Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2006, n. 37214
CASS
Sentenza 19 ottobre 2006

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Non sussiste la legittimazione del direttore di un esercizio commerciale a proporre querela, a meno che egli non provi la qualità di legale rappresentante della società con il potere di spenderne il nome anche sul piano processuale.

In tema di continuazione, annullata dalla Corte di cassazione la sentenza di condanna limitatamente al reato per errore ritenuto più grave (nella specie per improcedibilità dell'azione penale), il giudice di rinvio, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, non può fissare la pena-base in misura inferiore al minimo edittale per quello dei residui reati, già erroneamente ritenuto satellite, che, in sede di annullamento, sia stato identificato come violazione più grave.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2006, n. 37214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37214
Data del deposito : 19 ottobre 2006

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