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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2024, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7776 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Portoscuso, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove vorrà la propria dimora o residenza;
2) Il figlio minore avrà la residenza presso l'abitazione coniugale, di proprietà del sig. che con gli arredi ivi esistenti, viene assegnata allo stesso. Pt_1
3) viene affidato ai genitori con modalità condivisa e continuerà a ricevere Per_1 cura, educazione e istruzione da entrambi, che lo accudiranno in maniera paritetica presso le rispettive abitazioni in base alla loro turnazione.
Continuerà a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
inoltre passerà le festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni Per_1 dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo; con ciascun genitore almeno venti giorni consecutivi durante le vacanze estive ed in occasione delle altre festività infrasettimanali sempre alternativamente.
4) Essendo i coniugi economicamente indipendenti ed il figlio affidato pariteticamente ad entrambi, nessuna somma è reciprocamente dovuta a titolo di contributo per il mantenimento né quale contributo per il mantenimento del figlio.
L'assegno unico che attualmente è percepito dal sig. verrà versato da Pt_1 questi alla signora che successivamente farà richiesta di versamento Pt_2 diretto dell'intero importo.
5) Le spese straordinarie, così come previste dal protocollo, verranno ripartite tra le parti in ugual misura.
Pag. 2 di 3 6) Rimangono di esclusiva proprietà del signor l'autovettura TCross Parte_1
Tg. GE326EZ, Panda Fiat Tg. DJ712KS, nonché il motociclo Kymko 125 Tg.
7710101.
7) La sig.ra si impegna a trasferirsi in altra abitazione entro il mese di Pt_2 novembre c.a.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 21/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7776 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Portoscuso, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove vorrà la propria dimora o residenza;
2) Il figlio minore avrà la residenza presso l'abitazione coniugale, di proprietà del sig. che con gli arredi ivi esistenti, viene assegnata allo stesso. Pt_1
3) viene affidato ai genitori con modalità condivisa e continuerà a ricevere Per_1 cura, educazione e istruzione da entrambi, che lo accudiranno in maniera paritetica presso le rispettive abitazioni in base alla loro turnazione.
Continuerà a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
inoltre passerà le festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni Per_1 dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo; con ciascun genitore almeno venti giorni consecutivi durante le vacanze estive ed in occasione delle altre festività infrasettimanali sempre alternativamente.
4) Essendo i coniugi economicamente indipendenti ed il figlio affidato pariteticamente ad entrambi, nessuna somma è reciprocamente dovuta a titolo di contributo per il mantenimento né quale contributo per il mantenimento del figlio.
L'assegno unico che attualmente è percepito dal sig. verrà versato da Pt_1 questi alla signora che successivamente farà richiesta di versamento Pt_2 diretto dell'intero importo.
5) Le spese straordinarie, così come previste dal protocollo, verranno ripartite tra le parti in ugual misura.
Pag. 2 di 3 6) Rimangono di esclusiva proprietà del signor l'autovettura TCross Parte_1
Tg. GE326EZ, Panda Fiat Tg. DJ712KS, nonché il motociclo Kymko 125 Tg.
7710101.
7) La sig.ra si impegna a trasferirsi in altra abitazione entro il mese di Pt_2 novembre c.a.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 21/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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