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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
4172 2022
Verbale di udienza del 26/11/2025
Il Giudice, visto il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalla parte appellante, decide la causa ai sensi dell'art281 sexies c.p.c., dando lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4172 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
T R A
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio di Nuzzo;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso il difensore in primo grado, avv. Controparte_1
GI Diana;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale della udienza del 26.11.2025 e memorie conclusive, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello l' conveniva in giudizio gli appellati indicati Parte_2 ni epigrafe, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 357, depositata il 08.03.2022, adottata dal
Giudice di Pace di Maddaloni, nella parte in cui aveva dichiarato prescritto il diritto dell'ente impositore ad esigere le somme di cui all'estratto ruolo, per mancata notifica della cartella entro i termini di legge.
In particolare, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire di parte opponente in violazione della L. 215/2021, atteso che la normativa richiamata aveva introdotto il principio di non impugnabilità dell'estratto ruolo, salvo dimostrazione che dall'iscrizione a ruolo potesse derivare un pregiudizio al debitore e che tale principio era stato ritenuto applicabile anche ai processi in corso, di natura non tributaria.
In giudizio non si costituivano gli appellati, sebbene ritualmente citati.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Tanto premesso in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti appellate in quanto non costituite nonostante la regolarità della notifica.
Sempre in via preliminare, va accolto il motivo di appello relativo all'eccezione di impugnabilità dell'estratto ruolo alla luce della legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146., il cui art.3 bis prevede la non impugnabilità dell'estratto ruolo con indicazione dei relativi limiti all'impugnabilità del ruolo.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza a Sezioni Unite del 02.10.2015 n.
19704, aveva ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo, facendo valere in via anticipata la tutela del contribuente avverso i vizi di notifica delle cartelle esattoriali di cui il medesimo era venuto a conoscenza a mezzo di rilascio di estratto di ruolo da parte dell'Agente per la Riscossione, attualmente . Parte_2
Con l'art.
3-bis D.L. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, il legislatore ha introdotto un nuovo comma 4-bis all'art. 12 dpr. 602/1973 al fine di precludere di fatto al contribuente la facoltà di ricorrere all'estratto di ruolo per poter agire giudizialmente ed eccepire vizi di notifica relativi ad atti pregressi della riscossione. Invero, il suindicato articolo prevede dei limiti ben definiti alla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo.
Infatti, l'estratto di ruolo diviene impugnabile solo nei casi in cui il contribuente che agisce in giudizio può dimostrare che dall'iscrizione a ruolo di un debito illegittimo a suo carico possa derivargli pregiudizio: a) per la partecipazione a una procedura d'appalto; b) per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
c) per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione.
Dunque, il legislatore ha identificato tre specifiche situazioni in cui si può impugnare un debito iscritto a ruolo portando dinanzi al giudice il solo estratto di ruolo, sempre che da queste situazioni possa derivare un pregiudizio.
Quindi, mentre l'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata è inammissibile ai sensi della prima parte dell'art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella diversa ipotesi della cartella non validamente notificata l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla seconda parte della norma introdotta dal legislatore del 2021, che ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente (dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione). (cfr. Corte
d'Appello di Bari, Sentenza n. 1513/2024 del 16-12-2024).
Successivamente all'entrata in vigore della norma, la Suprema Corte, con la sentenza n. 26283/2022
a sezioni unite, ha ritenuto che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, col quale novellando l'art. 12 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 è stato inserito il comma 4 bis, si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Infine, la Corte di cassazione con l'ordinanza numero 17606 del 26 giugno 2024, ha poi stabilito, ai fini dell'impugnabilità diretta del ruolo, un ulteriore principio secondo cui il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella disposizione normativa ed in relazione ai casi in cui è ammessa l'impugnazione, ossia il pregiudizio di cui deve dare prova il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo, da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.
Con questa interpretazione il debitore, quindi, non potrà più agire anticipatamente per evitare di avere un pregiudizio dall'iscrizione a ruolo di un debito illegittimo, contestando l'estratto di ruolo, ma dovrà aver già subìto il pregiudizio. Orbene, dall'esame degli atti di causa, emerge che in primo grado il sig. ha proposto azione CP_1 di accertamento negativo del credito portato dall'estratto di ruolo, relativo alla cartella di pagamento n. 02820130032389692000; e ciò al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'estratto di ruolo stesso, sul presupposto della omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione del credito azionato.
Ciò posto, non vi è allegazione né prova, da parte dell'opponente, della sussistenza di un suo interesse ad agire, nei sensi sopra indicati, ossia di un pregiudizio reale ed effettivo per poter considerare ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo.
In buona sostanza, l'opponente in primo grado non ha provato, né allegato, - rispetto alla mancata notifica della cartella di pagamento e della prescrizione del credito- la sussistenza di profili di pregiudizio ritenuti meritevoli di tutela anticipata.
Nella fattispecie che viene in esame, infatti, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (intimazione di pagamento, messa in mora, iscrizione ipotecaria), bensì dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
o ancora, a seguito delle modifiche introdotte nel 2024, nell'ambito di procedure di crisi d'impresa, insolvenza, operazioni di finanziamento e cessione d'azienda.
Mancando la prova del pregiudizio che sarebbe derivato all'opponente, secondo i criteri introdotti dal legislatore, non occorre vagliare nel merito i motivi di opposizione proposti dal debitore, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso l'impugnazione del solo ruolo esattoriale.
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti in ragione del mutamento giurisprudenziale, della normativa sopravvenuta e della sua applicazione anche ai procedementi pendenti atteso che la norma è entrata in vigore il 21.12.2021, mentre il giudizio di primo grado veniva iscritto a ruolo in data 26.10.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando in qualità di giudice d'appello avverso la sentenza del Giudice di Maddaloni n. 357, depositata il 08.03.2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati e del;
Controparte_1 Controparte_2
2) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Santa RI Capua Vetere, il 26.11.2025
Il giudice
Dott.ssa RI LA
IV SEZIONE CIVILE
4172 2022
Verbale di udienza del 26/11/2025
Il Giudice, visto il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalla parte appellante, decide la causa ai sensi dell'art281 sexies c.p.c., dando lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4172 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
T R A
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio di Nuzzo;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso il difensore in primo grado, avv. Controparte_1
GI Diana;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale della udienza del 26.11.2025 e memorie conclusive, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello l' conveniva in giudizio gli appellati indicati Parte_2 ni epigrafe, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 357, depositata il 08.03.2022, adottata dal
Giudice di Pace di Maddaloni, nella parte in cui aveva dichiarato prescritto il diritto dell'ente impositore ad esigere le somme di cui all'estratto ruolo, per mancata notifica della cartella entro i termini di legge.
In particolare, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire di parte opponente in violazione della L. 215/2021, atteso che la normativa richiamata aveva introdotto il principio di non impugnabilità dell'estratto ruolo, salvo dimostrazione che dall'iscrizione a ruolo potesse derivare un pregiudizio al debitore e che tale principio era stato ritenuto applicabile anche ai processi in corso, di natura non tributaria.
In giudizio non si costituivano gli appellati, sebbene ritualmente citati.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Tanto premesso in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti appellate in quanto non costituite nonostante la regolarità della notifica.
Sempre in via preliminare, va accolto il motivo di appello relativo all'eccezione di impugnabilità dell'estratto ruolo alla luce della legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146., il cui art.3 bis prevede la non impugnabilità dell'estratto ruolo con indicazione dei relativi limiti all'impugnabilità del ruolo.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza a Sezioni Unite del 02.10.2015 n.
19704, aveva ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo, facendo valere in via anticipata la tutela del contribuente avverso i vizi di notifica delle cartelle esattoriali di cui il medesimo era venuto a conoscenza a mezzo di rilascio di estratto di ruolo da parte dell'Agente per la Riscossione, attualmente . Parte_2
Con l'art.
3-bis D.L. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, il legislatore ha introdotto un nuovo comma 4-bis all'art. 12 dpr. 602/1973 al fine di precludere di fatto al contribuente la facoltà di ricorrere all'estratto di ruolo per poter agire giudizialmente ed eccepire vizi di notifica relativi ad atti pregressi della riscossione. Invero, il suindicato articolo prevede dei limiti ben definiti alla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo.
Infatti, l'estratto di ruolo diviene impugnabile solo nei casi in cui il contribuente che agisce in giudizio può dimostrare che dall'iscrizione a ruolo di un debito illegittimo a suo carico possa derivargli pregiudizio: a) per la partecipazione a una procedura d'appalto; b) per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
c) per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione.
Dunque, il legislatore ha identificato tre specifiche situazioni in cui si può impugnare un debito iscritto a ruolo portando dinanzi al giudice il solo estratto di ruolo, sempre che da queste situazioni possa derivare un pregiudizio.
Quindi, mentre l'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata è inammissibile ai sensi della prima parte dell'art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella diversa ipotesi della cartella non validamente notificata l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla seconda parte della norma introdotta dal legislatore del 2021, che ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente (dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione). (cfr. Corte
d'Appello di Bari, Sentenza n. 1513/2024 del 16-12-2024).
Successivamente all'entrata in vigore della norma, la Suprema Corte, con la sentenza n. 26283/2022
a sezioni unite, ha ritenuto che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, col quale novellando l'art. 12 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 è stato inserito il comma 4 bis, si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Infine, la Corte di cassazione con l'ordinanza numero 17606 del 26 giugno 2024, ha poi stabilito, ai fini dell'impugnabilità diretta del ruolo, un ulteriore principio secondo cui il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella disposizione normativa ed in relazione ai casi in cui è ammessa l'impugnazione, ossia il pregiudizio di cui deve dare prova il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo, da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.
Con questa interpretazione il debitore, quindi, non potrà più agire anticipatamente per evitare di avere un pregiudizio dall'iscrizione a ruolo di un debito illegittimo, contestando l'estratto di ruolo, ma dovrà aver già subìto il pregiudizio. Orbene, dall'esame degli atti di causa, emerge che in primo grado il sig. ha proposto azione CP_1 di accertamento negativo del credito portato dall'estratto di ruolo, relativo alla cartella di pagamento n. 02820130032389692000; e ciò al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'estratto di ruolo stesso, sul presupposto della omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione del credito azionato.
Ciò posto, non vi è allegazione né prova, da parte dell'opponente, della sussistenza di un suo interesse ad agire, nei sensi sopra indicati, ossia di un pregiudizio reale ed effettivo per poter considerare ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo.
In buona sostanza, l'opponente in primo grado non ha provato, né allegato, - rispetto alla mancata notifica della cartella di pagamento e della prescrizione del credito- la sussistenza di profili di pregiudizio ritenuti meritevoli di tutela anticipata.
Nella fattispecie che viene in esame, infatti, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (intimazione di pagamento, messa in mora, iscrizione ipotecaria), bensì dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
o ancora, a seguito delle modifiche introdotte nel 2024, nell'ambito di procedure di crisi d'impresa, insolvenza, operazioni di finanziamento e cessione d'azienda.
Mancando la prova del pregiudizio che sarebbe derivato all'opponente, secondo i criteri introdotti dal legislatore, non occorre vagliare nel merito i motivi di opposizione proposti dal debitore, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso l'impugnazione del solo ruolo esattoriale.
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti in ragione del mutamento giurisprudenziale, della normativa sopravvenuta e della sua applicazione anche ai procedementi pendenti atteso che la norma è entrata in vigore il 21.12.2021, mentre il giudizio di primo grado veniva iscritto a ruolo in data 26.10.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando in qualità di giudice d'appello avverso la sentenza del Giudice di Maddaloni n. 357, depositata il 08.03.2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati e del;
Controparte_1 Controparte_2
2) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Santa RI Capua Vetere, il 26.11.2025
Il giudice
Dott.ssa RI LA