Sentenza 30 ottobre 2001
Massime • 1
L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, indicato dall'art. 420-quater comma 1 cod. proc. pen., sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'invalidità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato sul presupposto che non sussistesse l'ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di natura cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 39930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39930 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 30/10/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 1207
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 17215/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UZ EA, n. a Scicli il 4.8.1930
avverso la sentenza in data 21 dicembre 2000 e la ordinanza dichiarativa della contumacia in pari data della Corte di appello di Catania
Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Fatto
Con sentenza in data 11 ottobre 1995, il Tribunale di Modica condannava UZ EA alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 368 C.P., per avere, con denunzia-querela del 23 ottobre 1987, diretta al
Procuratore della Repubblica di Modica, falsamente incolpato Giudice Rosario e LI Alfonso dei reati di violenza privata e minaccia, pur sapendoli innocenti.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 21 dicembre 2000, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse al ZZ le attenuanti generiche, determinava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
I giudici di merito ritenevano pienamente accertato, sulla base delle varie risultanze processuali, che il ZZ avesse falsamente incolpato il Giudice e il LI, agenti esattoriali incaricati di riscuotere una somma dovuta dal predetto a titolo di tributo, di avere usato violenza privata nei suoi confronti, sbarrando la strada della sua autovettura con quella da loro guidata, così da costringerlo a fermarsi, e di averlo successivamente minacciato, dopo essersi portati nella di lui abitazione, con la frase, proferita dal Giudice, "lei dott. ZZ, anche se ha notevoli disponibilità economiche, stia attento perché prima o poi con me capiterà". In realtà, secondo la ricostruzione giudiziale dei fatti, i due pubblici ufficiali, avendo casualmente incrociato con la propria auto quella del debitore, dopo che si erano inutilmente recati in quello stesso giorno per due volte nella sua abitazione per riscuotere la somma da quello dovuta all'erario e, in difetto, per procedere al pignoramento, si erano accostati al mezzo, che stava ultimando una manovra di parcheggio, e, dopo avere, con il clacson e con gesti, richiamato la sua attenzione, gli si erano avvicinati per richiedere la somma dovuta, ricevendo dal ZZ la risposta che il tributo era stato già pagato, come egli a suo dire avrebbe dimostrato con l'esibizione della relativa ricevuta custodita nella propria abitazione. I due si erano quindi recati, per la terza volta in giornata, in casa del ZZ, ove erano stati ricevuti dalla moglie;
mentre il debitore, sopraggiunto dopo qualche tempo, aveva esibito la ricevuta di pagamento, peraltro effettuato poco prima all'ufficio postale. I pubblici ufficiali, malgrado una discordanza tra il numero indicato nella ricevuta e quello della cartella esattoriale insoluta, avevano soprasseduto al pignoramento, e comunque non avevano proferito alcuna frase minatoria nei confronti del debitore. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, contestando la regolarità della dichiarazione di contumacia adottata dalla Corte di appello all'udienza del 21 dicembre 2000, nonostante che l'imputato avesse addotto un legittimo impedimento a comparire analogo a quello delle precedenti udienze e che come tale era stato in tali occasioni riconosciuto dal collegio giudicante. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la carenza di motivazione circa la riconducibilità della condotta accertata alla fattispecie di calunnia, osservando la Corte di merito non aveva in alcun modo illustrato le considerazioni per le quali doveva considerarsi presente nel ZZ la consapevolezza di accusare di reati gli ufficiali esattoriali sapendoli innocenti. Diritto
Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato.
Nell'ultima udienza del 21 dicembre 2000 la Corte di appello di Catania dichiarava la contumacia dell'imputato, ritenendo che lo stato di salute addotto per la mancata comparizione, analogo a quello che aveva determinato la medesima Corte a rinviare il dibattimento per l'assoluto impedimento a comparire nelle precedenti udienze (del 5 novembre 1996, 16 ottobre 1997, 23 marzo 1998, 16 febbraio 1999, 7 aprile 2000, 6 luglio 2000), essendo di natura cronica, e quindi non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti, non integrava l'ipotesi di impedimento a comparire, come affermato dalla Corte di cassazione, sez. 2^, sent. del 22 settembre 1999, ric. Grilli. L'assunto non può essere condiviso.
L'art. 420-ter c.p.p. (succeduto all'art. 486 comma 1, di simile contenuto) impone il rinvio del dibattimento in ogni caso in cui l'impedimento a comparire addotto dall'imputato sia ritenuto effettivo, legittimo e di carattere assoluto, sicché, in tale ipotesi, è contra legem la dichiarazione di contumacia, che, in base all'art. 420-quater comma 1 c.p.p. (precedentemente, art. 487 c.p.p.) può essere adottata solo in assenza di un siffatto impedimento. Nessun rilievo può assumere la cronicità dello stato di salute ai fini del dovere del giudice di rinviare il dibattimento, una volta che l'impedimento presenti i connotati puntualizzati dalla legge e come tale sia ritenuto sussistente dal giudice;
e ciò non solo in base ai riferiti dati testuali, ma anche in considerazione di evidenti canoni logici, atteso che il diritto di comparire dell'imputato in dibattimento è una pregnante attuazione del diritto di difesa, che evidentemente non può essere sacrificato in relazione a situazioni o eventi non dominabili dall'imputato e a lui non ascrivibili, come del resto implicitamente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 1996. Analoghi principi, è solo il caso di sottolineare, valevano anche sotto la vigenza del codice del 1930, stanti le previsioni degli artt. 497 e 498.
Pertanto, poiché nel caso in esame la stessa Corte di appello ha ritenuto implicitamente sussistente un impedimento dell'imputato a comparire, a causa del suo stato di salute (v. verbale della udienza del 21 dicembre 2000), si è prodotta l'invalidità della relativa ordinanza e, consequenzialmente, della sentenza impugnata, a norma dell'art. 420-quater comma 4 c.p.p. (in precedenza, art. 487 comma 4 c.p.p.). Detta sentenza va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001