Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo cioè dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che egli sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (Nella specie la S.C. ha ritenuto impossibilitato a comparire un imputato, sottoposto a intervento chirurgico di "by pass" aorto-coronarico venti giorni prima della udienza, per il quale il medico curante aveva prescritto ulteriori venti giorni di riposo assoluto due giorni prima della udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2014, n. 15646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15646 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 351
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 16202/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE EL N. IL 04/05/1957;
avverso la sentenza n. 64/2009 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 17/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
il difensore dell'imputato, avv. Fiore Mariano, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale di Campobasso del 17 novembre 2008, con la quale LO NU era condannato alla pena di giustizia per due episodi di furto consumato in abitazione, in danno di De RC MA e LO RI ed uno di furto tentato in abitazione, in danno di LL Santo.
2. Contro la decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Mariano Fiore, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione alla sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 17 gennaio 2013; il ricorrente rammenta che in data 29 dicembre 2012 egli era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di by-pass aorto- coronarico, durato quattro ore, seguito da un ciclo di riabilitazione cardiorespiratoria;
per questi motivi
, in data 15 gennaio 2013, il medico curante aveva prescritto 20 giorni di riposo. L'assolutezza dell'impedimento, attestata dai certificati medici prodotti all'udienza, è stato confermato dal nuovo ricovero in data 24 gennaio 2013 per sindrome post pericardiotomica, come da certificazione allegate al ricorso.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, poiché fondata solo ed esclusivamente su meri indizi, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, imposti dall'art. 192 cod. proc. pen. e basata sulle dichiarazioni delle persone offese, che non assurgono al rango di prova. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo.
La motivazione con cui il giudice d'appello ebbe a disattendere, all'udienza del 17 gennaio 2013, l'allegato impedimento dell'imputato a comparire in giudizio per motivi di salute, è radicalmente viziata.
A fronte dell'attestazione di un quadro clinico di grado severo, non poteva certo la Corte di merito limitarsi a rilevare, senza alcun accertamento diretto, che l'impedimento documentato, pur ritenuto legittimo, non fosse assoluto, il che equivale a dire che non determinava una assoluta impossibilità a comparire in udienza. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810).
2. Va al riguardo osservato che l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dell'imputato a fare ingresso nell'aula di udienza, che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico-fisiche in cui versa il soggetto. Se si intendesse per impossibilità a comparire la sola materiale impossibilità per l'imputato ad essere presente nel luogo ove si svolge il processo, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni nelle quali la sua persona non possa essere prelevata e trasportata in un'aula di giustizia.
Invece, posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, non può che essere riaffermato quanto già questa Corte ha più volte ritenuto e cioè che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. Sicché, nel caso in cui sussista uno stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che l'interessato spinga il proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno (Sez. 6, n. 11678 del 19/03/2012, Bracchi, Rv. 252318; Sez. 6, n. 43885 del 05/11/2008, Lamberti, Rv. 241913).
3. L'intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico al quale l'imputato era stato sottoposto venti giorni prima e che aveva indotto il medico curante a prescrivere ulteriori venti giorni di riposo assoluto, se non rappresentava impedimento assoluta al trasporto in aula, era comunque tale da integrare legittimo impedimento a partecipare all'udienza. Richiedere all'imputato che versi in tali condizioni, e che voglia comparire all'udienza (come si desume dall'invio della richiesta di rinvio), di impegnarsi mentalmente e materialmente per assicurare lo svolgimento della udienza, va al di là di ciò che può legittimamente richiedersi a chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità d'animo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa. In una fattispecie quale quella qui considerata, lo sforzo che LO avrebbe dovuto esercitare incontrava dunque due ostacoli, che discendono da altrettanti principi fondamentali del nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la inesigibilità di imporre al malato stress psico-fisici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili;
quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non siano compromesse da patologie rilevanti.
3.1 A tale ultimo riguardo, va sottolineato che la nozione di "intervento dell'imputato" (evocata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)) non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale dell'imputato, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.
4. In conclusione, la patologia riferita e nella specie riscontrata e il mancato rinvio per legittimo impedimento integra la nullità, per violazione del diritto di difesa, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e, conseguentemente, della sentenza di appello. Gli atti devono pertanto essere rimessi per nuovo giudizio alla Corte d'appello più vicina, competente ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. c, che si individua in quella di Salerno.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2014