Sentenza 24 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2004, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CIOFFRESE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 61/98 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 12/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Cioffrese ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Ufficio Iva di Milano in tema di interessi anatocistici su rimborsi. La Commissione di primo grado ha accolto la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale.
L'Amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 38 bis d.p.r. n. 633/1972, dell'art. 1283 c.c. e dei principi generali in materia di rimborsi.
La società non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.G. ha chiesto la decisione in Camera di consiglio essendo a suo avviso il ricorso manifestamente infondato alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Ritiene la Corte che effettivamente sussistono le condizioni per rigettare il ricorso in Camera di consiglio poiché lo stesso è manifestamente infondato alla luce di un orientamento costante secondo il quale "Il contribuente può conseguire, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1283 c.c., la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito iva, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis d.p.r. n. 633/1972" (Cass. sentenza n. 7408/2001, cui adde per tutte sentenze nn. 205/03, 4403/00, 9273/99). Nulla va disposto per le spese non avendo la società svolto attività difensive in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004