Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2014, n. 15646
CASS
Sentenza 5 febbraio 2014

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L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo cioè dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che egli sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (Nella specie la S.C. ha ritenuto impossibilitato a comparire un imputato, sottoposto a intervento chirurgico di "by pass" aorto-coronarico venti giorni prima della udienza, per il quale il medico curante aveva prescritto ulteriori venti giorni di riposo assoluto due giorni prima della udienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2014, n. 15646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15646
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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