Sentenza 16 ottobre 2018
Massime • 1
L'impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, purché determinante un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza emessa dal giudice d'appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio fondata sulle condizioni di salute dell'imputato, affetto da "Sindrome parkinsoniana ingravescente con tremori essenziali e lentezza motoria e deficit con difficoltà nei movimenti e nell'autonomia in sindrome neuro depressiva" nonché da "cerebropatia vascolare cronica con atrofia corticale e fronto-temporale", aveva motivato il rigetto facendo riferimento al carattere cronico della malattia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2018, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
0635 7-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сл TERZA SEZIONE PENALE А Composta da Sent. n. sez..3250 - Presidente - Elisabetta Rosi Giovanni Liberati - Relatore - UP - 16/10/2018 R.G.N. 22508/2018 Luca Semeraro Alessio Scarcella Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/2/2018 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 febbraio 2018 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da AN TI nei confronti della sentenza del 18 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, con cui l'imputato, quale amministratore unico della S.r.l. Star Cars, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10, 4 e 10 ter d.lgs. 74/2000, e condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo ha prospettato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza di discussione del 21 febbraio 2018 innanzi alla Corte d'appello, nonostante la dimostrazione, attraverso la produzione di un certificato medico redatto solamente due giorni prima di tale udienza, della gravità della malattia dell'imputato (afflitto, tra l'altro, da sindrome parkinsoniana ingravescente, con tremori essenziali e lentezza motoria, nonché deficit con difficoltà nei movimenti e nell'autonomia, in sindrome neurodepressiva, determinanti l'assoluta impossibilità di muoversi e la necessità di riposo domiciliare per almeno sei mesi), che, però, la Corte territoriale aveva impropriamente ed erroneamente ritenuto priva di rilievo, in quanto cronica e ingravescente, così pregiudicando indebitamente il diritto dell'imputato di partecipare al processo, costituente estrinsecazione del diritto costituzionale di difesa. La cronicità della malattia sarebbe, infatti, ininfluente sull'obbligo di differire la trattazione del processo, allorquando l'impedimento dell'imputato presenti i caratteri richiesti dalla legge, con la conseguente violazione da parte della Corte d'appello dell'art. 420 ter cod. proc. pen., che, costituendo estrinsecazione del diritto di difesa, comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendo erroneamente stata affermata la configurabilità di una condotta di occultamento o distruzione della documentazione contabile della società amministrata dall'imputato, in quanto il depositario di tale documentazione la aveva consegnata integralmente ai funzionari della Agenzia delle Entrate, che sulla base di essa avevano potuto ricostruire la contabilità di tale società, con la conseguente insussistenza del reato addebitato al ricorrente, che postula per la sua punibilità la offensività della condotta, da ravvisare nella impossibilità di ricostruire la contabilità della società, nella specie non sussistente.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato l'insufficienza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, non essendo stato provato che l'occultamento della documentazione contabile della società amministrata dal ricorrente fosse 2 Shibanon strumentale all'evasione fiscale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
2. L'art. 420 ter cod. proc. pen., nel disciplinare le conseguenze dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, prevede, al primo comma, quando sia certo l'impedimento a comparire dell'imputato, che "Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1". Al riguardo questa Corte ha da tempo chiarito che l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica dell'imputato, determinante il diritto al rinvio dell'udienza, a salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implica che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile e attivo (Sez. 6, n. 43885 del 05/11/2008, Lamberti, Rv. 241913 - 01; conf. Sez. 6, n. 11678 del 19/03/2012, Bracchi, Rv. 252318 - 01; Sez. 3, n. 47975 del 26/06/2012, Liccardo, Rv. 253991 01; Sez. 5, n. 15646 del - 05/02/2014, Coviello, Rv. 259841 -01). Tale impedimento deve essere ravvisato anche quando derivi da una malattia a carattere cronico o ingravescente, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile a una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (Sez. 6, n. 39930 del 30/10/2001, Puzzo, Rv. -01; Sez. 220247 01; Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008, Crippa, Rv. 242327 - 3, n. 10482 del 15/12/2015, dep. 14/03/2016, Ingoglia, Rv. 266494-01). Non vi sono, infatti, ragioni per distinguere l'impedimento transitorio da quello stabile o definitivo, in quanto derivante da malattia a carattere cronico o ingravescente, giacché il diniego del rinvio in tale seconda ipotesi determinerebbe una ingiustificata e illegittima lesione del diritto di difesa, alla cui salvaguardia è stato stabilito l'obbligo di rinvio del processo in caso di impedimento dell'imputato, purché di carattere assoluto e incolpevole, posto che anche l'impedimento a comparire derivante da una malattia a carattere cronico presenta le stesse caratteristiche dell'impedimento di carattere transitorio, ostative alla partecipazione vigile e attiva dell'imputato al giudizio a suo carico. 3 3. La questione della incapacità processuale irreversibile dell'imputato è stata più volte affrontata dalla Corte costituzionale, tra le altre con la sentenza del 4 novembre 2011, n. 289 (con cui la Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata una questione volta a introdurre, per l'incapacità processuale irreversibile dell'imputato, un trattamento analogo a quello previsto per la morte del reo, e cioè l'estinzione del reato); con la sentenza del 14 febbraio 2013, n. 43 (con la quale la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., per rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario, ha rivolto un severo monito al legislatore circa il protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella pronuncia, e cioè l'anomalia insita nelle norme correlate concernenti la sospensione della prescrizione estintiva dei reati, art. 159, primo comma, cod. pen., e la sospensione del processo per incapacità dell'imputato, artt. 71 e 72 cod. proc. pen.; monito poi recepito da legislatore con le modifiche apportate nel 2017 all'art. 71 cod. proc. pen. e con l'introduzione dell'art. 72 bis cod. proc. pen.); nonché con la sentenza del 20 marzo 2015, n. 45 (con cui la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile). Tali pronunce riguardano tutte l'infermità mentale dell'imputato, quando determinante l'incapacità di partecipare coscientemente al processo, la cui irreversibilità è ora disciplinata dall'art. 72 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che prevede la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere qualora risulti, a seguito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' irreversibile (salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca). La questione della incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, a causa di infermità fisica di carattere cronico, è stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 21 ottobre 2013, n. 243, con cui sono state valutate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione. 4 La Corte, nel dichiarare manifestamente infondate tali questioni, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati, ha evidenziato come le situazioni poste a confronto siano eterogenee, così da escludere che possa considerarsi costituzionalmente dovuta una omologazione delle relative discipline, in quanto l'infermità mentale preclude all'imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio in absentia, mentre gli impedimenti connessi a patologie fisiche potrebbero essere del tutto transitori (sottolineando però che nella ordinanza di rimessione non era stata accertata univocamente l'irreversibilità della malattia) e non necessariamente ostativi all'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio;
che l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica, attraverso accertamenti non vincolati nella forma e attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio;
che è palese anche l'infondatezza della censura riferita al secondo comma dell'art. 111 Cost., non potendosi comprendere come potrebbe giovare a un contenimento dei tempi processuali l'introduzione di una nuova causa di sospensione del giudizio;
che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile anche agli uffici giudiziari, attiene unicamente alle leggi ordinamentali e a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, restando invece estraneo alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale.
4. Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 21 febbraio 2018, formulata dal difensore dell'imputato in considerazione delle sue condizioni di salute, che gli avrebbero impedito, ad avviso di tale difensore, di partecipare all'udienza, sottolineando il carattere degenerativo della malattia dell'imputato e in considerazione della impossibilità di differire la trattazione del processo per sei mesi. Dal certificato medico del 19/2/2018, prodotto a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza del 21/2/2018, risulta che l'imputato è affetto da "sindrome parkinsoniana ingravescente con tremori essenziali e lentezza motoria e deficit con difficoltà nei movimenti e nell'autonomia in sindrome neurodepressiva", nonché da "cerebropatia vascolare cronica con atrofia corticale e fronto temporale" e varie altre patologie, determinanti assoluta impossibilità a muoversi e richiedenti riposto domiciliare per almeno sei mesi. 5 La Corte d'appello, nel disattendere la richiesta di rinvio fondata su tali condizioni di salute dell'imputato, ha rilevato il carattere degenerativo di alcune delle malattie da cui lo stesso è afflitto ("La Corte, trattandosi appunto di malattia degenerativa, dispone procedersi oltre"), omettendo di considerare adeguatamente la natura dell'impedimento, che se di carattere assoluto avrebbe determinato l'obbligo di rinviare la trattazione del giudizio a nuova udienza, ai sensi dell'art. 420 ter cod. proc. pen., anche se derivante da malattia cronica, salva la valutazione, in caso di effettivo accertamento della assolutezza dell'impedimento e della natura cronica della malattia fisica, della eventuale rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 72 bis cod. proc. pen.
5. Ne consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con ciò rimanendo assorbiti i restanti motivi, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, nel quale verificare la prospettata natura assoluta dell'impedimento e il suo eventuale carattere cronico, e, in caso di esito positivo di tali accertamenti, la eventuale rilevanza della questione di costituzionalità della limitazione al solo stato mentale irreversibile della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 72 bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 16/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Giovanni Liberati Ghibaneci DEPOSITE 11 FEB 2019 IL CANC ERE Luana riani 6