della quantificazione del danno si è dato conto delle circostanze di fatto, per il periodo dal 2005 in poi, per cui il demansionamento (seppur ad “intensità moderata ”) è sempre stato in essere. È appena il caso di aggiungere come il motivo incidentale, invece di confrontarsi con le conclusioni del Tribunale – che questa Corte intende confermare – si limiti a segnalare circostanze fattuali già vagliate e risposte Contr dal Tribunale. Quanto poi alla astratta incompatibilità tra gli incarichi di e il demansionamento,
è appena il caso di osservare che: la condotta illegittima si caratterizza anche per l'inattività tra un incarico e l'altro; come dimostrato dall'appellante anche dipendenti con qualifiche inferiori hanno rivestito il medesimo ruolo;
le mansioni concrete e le dinamiche esecutive sono tali da rendere effettivo (anche se meno afflittivo, come riconosciuto) il demansionamento.
Quanto al secondo motivo di appello incidentale, non può trovare accoglimento la tesi per cui il tempo trascorso tra il passaggio in giudicato del primo demansionamento e il ricorso del giudizio odierno sia imputabile per colpa al poste che nessuna colpa può rinvenirsi nell'aver sofferto un Pt_1 illecito senza ricorrere immediatamente in giudizio. A ciò vi si aggiunge che la norma invocata riveste una funzione del tutto difforme, di bilanciamento tra contributi causali (colposi) contrapposti nella causazione del danno, ma non consente il bilanciamento di un comportamento doloso con uno colposo, perdipiù in questo caso del tutto assente. In conclusione, l'appello incidentale va rigettato, l'appello principale accolto parzialmente nei termini suesposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, in virtù del parziale accoglimento possono compensarsi per la metà.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello incidentale. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, condanna l pagamento di ulteriori euro CP_1
28.673,12, oltre accessori. Condanna l pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1 liquidate , previa parziale compensazione, nella misura complessiva di euro 7.500,00 per il
[...] grado di appello e euro 8.000,00 per il primo grado, oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI AN RZ *la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
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